Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25463 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAMPOBELLO DI LICATA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dott. NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 22 settembre 2023, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Agrigento, il 21 dicembre 2022. ha rigettato l’istanza di revoca della confisca di prevenzione disposta, con riferimento a taluni beni a lui intestati, dalla Corte di appello di Palermo con decreto del 18 marzo 2016.
NOME COGNOME ha subito la confisca di un determinato compendio immobiliare, sito in Seregno e Cesano Maderno, disposta nell’ambito del procedimento di prevenzione promosso nei confronti del padre NOME, ritenuto portatore di pericolosità sociale qualificata.
Intervenuto il giudicato sul provvedimento ablatorio, NOME COGNOME ne ha chiesto la revocazione, ai sensi dell’art. 28, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deducendo la sopravvenienza di prove nuove, perché scoperte in epoca successiva all’irrevocabilità del decreto con cui è stata ordinata la confisca, tali da sovvertire il giudizio formulato in ordine alla sproporzione tr gli incrementi patrimoniali è le disponibilità economiche di fonte lecita del proposto e dei suoi familiari.
L’adita Corte di appello di Caltanissetta, ritenuto che l’originario procedimento di prevenzione è stato instaurato prima dell’entrata in vigore del c.d. «codice antimafia», ha qualificato l’istanza di NOME COGNOME come intesa alla revoca ai sensi del previgente art. 7, secondo comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed ha, pertanto, trasmesso gli atti al Tribunale di Agrigento, che la ha disattesa sul rilievo dell’assenza, nella documentazione allegata dall’istante, del prescritto connotato di novità, secondo l’interpretazione avallata – con una decisione (Sez. U, n. 43668 del 26 maggio 2022, COGNOME, Rv. 283707 – 01) che, concernente l’istituto di nuovo conio, ha reputato applicabile anche a quello che lo ha preceduto – dal massimo consesso nomofilattico.
Proposto appello da parte dell’interessato, la Corte di appello di Palermo lo ha dichiarato inammissibile mutuando, in diritto, la prospettazione del primo giudice e rilevando, in fatto, che il tema di prova dell’acquisto, con provvista di matric lecita, degli immobili da parte del proposto era stato già introdotto e valutato nel procedimento di prevenzione, nel quale erano state acquisite anche le dichiarazioni del promissario acquirente, NOME COGNOME, la cui figlia, NOME, avrebbe rinvenuto, dopo la morte del genitore, documentazione relativa al pagamento di uno degli immobili de quibus agitur.
La Corte palermitana ha, ulteriormente, osservato che tutte le prove allegate preesistevano alla formazione del giudicato che si intende scardinare, perché si trovavano nella diretta disponibilità di NOME o dei suoi familiari o, comunque, avrebbero potuto essere da costoro acquisite adottando un comportamento improntato all’ordinaria diligenza, «formulando, il diretto interessato o il di padre, al promissario venditore, NOME COGNOME, la richiesta di consegna delle cambiali asseritamente utilizzate per il pagamento rateale dell’importo pattuito per l’acquisto degli immobili di cui si chiede la revoca della confisca, al fine di produrl all’epoca, in giudizio».
Ha, ancora, notato che le cambiali, a seguito del loro pagamento, avrebbero dovuto transitare nella disponibilità dell’acquirente anziché restare in mano al venditore, ormai tacitato, e che l’istante non ha indicato plausibili ragioni tali precludergli l’esibizione dei documenti indicati nel corso del giudizio di prevenzione né, tantomeno, cause di forza maggiore o casi fortuiti ostativi, ancora in vita NOME COGNOME, all’adempimento dell’onere probatorio su di lui gravante.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione articolato su un unico, articolato motivo, con il quale lamenta violazione di legge processuale, per carenza assoluta di motivazione.
Rileva, in particolare, di essere stato impossibilitato a produrre la documentazione relativa all’immobile ceduto da NOME COGNOME in quanto ristretto in carcere al tempo del procedimento di prevenzione e già estraneo alla trattativa tra il padre – poi prematuramente deceduto – e COGNOME, instaurata quando egli era studente universitario.
Indica, quindi, analiticamente, i documenti che, per causa a lui non imputabile, sono stati rinvenuti dopo la formazione del giudicato sulla misura di prevenzione patrimoniale e che sono idonei a ribaltare le conclusioni raggiunte nel procedimento suggellato dalla confisca, con specifico riferimento, tra l’altro, agli emolumenti percepiti dal padre, quale deputato regionale, nonché al reperimento delle somme necessarie per rimborsare il mutuo contratto il 15 marzo 2000.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre prendere atto, in via preliminare, dell’irrituale svolgimento del procedimento introdotto dall’istanza di revocazione della confisca presentata da NOME COGNOME.
La Corte di assise di appello di Caltanisetta, cui COGNOME si è, in prima battuta, rivolto ai sensi dell’art. 28, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – che prevede che «La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all’articolo 11 dello stesso codice…» – ha declinato la propria competenza evocando il disposto dell’art. 117, comma 1, del medesimo plesso normativo, secondo cui «Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti».
La Corte nissena ha, quindi, ritenuto che, alla data del 13 ottobre 2011, giorno di entrata in vigore del «codice antimafia» (dopo il decorso, dunque, della vacatio di quindici giorni prevista dall’art. 73, terzo comma, Cost. dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 28 settembre 2011), la proposta di applicazione della misura di prevenzione nei confronti di NOME COGNOME fosse già stata presentata, sicché l’istanza di NOME COGNOME doveva essere esaminata ai sensi dell’art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283 – 01; Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, COGNOME, Rv. 258599 – 01).
Trattasi di assunto fallace, risultando dagli atti disponibili che l’azione di prevenzione fu formalmente esercitata proprio il 13 ottobre 2011, giorno di entrata in vigore della nuova disciplina che’ pertanto, deve applicarsi alla fattispecie, ivi compresa la sottoposizione delle istanze di revocazione della confisca alle previsioni dell’art. 28, sopra richiamate.
Né, va opportunamente aggiunto, l’errore in cui è incorsa la Corte di appello di Caltanissetta può dirsi sanato dal silenzio serbato, sul punto, dal Tribunale di Agrigento e dalla Corte di appello di Palermo, atteso che, stando a condiviso indirizzo ermeneutico, la competenza del giudice individuato secondo i criteri previsti dall’art. 28, comma 1, ha natura funzionale e deve, dunque, essere rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 20827 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281544 – 01).
Discendono dalle superiori considerazioni l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, emesso da giudice funzionalmente incompetente, e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso il 20/02/2024.