Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13210 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13210 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Pescara il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Giulianova il DATA_NASCITA
avverso il decreto emesso il 16/09/2023 dal Tribunale di Pescara, sez. misure di prevenzione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale d NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla competente corte territoriale.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, AVV_NOTAIO propone ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Pescara, sez misure di prevenzione, ha rigettato l’istanza di revoca della confisca dell’immobile di propri dei suoi assistiti.
Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed cod. proc. pen. per inosservanza di legge penale e processuale e per vizio di motivazione, la difesa lamenta che il giudice della prevenzione ha rigettato l’istanza di revoca della confi sull’erroneo presupposto che il provvedimento ablatorio fosse stato disposto ai sensi dell’art. lett. a) e b), d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, là dove, invece, la misura di prevenzione stata disposta solo in relazione alla lett. a) dell’art. 1 della norma citata, caduta sotto l della Corte costituzionale che, con sentenza n. 14 del 27 febbraio 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 d.lgs n. 159 del 2011, nella parte in cui stabil provvedimenti previsti al Capo II del decreto medesimo – e, dunque, anche il sequestro e la confisca di cui al Titolo II – si applicano anche alle persone indicate all’art. 1, lett decreto citato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La decisione impugnata va annullata.
Giova premettere che, affermata implicitamente la propria competenza a provvedere, i giudici della prevenzione, nel rigettare la richiesta di revoca della confisca, hanno rite erroneamente, che la condizione di pericolosità di NOME COGNOME – destinatario oltre che de misura di prevenzione patrimoniale, anche di misura di prevenzione personale – fosse stata valutata dal primo giudice sia con riferimento alla lett. a) dell’art. 1 d.lgs. 06 settembre n. 159 – norma colpita dalla decisione assunta dal Giudice delle leggi che, con sentenza n. 14 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 d.lgs n. 159 del 2011, nel in cui stabilisce che il sequestro e la confisca si applicano anche alle persone indicate all’a lett. a) del decreto citato -, sia con riferimento alla categoria tipica di cui alla lett b) del decreto citato, da ciò valutando l’assenza di qualsiasi incidenza, sul caso sottoposto al l vaglio, di quanto deciso dalla Corte costituzionale.
Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che il provvediment impugnato, nel quale la richiesta di revocazione della confisca rileva anche in rapporto al valutazione di pericolosità soggettiva operata in sede di cognizione, trova la sede naturale verifica giurisdizionale nel procedimento di cui all’art. 28 del d.lgs. n.159 del 2011, strum introdotto dal legislatore al fine di apprezzare il «difetto originario» dei presuppos l’adozione del provvedimento definitivo, che rientra nelle attribuzioni della corte d’app
(Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, GLYPH dep. 2022, GLYPH Fiorentino, GLYPH Rv. 282474; GLYPH Sez. GLYPH 1, n. 20827 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281544; Sez. 1, n. 34027 del 01/10/2020, Falaschi, Rv. 279997).
Ne deriva che, la rilevazione, in via preliminare, del vizio di competenza funzionale preclu l’esame dei contenuti del ricorso, nella parte tesa a contestare la motivazione espressa d provvedimento impugnato, dovendosi rimettere la trattazione della domanda originaria al giudice competente.
Dalle suesposte considerazioni consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla corte d’appello competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte Appello di L’Aquila competente ai sensi dell’art. 28 d.lvo n.159/2011.
Così deciso il 26/01/2024.