Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7843 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ATRI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso il decreto con cui la Corte di appello di L’Aquila ha confermato il provvedimento di rigetto (assunto dal Tribunale di Teramo il 9 gennaio 2023) della richiesta di revoca ex tunc della misura di prevenzione patrimoniale della confisca disposta anche a carico della COGNOME, quale soggetto rientrante nella categoria della pericolosità c.d. generica.;
Premesso:
che il procedimento in oggetto non ricade ratione temporis nell’alveo del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché alla data del 13 ottobre 2011 era già stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione (cfr. art. 117 d. Igs. n. 159 del 2011, cit).
che l’istanza di revoca ex tunc che ha dato vita al presente procedimento risulta disciplinata dall’art. 7 legge n.1423 del 1956 (ex multis, Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956; Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, COGNOME, Rv. 279283; Sez. 1, n. 44544 del 2/10/2019, che in motivazione riprende Sez. 1, n. 45278 del 10/10/2013, Rv. 257479; Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, Rv. 258599; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257116);
che la Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni della legge n. 1423 del 1956 e del d. Igs. n. 159 del 2011, nella parte in cui consentono di applicare le misure di prevenzione personale e patrimoniale ai soggetti indicati nell’art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell’art. 1, lettera a), del d.lgs. n. 159 del 2011 («coloro che debbano ritenersi’ sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi»);
che la Consulta ha precisato che le medesime disposizioni si sottraggono, invece, alle censure di illegittimità costituzionale, nella parte in cui consentono di applicare le ridette misure di prevenzione ai soggetti indicati nell’art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell’art. 1, lettera b), del d.lgs. n 159 del 2011 («coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»);
Rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la perdurante sussistenza dei presupposti della confisca è generico e manifestamene infondato in quanto:
la confisca è stata disposta a carico della ricorrente, quale soggetto rientrante nella categoria di cui all’art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956 (cfr. paragrafo 4, pagg. 7 e 8 della sentenza Sez. U n. 4880 del 2606/2014, dep. 2015, che, rigettando il ricorso della COGNOME, ha reso definitivo il provvedimento di confisca);
il ricorso non tiene conto che, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, la ridetta categoria di pericolosità “regge” il provvedimento di confisca;
il decreto impugNOME evidenzia questo aspetto con il quale il ricorso evita di misurarsi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024