Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46226 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46226 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOLA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 07/03/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso letta la nota di replica del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Roma, che ha eccepito il tardivo deposito della requisitoria della Procura Generale, insistendo in ogni caso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del decreto impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 07/03/2023 la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 20/04/2022 a sua volta reiettivo dell’istanza di revoca della confisca di prevenzione disposta dallo stesso tribunale con decreto n.54/2014 del 07/12/2013, riformato in sede di appello con decreto n.43 bis/2019 del 07/01/2019 e divenuto inoppugnabile.
Avverso il provvedimento collegiale da ultimo emesso propongono ricorso per cassazione i difensori e procuratori speciali del COGNOME, eccependo:
la violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni devolute con il primo motivo di appello, con il quale si contestava l’accertamento in fatto alla base del giudizio di pericolosità qualificata, incentrato su ricostruzione storica effettuata nella sentenza di primo grado di condanna in ordine al delitto associativo (Tribunale di Noia del 31/05/2010), senza considerare la diversa e sopravvenuta connotazione della condotta contenuta nella sentenza assolutoria di secondo grado (Corte di appello di Napoli del 18/04/2016) e, di conseguenza, il novum incompatibile con il provvedimento impugnato;
la violazione di legge, con riguardo all’art. 7 I. 1423/1956 per mancanza di motivazione in ordine alla incidenza temporale del novum sul requisito della pericolosità, da retrodatarsi al 1997, a fronte della confisca intervenuta per beni acquistati a far data dal 2007 (ciò con riferimento alla pronuncia n.120/2021 della Corte di appello di Napoli che, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado per il delitto ex art. 390 cod. pen. aggravato ex art. 7 1.203/1991, aveva escluso tale aggravante, derubricando il reato in favoreggiamento personale e dichiarandone l’estinzione per prescrizione).
Con motivi nuovi presentati da altro difensore con memoria pervenuta il 12 settembre 2023, si precisava che: nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale aveva ripercorso il giudizio di pericolosità sociale contenuto nel decret n. 43 bis/2019, ritenendo che lo stesso effettuato in base alla ricostruzione fattuale svolta dalla Corte di Appello nella sentenza assolutoria per 416-bis cod. pen. sebbene, di contro, i vari riferimenti alludessero alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Noia il 31 maggio 2010, radicalmente riformata; quanto alla perimetrazione della pericolosità e alla correlazione tra questa e l’epoca di acquisto dei beni, la Corte territoriale aveva ritenuto il novum revocatorio inidoneo a mutare l’accertamento svolto in sede di prevenzione per avere la sopravvenuta sentenza modificato la “ragione” a fondamento dell’aiuto prestato da NOME al latitante COGNOME NOME (familiare e non mafiosa), ma non la circostanza oggettiva di aver posto in essere una condotta funzionale agli interessi della cosca; il nuovo giudizio non aveva tenuto conto del portato probatorio preesistente e dei fatti sopravvenuti e, in particolare, dell’accertamento di un’unica condotta pericolosa (aver procurato l’alloggio dove il COGNOME rimase per dieci anni) che non si estendeva all’intero periodo di latitanza, con conseguente disallineamento del giudizio di pericolosità qualificata rispetto all’epoca dell acquisizioni patrimoniali, con violazione dei principi ribaditi a riguardo dalle sezio unite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente rilevarsi che non si tiene conto ai fini della decisione delle argomentate conclusioni del AVV_NOTAIO Generale, in quanto la requisitoria è stata depositata tardivamente: a fronte dell’udienza fissata per il 17 ottobre 2023, la presentazione della memoria in data 2 ottobre 2023 risulta intempestiva, dovendosi: a) escludere dal computo del termine libero di quindici giorni previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. il dies a quo e il dies ad quem; b) considerare che il termine, da calcolarsi a ritroso, scadeva il giorno 1 ottobre 2023, festivo, in quanto domenica, con la conseguenza che il dies ad quem è da individuarsi nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, il 30 settembre 2023 (sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, Rv. 283932).
1.1. Ciò premesso, sebbene in tema di confisca di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione non soggiace a limitazioni in ordine ai motivi deducibili, essendo detto ricorso regolato, in forza del rinvio dell’art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alle forme degl artt. 630 e ss. cod. proc. pen., dall’art. 640 cod. proc. pen., che non prevede alcuna limitazione al riguardo, il ricorso è in ogni caso inammissibile perché basato su motivi generici che reiterano rilievi già esaminati dal giudice di appello con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta criticamente.
Nell’ottica del Caliando due sarebbero gli elementi di novità che la corte territoriale non avrebbe considerato ai fini del confermato giudizio di pericolosità sociale: la ricostruzione della condotta sulla base della sentenza di condanna per il delitto associativo anziché sulla pronuncia assolutoria di appello; l’esclusione in appello dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al riqualificato reato di favoreggiamento personale, commesso nel 1997 (anno in cui procurò l’abitazione al familiare latitante, esponente di un clan mafioso) senza possibilità di estenderne gli effetti penali alla durata decennale della latitanza.
2.1. Non considera il ricorrente un elemento fondamentale nel ragionamento della corte partenopea secondo cui nel provvedimento impugnato con il rimedio straordinario della revoca (decreto n. 43bis/2019) si era già ritenuto che i fatt storici accertati dal giudicato assolutorio configurassero di per sè indizi d appartenenza alla cosca e che tale accertamento costituiva la ragione principale della conferma della confisca. Valutazione divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n.51197/2019, richiamata nel provvedimento odiernamente impugnato, che stabiliva che il giudice della prevenzione, nella sua autonomia decisionale, aveva correttamente considerato un articolato complesso di dati storici, desunti sia da elementi fattuali che la sentenza di assoluzione non aveva escluso nella loro sussistenza (ritenendone, invece, la scarsa o nulla
incidenza a livello dimostrativo del contributo che il COGNOME avrebbe assicurato al clan COGNOME), sia da ulteriori elementi tratti dalle risultanze delle indagini, n considerati né valutati dal giudice penale, assumendoli rappresentativi della appartenenza del COGNOME all’associazione (in termini, in motivazione).
Rispetto al reato ex art. 390 cod. pen. la stessa pronuncia della cassazione condivideva il ragionamento del decreto impugnato (allora con il rimedio ordinario ed odiernamente con quello straordinario), teso ad evidenziare che la circostanza che le condotte successive al 1996/97 potessero o meno integrare evenienze penalmente rilevanti e ulteriori rispetto alla originaria messa a disposizione di un alloggio (reato istantaneo a effetti permanenti) non era decisiva ai fini del giudizio di “appartenenza”, indicando puntualmente (“nella diversa prospettiva valutativa del giudice della prevenzione”) vari dati fattuali, tratti da episodi stor documentati dagli atti processuali e dal materiale acquisito attraverso le intercettazioni disposte nell’ambito dei procedimenti penali; dati che, pur non integrando comportamenti causalmente rilevanti ai fini dell’integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 390 cod. pen. per il periodo successivo a 1997, erano sintomatici del rapporto del proposto con i vertici del sodalizio, oltre che delle condotte realizzate dal COGNOME e giudicate come funzionali per il perseguimento dei principali scopi dell’associazione.
2.2. In definitiva, per un verso i dati fattuali riportati nel ricorso rappresentano un novum, trattandosi di circostanze già valutate nel provvedimento definitivo; per altro, la dichiarazione di prescrizione del reato di favoreggiamento e l’esclusione della suddetta aggravante si riferiscono ad una condotta che era stata già ritenuta non decisiva ai fini della pericolosità qualificata, pur sottolineandosi la funzionalità della stessa all’interesse della cosca mafiosa.
Il ricorso, pertanto, privo delle caratteristiche dell’istanza di revoca, è altre aspecifico perché difetta un effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
7-La Presidente COGNOME