Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26807 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26807 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Pescara il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Giulianova il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 31/01/2025 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore l’inammissibilità dei ricorsi. ha concluso chiedendo dichiararsi
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila, a seguito di annullamento senza rinvio del decreto emesso dal Tribunale di Pescara e trasmissione degli atti alla predetta Corte territoriale disposto da questa Corte di cassazione, ha rigettato l’istanza di revoca della confisca dell’immobile sito in
Pesarexa alla INDIRIZZO avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione i predetti NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME che i con unico atto del difensore e procuratore speciale, deducono erronea applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione. I ricorrenti, dopo aver esposto i principi espressi da tvh 9 Corte Cost. n. 24 del 2019, richiama una decisione assunta nei confronti di NOME COGNOME da parte della Corte di cassazione, quinta sezione, del 8 settembre 2022 1 n. 27435 del 2022 1 che avrebbe dovuto obbligare la Corte di appello alla revoca della confisca dell’immobile in questione, già revocata in relazione ad altri soggetti coinvolti nell’originario procedimento di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati, oltre che del tutto genericamente proposti.
La Corte di appello, sulla premessa che il provvedimento genetico emesso dal Tribunale di Pescara in data 29 gennaio 2014 ha ritenuto la pericolosità generica di NOME COGNOME e NOME COGNOME non solo ex art. l icomma l ilett. a) /ma anche ex lett. b) del d. legs. n. 159/2011, ha considerato l’assenza di qualsiasi contestazione a riguardo degli istanti e l’assenza di qualsivoglia reddito derivante da attività lavorativa per l’intero periodo monitorato, tale da giustificare disponibilità dei 50mila euro necessari per l’acquisto dell’immobile. La sentenza evocata dal ricorrente non solo non risulta essere stata allegata dinanzi alla Corte di appello – avanti alla quale è stata soltanto proposta la questione della intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1 ilett. a) id. Igs. cit. – ma riguarda non specificattimmobile e soggetti.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei
3.
ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 04/07/2025.