Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40178 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Pescara il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Pescara il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2024 della Corte di appello di Campobasso
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratpre genera NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio inrinzi ìl competente giudice della Corte di appello dell’Aquila
RITENUTO IN FATTÓ
Con l’ordinanza sopra indicata, la Corte di appello di Campobasso-fL nzionalmente competente, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen. e dll’art. E34 comma 2 cod. proc. pen. seguito di sentenza di annullamento senza rinvio emessa dq k questa Core di Cassazione il 10/01/2024 – dichiarava inammissibile l’istanza di revocazione ex art. 28, omrr a 2, del d
n 159 del 2011 della confisca di prevenzione dell’immobile, sito . in Pescar INDIRIZZO INDIRIZZO.
Avverso tale provvedimento, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il tramite del comune difensore, hanno proposto un unico ricorso affidato a 5,eguenti motivi:
violazione di legge, in relazione all’art. 127 cod. proc. pen. e all’art. 28 divo n 159 del per omesso avviso alle parti e ai difensori della fissazione dell’udienza camerale;
violazione di legge, in relazione all’art. 28 del citato d.lvo, per incompetenza fur zionale Corte di appello di Campobasso, spettando la trattazione della istanza di revPcazid ne alla Corte di appello dell’Aquila, così come deciso anche da altre sentenze della Corte di Cass zione;
violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione dei principi sanciti nella sente n.24 del 2019 della Corte Costituzionale;
violazione di legge, in relazione all’art. 24 del cit. d.lvo, e vizio di motivazione por omi i logicità manifesta e contraddittorietà non essendo stata esaminata la correlazione temporale tra i fatti costituitivi della pericolosità e l’acquisto del bene confiscato.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con l forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottebre 2020, 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporr€
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello di Campobasso dichiarava la inammissibilità dell’istanza di revisione, proposta ai sensi dell’art.28 del d.lvo del 6 settembre del 2011 n 159, con proced, ra de plano, ovvero senza attivare il contradditorio.
La legittimità del ricorso a tale procedura è stata positivamente decisa da questa -; ezione ( cfr Sez. 6, n. 2120 del 29/10/2020 Cc, Rv 281143), in ragione dell’espresso richiamc dell’art. 28, comma 1, del divo cit. alle norme dettate dagli artt. 630 e ss cod. proc. pen. i materi revisione ordinaria e per quanto di interesse all’art. 634, comma 1, cod. pn:c. pen. che testualmente recita “quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste ovvero risu manifestamente infondata, la corte d’appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l’inammissibilità”.
1.2. Oltre al dato normativo, questa Corte ha precisato come l’arnmis Abilità dell procedura de plano rinvenga la sua ratio anche nella esigenza di evitare un iibutift dispendio e spreco di attività giurisdizionale, laddove le questioni sono di evidenté ed immedia
accertamento, per cui il procedimento in contraddittorio appare del tutto 26967 del 30/03/2005, Pagano, Rv 232150). inutile (Sez. 1, n
Si è poi congruamente osservato come la procedura in oggetto non si I raduca nella violazione e nella mortificazione del diritto di difesa. Ed infatti, il richiedente è I utel possibilità di ricorrere per Cassazione per denunciare anche vizi “in procedendo’, nei quali eventualmente incorsa la Corte di appello, previa indicazione delle ragioni pe – le quali la hammissibilità non poteva essere pronunziata “de plano”. Ed infatti, a tal riguili -do, occorre rilevare come il legislatore non abbia imposto l’applicazione della procedura “de pl,ino” in tut casi di inammissibilità previsti dall’art. 634, comma 1, c.p.p., ma soltanto nei casi in c richiesta sia “manifestamente infondata” o sia stata proposta “fuori dei casi espressamente p revisti”.
1.3. Ciò posto, con riferimento al caso in esame, non sussiste la eccepita nullit dell’ordinanza impugnata, avendo il ricorrente dedotto soltanto la violazione di egge, senza alcuna indicazione dei motivi per i quali non ricorrevano gli estremi Rer ritene “manifestamente infondata” la richiesta, ed avendo, di contro, la Corte territoriale notivato puntualità sulle ragioni per le quali l’istanza di revocazione apparisse ictu ocuif infcldata.
2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.
La Corte di appello di Campobasso è stata correttamente investita della 1 – ?.s iudicanda dalla Corte di Cassazione, in applicazione della previsione normativa contenuta nell’art. 634, cpmma 2, cod. proc. pen.- richiamata dall’art. 28 del d.lvo in esame- a tenore cl alla quale competenza funzionale del Giudice della revisione va individuata in base alle re; ole previst dall’art. 11 cod. proc. pen.
3.Manifestamente COGNOME infondati COGNOME sono COGNOME gli COGNOME ulteriori COGNOME motivi COGNOME di COGNOME ricorso, COGNOME esaminabili congiuntamente per la sovrapponibilità delle censure e delle questioni da trattare.
La Corte di appello di Campobasso ha evidenziato come la misura di prevenzione patrimoniale fosse stata adottata anche sulla base della previsione normativa dell’i: rt. 1 lett del cit. decreto, di talchè non era pertinente il richiamo alla sentenza n. 24, del 24/01/2 dalla Corte Costituzionale, dichiarativa di incostituzionalità dell’art. 1 lett. a) del cit de CD -te ha, inoltre, rilevato come i Giudici della prevenzione avessero congruaniente motivato in ordine allo stabile inserimento degli COGNOME in contesti delinquenziali di particc are al sociale, per pregresse condanne- anche definitive -nonché procedimenti penali in corso, per rEati predatori, come estorsioni, associazione per delinquere finalizzata ai furti, r cettazi detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti, e alla disponibilità in capo i prede beni e ingenti somme di danaro, priva di giustificazione se non altro per lo ,state di peren “i ‘occupazione” e l’assenza di redditi leciti (pagg. 2 e ss).
Nel provvedimento gravato si è dato altresì conto della mancanze degli ulteriori presupposti legittimanti la revoca della misura ex art. 28 del cit. decret e dell’assoluta
inconferenza della prova documentale allegata dalla difesa, perché relativa a vicendeoggettivamente e soggettivamente- diverse da quella in esame.
L’iter logico-argomentativo, nei termini appena sunteggiati, è esente da vulnus rnotivazionali e non è attaccabile nemmeno sotto il dedotto profilo della violazione di legge; censure mosse dal difensore sono chiaramente avulse dalla motivazione del pi – Dvvedimento i – npugnato laddove l’istanza di revoca è stata basata sulla sopravvenuta declaratoria di i legittimità costituzionale dell’art. 1 lett. a) del d.lvo n 159 del 2011 mentre di c cecreto genetico della misura è stato fondato su differenti presupposti normativi.
Al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. COGNOME la (Dndanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/09/2024.