Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47552 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47552 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME CASA NOME COGNOME
R.G.N. 28031/2024
EVA TOSCANI
SENTENZA
COGNOME NOME nato a PALERMO il 17/07/1989
avverso l’ordinanza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di Palermo leti gli atti e il ricorso; udita la relazione del cons. NOME COGNOME lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Proc. gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibiità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale con la quale era stata respinta la richiesta di revoca della confisca ex art. 12sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), disposta nei suoi confronti nel giudizio di cognizione con sentenza del Tribunale di Palermo in data 25 febbraio 2016, irrevocabile in data 10 ottobre 2018, in relazione alla condanna per concorso in estorsione aggravata ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) con il padre NOME COGNOME (pure definitivamente condannato: Sez. 2, n. 21010 del 6/02/2018) e altri.
1.1. Il giudice dell’esecuzione, dopo avere dichiarato di prestare adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non sarebbe ammissibile la richiesta di revoca della confisca disposta in sede di cognizione da parte di chi ha preso parte al relativo giudizio (Sez. 1, n. 28525 del 14/09/2018 – dep. 2019, COGNOME, Rv. 276491 -01), dovendosi piuttosto avanzare istanza di revisione della condanna (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, COGNOME, Rv. 281825 – 01), ha comunque esaminato nel merito l’istanza di NOME COGNOME giudicandola infondata in ragione della mancanza della prova della legittima acquisizione da parte dello stesso delle somme che, secondo le produzioni difensive, sarebbero state incamerate senza causa lecita da parte di NOME COGNOME
COGNOME, padre del condannato, a seguito della vendita forzata dell’immobile già appartenente alla società RAGIONE_SOCIALE, della quale erano soci il detto NOME COGNOME e NOME COGNOME zio ex patre del condannato.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo dei difensori avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato denunciando:
la violazione di legge, in riferimento agli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., perchØ il giudice dell’esecuzione ha escluso che possa procedersi alla revoca della confisca disposta in sede di cognizione ai sensi dell’articolo 12sexies decreto-legge n. 306 del 1992, nonostante il consolidato opposto orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, n. 4196 del 9/01/2009, COGNOME, Rv. 242844 – 01; Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281634 – 01), quando si deduce, come nel caso di specie, l’esistenza di nuove prove sopravvenute alla decisione del giudice di cognizione (primo motivo);
la violazione di legge per erroneo rigetto della domanda fondata su documenti nuovi relativi alla legittima provenienza delle somme, come peraltro già risulta dal provvedimento del giudice della prevenzione che ha revocato la confisca disposta in tale ambito nei confronti di NOME COGNOME padre dell’imputato, proprio con riguardo alla legittima provenienza delle somme oggetto di confisca ai danni del figlio NOME COGNOME ex art. 12sexies d.l. n. 306 del 1992 (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo di ricorso non Ł decisivo, secondo la stessa prospettazione del ricorrente.
2.1. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata si evince che il Tribunale di Palermo, dopo aver dato atto dell’indirizzo interpretativo restrittivo, che il ricorso ritiene minoritario ed errato in diritto, ha comunque evidenziato che tale indirizzo non possa ritenersi univoco e che un altro orientamento ermeneutico consente, invece, di adire il giudice dell’esecuzione senza necessità di fare ricorso al rimedio straordinario della revisione del giudicato, quando la richiesta si fonda sulla prospettazione di elementi tali da dare luogo, ove accertati, non al proscioglimento del condannato, ma solo alla revoca della confisca disposta ai sensi dell’art. 240bis cod. pen. (già art. 12sexies n. 306 del 1992): circa l’esistenza del contrasto, rappresentato dalle pronunzie indicate nel provvedimento impugnato, si veda: Sez. 2, n. 3853 del 30/11/2021 – dep. 2022, Rv. 282522 -01.
2.2. La questione interpretativa non Ł, tuttavia decisiva, poichØ il giudice dell’esecuzione ha esaminato il merito della richiesta di revoca della confisca, concludendo per il rigetto del ricorso, sicchØ ha comunque fatto applicazione del piø favorevole orientamento giurisprudenziale.
In effetti, col ricorso in esame il condannato si limita a ribadire che il giudice della prevenzione, con decreto n. 56/2023 emesso nella procedura a carico di NOME COGNOME, padre del condannato, ha riconosciuto l’origine lecita dei beni accumulati dal nucleo familiare di NOME COGNOME e, in particolare, dei capitali investiti nella società RAGIONE_SOCIALE
Soggiunge, il ricorso, che una parte della somma appartenuta alla citata società sarebbe stata poi sequestrata nell’abitazione di NOME COGNOME e confiscata dal giudice penale ai sensi dell’art. 12sexies l. 356/1992 con riguardo alla condanna per concorso con il padre nell’estorsione aggravata.
3.1. Il motivo di ricorso, formulato in termini di violazione di legge, Ł inammissibile poichØ, in realtà, propone censure di merito all’iter motivazionale.
Si tratta, del resto, di doglianze formulate in modo generico e aspecifico perchØ, in disparte l’assenza della denunciata violazione di legge, il Tribunale di Palermo, pur dando atto dell’origine lecita dei capitali investiti nella citata società, ha precisato che non Ł stata allegata nessuna prova della legittima detenzione della somma confiscata a NOME COGNOME nØ che sia stata fornita da quest’ultimo la prova che la somma riveniente dalla vendita immobiliare sia proprio quella rinvenuta nell’abitazione del condannato.
Il giudice dell’esecuzione osserva, senza ricevere alcuna critica, che quand’anche fosse provato che la somma sequestrata era parte della maggior somma di pertinenza della società RAGIONE_SOCIALE, il condannato NOME COGNOME non ha comunque dimostrato la liceità di quella detenzione, ovvero la causa e la legittimità del trasferimento di quella somma a suo favore, il che non modifica il quadro probatorio che aveva fatto da sfondo alla condanna penale e alla conseguente confisca, incentrata proprio sull’assenza di prova della legittima provenienza in capo a NOME COGNOME della ingente somma rinvenuta nella sua disponibilità.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 30/10/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME