Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26431 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26431 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Valandovo (Macedonia) il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Draslajca (Macedonia) il DATA_NASCITA, avverso il decreto COGNOME Corte di appello di Milano in data 7/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 23 giugno 2010, il Tribunale di Milano aveva disposto, nei confronti di NOME COGNOME, sottoposto alla misura COGNOME sorveglianza speciale ai sensi dell’art. 1, comma 1, n. 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la confisca di prevenzione ex art. 2 -ter, comma 2, legge n. 575 del 1965 di una serie di beni allo stesso riferibili (tra cui: villetta, box e una porzione di area nuda siti in Nerviano, intestati al figlio, NOME COGNOME; un auto-caravan Arca, intestato a NOME COGNOME, convivente di COGNOME; due autovetture BMW, intestate,
rispettivamente, a NOME COGNOME e NOME COGNOME; un auto-caravan Avant, intestato a NOME COGNOME). Secondo quanto ritenuto nell’ambito del procedimento genetico, NOME COGNOME doveva ritenersi pericoloso socialmente in quanto indiziato COGNOME commissione di reati associativi finalizzati al commissione di truffe, avendo riportato, nel 2000, due condanne per truffa e, nel 2001, per tentata truffa; essendo stato indicato come appartenente a un gruppo criminale, operante nel 2002-2003, facente capo a NOME COGNOME e NOME COGNOME ed essendo stato rinvenuto, nel corso del 2009, di una valigetta contenente RAGIONE_SOCIALE mazzette di denaro in facsimile; e in quanto, in assenza di fonti lecite di reddito, doveva ritenersi che traesse, anche soltanto in parte, i propr mezzi di sostentamento da attività delittuose, avuto riguardo all’elevato tenore di vita e alla accertata disponibilità di notevoli somme in contanti (v. sentenza n. 41392 del 9/10/2012 COGNOME Sesta Sezione penale).
1.1. Con decreto emesso de plano in data 14 dicembre 2022 il Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano chiesto, ai sensi dell’art. 7, legge n. 1453 del 1956, la revoca COGNOME predetta confisca. Secondo quanto la difesa di COGNOME espone nell’odierno ricorso, detta richiesta si sarebbe fondata sull’erronea valutazione di pericolosità del proposto, che non sarebbe sostenuta dalla commissione, nel periodo di riferimento (tra il 2001 e il 2010), di alcun reato contro il patrimonio, con conseguente venire meno del requisito COGNOME c.d. continuità temporale COGNOME condotta illecita ascritta proposto. In particolare, quanto alla truffa commessa il 15 ottobre 2009, il Tribunale avrebbe ritenuto la responsabilità di COGNOME nonostante la richiesta di archiviazione e il fatto che egli, in quella data, non si trovava a Torino, e bench tale NOME COGNOME se ne fosse assunto la responsabilità, venendo riconosciuto dalla persona offesa ed essendo state individuate le sue impronte digitali sul luogo del delitto. Inoltre, a seguito di indagini condotte dalla difesa sarebbero emerso che l’immobile di Nerviano era stato acquistato con somme riconducibili a NOME COGNOME e al padre di costei, NOME.
1.2. Con decreto in data 7 luglio 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato il provvedimento di inammissibilità, rilevando che un’analoga istanza era già stata dichiarata inammissibile dal Tribunale con il decreto del 20 gennaio 2022, irrevocabile il 1° febbraio 2022; e che, in tale frangente, erano state valutate le circostanze oggetto COGNOME nuova richiesta di revoca, peraltro già considerate anche nel decreto impositivo COGNOME misura di prevenzione. L’unico fatto nuovo, costituito da una pronuncia asseritamente favorevole del T.A.R., in realtà non sarebbe stato tale, posto che il relativo giudizio amministrativo sarebbe perento a causa dell’inattività RAGIONE_SOCIALE parti. La Corte territoriale ha, inoltre, osserv che il ricorso riguarderebbe un periodo già considerato dal provvedimento di
prevenzione e porrebbe in dubbio la pericolosità di COGNOME nonostante le plurime valutazioni precedenti. Per quanto, poi, riguarda l’immobile di INDIRIZZO, NOME COGNOME aveva acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE una villetta con annessa area pertinenziale nonché un’area nuda di 17 mq, siti in INDIRIZZO, al prezzo di 540.000,00 euro. Tale somma, secondo la legale rappresentante COGNOME società, NOME COGNOME, era stata pagata con assegni tratti da un conto corrente intestato a NOME COGNOME, alimentato con versamenti in contanti per importi molto elevati dei quali mai era stata evidenziata l’origine. L’allegazione difensiva secondo cui il denaro utilizzato per l’acquist dell’immobile avrebbe provenienza lecita è stata ritenuta infondata. Ciò in quanto essa si fonderebbe su un documento nel quale NOME COGNOME, collaboratore di RAGIONE_SOCIALE, darebbe atto che NOME e NOME intendevano conferire dei beni in permuta per l’acquisto dell’immobile; documento di cui, in realtà, è stata prodotta solo una fotocopia la cui sottoscrizione è illeggibile, no indica una data, né da essa risulta che la valutazione fosse stata prodromica a una permuta riguardante l’immobile di INDIRIZZO in Nerviano, mai emersa nel corso del giudizio di prevenzione e COGNOME quale, dunque, non vi è prova alcuna.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto decreto per mezzo dei difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, deducendo dieci distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 4 e 7, legge n. 1423 del 1956, 28, d.lgs. n. 159 del 2011 nonché degli artt. 630, 636, 637, 666 e 678 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità COGNOME motivazione. La Corte territoriale avrebbe applicato al presente procedimento, instaurato ex art. 7, legge n. 1423 del 1956, l’art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, in realtà inapplicabile ratione temporis, qualificando la richiesta come revoca COGNOME confisca e non come revisione di essa, soggetta, sotto il profilo procedurale, agli artt. 636 e 637 cod. proc. pen. in virtù del richia operato dall’art. 4, comma 4, legge n. 1423 del 1956, nonché agli artt. 666 e 630 cod. proc. pen. La Corte di appello, inoltre, errerebbe nel ritenere che la domanda di revisione si sarebbe fondata su una rielaborazione di argomenti fattuali già trattati nel giudizio genetico. In realtà, la difesa dei ricorrenti avrebbe evidenzia la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità COGNOME categoria di pericolosità generica prevista dall’art. 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 ad opera COGNOME sentenza n. 24/2019 COGNOME Corte costituzionale e, dunque, avrebbe chiesto una rivalutazione COGNOME decisione alla luce del nuovo quadro normativo. Inoltre, la Corte avrebbe
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errato nel ritenere la propria decisione in linea con la necessità di accertare lo svolgimento di attività criminose nel lasso temporale in cui si è verificat l’incremento patrimoniale, essendosi proceduto nel 2010 alla confisca nei confronti di un soggetto che non aveva riportato alcuna denuncia da 6 anni e condanne per reati “predatori” da oltre 9 anni. Quanto, poi, al fatto che i fondi per gli acqui dei beni confiscati venissero dalla famiglia COGNOME, la difesa non si sarebbe limitata a produrre un foglio attribuito a COGNOME, ma avrebbe prodotto documenti idonei a dimostrare che i fondi venissero da NOME COGNOME, padre di NOME e nonno di NOME, chiedendo accertamenti patrimoniali nei confronti di tale soggetto e COGNOME stessa NOME, che nel 2005 aveva venduto un natante alla banca MPS.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 630, 666 e 678 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità COGNOME motivazione in relazione alla nozione di «prove nuove» rilevanti, che a norma dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., sarebbero non soltanto quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna o scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile al comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato. Tra gli elementi nuovi vi sarebbe la valutazione compiuta da COGNOME sui cespiti di NOME COGNOME finalizzata alla vendita dell’immobile sito in Nerviano, INDIRIZZO, allora di proprietà d RAGIONE_SOCIALE. I Giudici di merito, però, avrebbero rifiutato di confrontarsi con la posizione di COGNOME, mai convocato a chiarimenti, e soprattutto con la documentazione difensiva che avrebbe dimostrato come la famiglia COGNOME, poco prima dell’acquisto dell’immobile, avesse venduto una barca e un terreno di proprietà di COGNOME, il cui ricavato, insieme a un ulteriore anticipo di 90.000,00 euro, sarebbe stato utilizzato per l’acquisto dei beni poi confiscati. Né sarebbero stati effettuati i richiesti accertamenti sulla posizione fiscale contributiva presso l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE attinente a COGNOME. Inoltre, la dichiarazione di incostituzionalità dalla sentenza n. 24/2019 COGNOME Corte costituzionale avrebbe dovuto imporre una totale rivalutazione del caso di specie. Infine, la sentenza del Tribunale di Torino del 2017, irrevocabile nel 2020, che condannava i veri responsabili COGNOME truffa del 2009, ingiustamente attribuita a NOME COGNOME, avrebbe dovuto far venire meno la attualità COGNOME pericolosità sociale nonché la strumentalità tra gli acquisti e i reati ascritti al proposto. La Cor di appello avrebbe però ignorato tale sentenza, sicché la relativa questione ben avrebbe potuto essere dedotta, come avvenuto, in sede di richiesta di revoca. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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NOME,
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 e 649 cod. proc. pen., 13, 23, 25, 27 e 42 Cost., nonché degli artt. 1, 6 e 7 CEDU.·Nel caso di specie, non sarebbe stato provato che NOME COGNOME avesse uno stile di vita sproporzionato, che fosse dedito ad attività criminose di tip associativo, che fosse socialmente pericoloso; né che beni acquistati da terzi, a distanza di quasi 10 anni dall’ultimo processo, in cui COGNOME era stato assolto, fossero stati acquistati con somme provento di reato. Essendo egli estraneo ai fatti dell’ottobre 2009, l’ultima contestazione nei suoi confronti sarebbe quella del 2004 (assoluzione), con conseguente carenza di strumentalità degli acquisti di beni confiscati (ai terzi) rispetto al profitto dai reati ingiustamente attribuiti.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 832 cod. civ., 42 Cost., 649 cod. proc. pen., 13, 23, 25, 27 e 42 Cost. nonché degli artt. 1, 6 e 7 CEDU. Con l’ordinanza del 28 luglio 2023, la CEDU avrebbe sottolineato: a) la dubbia ragionevolezza di un giudizio di pericolosità qualificata a fronte dell’assoluzione da analoga imputazione; b) la necessità di ricondurre la titolarità dei beni confiscati ai loro intestatari, sulla base di valutazione oggettiva RAGIONE_SOCIALE prove e non di un mero sospetto; c) l’esigenza che la provenienza illecita dei beni risulti dimostrata sulla base di una valutazione oggettiva RAGIONE_SOCIALE prove e non di un mero sospetto, tenendo conto anche del momento in cui siano stati acquisiti; d) l’eccessivo onere probatorio posto a carico dei ricorrenti per dimostrare la legittima provenienza di beni acquisiti anni prima, che si tradurrebbe in una probatio diabolica; e) la possibilità offerta ai medesimi di esporre argomentazioni a loro difesa e la concreta disamina RAGIONE_SOCIALE stesse.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 19, legge n. 152 del 1975 in relazione alla legge n. 1423 del 1956, 2ter, legge n. 575 del 1965, 1 e 7, legge n. 1423 del 1956 in tema di revisione del decreto genetico a seguito COGNOME sentenza n. 24/2019 COGNOME Corte costituzionale. I Giudici di merito non avrebbero chiarito se, a seguito COGNOME esclusione COGNOME categoria di cui alla lett. a) dell’art. 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, COGNOME potesse rientrare nei soggetti di cui alla lett. b) dell’art. 1 e, in particolare, se sussistesse il triplice requisito necessario alla luce COGNOME sentenza COGNOME Corte costituzionale: a) commissione abituale di delitti da parte del soggetto, b) che essi abbiano generato profitti in capo a costui, c) che essi costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito; requisiti che, nelle misure patrimoniali, devono essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato l’illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare.
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NOME
Ciò che avrebbe consentito il legittimo ricorso all’istituto COGNOME revoca ex tunc a norma dell’art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, essendo il relativo provvedimento affetto da invalidità genetica, non ostando al riconoscimento l’irreversibilità dell’ablazione.
2.6. Con il sesto motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 19, legge n. 152 del 1975 in relazione alla legge n. 1423 del 1956, 2-ter, legge n. 575 del 1965, 1 e 7, legge n. 1423 del 1956 in tema di revisione del decreto genetico a seguito COGNOME sentenza n. 24/2019 COGNOME Corte costituzionale. Gli elementi individuati dal Tribunale per ravvisare l’attualità del pericolosità sociale del proposto sarebbero stati ab origine erronei e inesistenti, atteso che a suo carico non vi sarebbero stati precedenti specifici per truffa, se non due vecchi tentativi del 2000 e 2001. Dopo il 2004 non vi sarebbe più alcun coinvolgimento di COGNOME in alcun procedimento né indagine, posto che nel 2009 il suo nome sarebbe erroneamente comparso in relazione ai fatti di Torino, per i quali la sua posizione sarebbe stata, però, archiviata. Peraltro, il fatto che COGNOME sia stato ritenuto privo di stabile attività lavorativa e che traesse propria fonte di sostentamento da truffe non sarebbe stato dimostrato, non essendovi prova alcuna che egli conducesse un elevato stile di vita, né che tale stile di vita derivasse dai proventi di attività criminale.
2.7. Con il settimo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 19, legge n. 152 del 1975, in relazione alla legge n. 1423 del 1956, 2ter, legge n. 575 del 1965, 1 e 7, legge n. 1423 del 1956 in tema di revisione del decreto genetico a seguito COGNOME sentenza n. 24 del 2019 COGNOME Corte costituzionale, 13, secondo comma e 27 Cost., 6 e 7 CEDU. Nel caso di specie, sarebbe del tutto carente il rapporto di strumentalità tra i reati e gli acquisti dei beni confisc essendo stato dimostrato come, in tutti i procedimenti in cui è stato coinvolto, COGNOME: non abbia mai conseguito alcuna utilità economica, anche perché i reati per cui è stato condannato sarebbero stati solo tentati; non abbia acquistato i beni confiscati nel periodo dei fatti contestati; non avrebbe partecipato ai fatti Torino (2009); sia stato assolto dall’ultimo fatto attribuitogli, avvenuto nel 2004 realizzato in forma tentata. Inoltre, il decreto originario sarebbe totalmente carente di motivazione in punto di misure patrimoniali.
2.8. Con l’ottavo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 19, legge n. 152 del 1975 in relazione alla legge n. 1423 del 1956, 2-ter, legge n. 575 del 1965, 1, 3, 4 e 7, legge n. 1423 del 1956, 10, d.l. n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008, 2, d.l. n. 94 del 2009, 24 d.lgs. n. 159 del 2011, 25 Cost. e 11 RAGIONE_SOCIALE preleggi.
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La misura di prevenzione patrimoniale sarebbe stata disposta benché, nel maggio 2008, essa fosse consentita solo per la criminalità mafiosa, per alcune categorie di reati comuni (come le associazioni a delinquere in materia di stupefacenti), per coloro che vivono anche in parte con il provento dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, ma non per le truffe. E dal momento che la CEDU, con ordinanza del 28 luglio 2023, avrebbe qualificato la confisca di prevenzione come sanzione penale, dovrebbe escludersi l’applicazione retroattiva di tali disposizioni, posto che dal 2004 al 2012, la normativa contemplava le misure patrimoniali solo per la pericolosità sociale qualificata, mentre la pericolosit generica sarebbe divenuta presupposto per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione patrimoniali solo con l’entrata in vigore del d.lgs. 159 del 2011.
2.9. Con il nono motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 e 649 cod. proc. pen., 25, 27 Cost. e 6 e 7 CEDU, in relazione al divieto di porre a fondamento COGNOME misura di prevenzione procedimenti penali definiti con sentenza assolutoria o con provvedimento di archiviazione. La Corte territoriale avrebbe violato il divieto di ne bis in idem ponendo i fatti di Torino alla base COGNOME confisca, nonostante la pacifica estraneità ad essi di COGNOME, la cui posizione era stata archiviata.
2.10. Con il decimo motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 6, 7, 41 e 46 CEDU, 7, legge n. 1423 del 1956 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011 in tema di revisione del decreto genetico a seguito RAGIONE_SOCIALE pronunce COGNOME CEDU sulla violazione degli artt. 6 e 7 CEDU da parte RAGIONE_SOCIALE norme in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali e sulla violazione del principio per cui iura novit curia e del principio di economia processuale. Con ordinanza del 28 luglio 2023, la Corte EDU avrebbe affermato che le misure di prevenzione patrimoniali siano sanzioni penali, soggette ai principi di irretroattività e di ne bis in idem, nonché al principio dell’onere COGNOME prova in capo alla parte pubblica. Nel caso di specie, il Giudice, dovendo conoscere tale pronuncia in virtù del principio jura novit curia, avrebbe dovuto prendere atto COGNOME declaratoria di illegittimità RAGIONE_SOCIALE norme sulla base RAGIONE_SOCIALE quali era stata disposta la confisca di prevenzione e revocare il decreto genetico che avrebbe applicato retroattivamente la confisca.
In data 20 febbraio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In data 13 marzo 2024 è pervenuta una memoria ex art. 121 cod. proc. pen. a firma degli AVV_NOTAIO, i quali, nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e di NOME COGNOME, hanno dedotto le seguenti considerazioni.
4.1. Preliminarmente si richiama la sentenza COGNOME Corte costituzionale n. 41/2024, secondo cui il provvedimento di archiviazione è «neutro», sicché è erroneo far discendere da esso conseguenze negative per l’interessato. Ciò che impedirebbe di ricostruire la pericolosità sociale sulla base di un episodio, inizialmente attribuito a COGNOME, ma poi archiviato nei suoi confronti.
4.2. Indi, la difesa ribadisce che il ricorso per la revisione del decreto genetic è stato proposto ai sensi dell’art. 7, legge n. 1423 del 1956, che segue, sotto il profilo procedurale, gli artt. 636 e 637 cod. proc. pen., nonché gli artt. 666 e 630 cod. proc. pen., sicché la rimozione di quel provvedimento deve fondarsi, ai sensi degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., su prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento o esistenti, ma non adeguatamente valutate dal primo giudice, ovvero la inconciliabilità di provvedimenti giudiziari, ovvero un procedimento di prevenzione fondato su atti falsi o su altro reato. Su tali premesse, la revisione sarebbe stata illegittimamente limitata alla prospettazione di elementi nuovi sopravvenuti, comunque presenti nel caso di specie, potendo venire in rilievo anche quelli preesistenti, ma scoperti solo dopo che la confisca sia divenuta definitiva e, quindi, non valutate nemmeno implicitamente.
Nel caso di specie, la difesa avrebbe dimostrato che NOME COGNOME aveva effettuato una valutazione dei cespiti patrimoniali di NOME COGNOME in vista dell’acquisto dell’immobile di INDIRIZZO INDIRIZZO, allora di proprietà d RAGIONE_SOCIALE; mediante l’atto di compravendita del camper, il fatto che COGNOME lo aveva acquistato da NOME COGNOME per un prezzo prossimo alla valutazione; che la famiglia COGNOME aveva venduto una barca poco tempo prima dell’acquisto dell’immobile e che con il ricavato, insieme a risparmi familiari e non a proventi illeciti di NOME COGNOME, era stata acquistata la casa di NOME COGNOME; che il Tribunale di Torino aveva condannato i veri responsabili COGNOME truffa del 2009, ingiustamente attribuita a NOME COGNOME.
4.3. I due provvedimenti giudiziari, nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione, avrebbero atomizzato gli elementi di prova, ignorando quelli nuovi, ad eccezione COGNOME dichiarazione di COGNOME, non escusso a chiarimenti nonostante la richiesta COGNOME difesa. In questo modo, non sarebbe stato rispettato l’onere COGNOME prova incombente sulla Procura COGNOME Repubblica, che avrebbe dovuto dimostrare il carattere formale COGNOME intestazione dell’immobile confiscato.
Quanto al documento, sottoscritto da COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, esso avrebbe contenuto la valutazione di beni (un’auto nuova, un camper, un terreno edificabile, per un totale di 350.000,00 euro), che NOME e NOME COGNOME intendevano conferire in permuta per l’acquisto del bene immobile, a
dimostrazione del fatto che i fondi per l’acquisto non erano di NOME COGNOME. E a riprova dell’autenticità, si sarebbe dimostrato che COGNOME aveva acquistato il camper e che la BMW era stata acquistata da una società a lui riconducibile. Inoltre, il terreno era molto esteso, pienamente edificabile, di proprietà di NOME COGNOME, che lo aveva acquistato nel 1999 investendo migliaia di euro al fine di rimuovere abusi per poi costruivi una casa: progetto abortito a favore dell’acquisto di un edificio, utilizzando anche la somma di 200.000 euro ottenuta da NOME COGNOME per l’acquisto del terreno, il cui valore sarebbe stato peraltro superiore Dalle somme così ottenute, oltre che dal prezzo conseguito dalla vendita COGNOME barca e da un anticipo di 90.000 euro versato dallo stesso COGNOME, i COGNOME avrebbero messo insieme l’importo di 350.000,00 euro per acquistare l’immobile poi confiscato. In questo modo, anche considerata l’assenza di condanne in capo a NOME COGNOME per reati commessi dal 2004 al 2010, si sarebbe superata la presunzione che i beni di proprietà di NOME COGNOME e NOME fossero riferibili al proposto. La pretermissione del vasto compendio probatorio dedotto avrebbe, dunque, integrato il vizio di travisamento COGNOME prova.
4.4. La memoria ribadisce, ancora, che la Corte EDU, con ordinanza del 28 luglio 2023, avrebbe affermato che la disciplina interna in materia di misure di prevenzione contrasta con gli artt. 6 e 7 CEDU nella parte in cui di esse è consentita l’applicazione retroattiva, dovendo esse essere qualificate come sanzioni penali, e in cui esse possono essere disposte in assenza di condanne. Tuttavia, nel caso di specie, COGNOME, dal 2000 al 2010, non sarebbe mai stato condannato; e la sua posizione, nell’indagine da cui è scaturita l’applicazione RAGIONE_SOCIALE misure, relativa fatti del 15 ottobre 2009, sarebbe stata archiviata, non essendo stato provato che egli avesse commesso la truffa addebitatagli ai danni di un cittadino straniero, commerciante in diamanti, al quale erano state sottratte, con l’inganno, pietre preziose per un valore di circa un milione di euro. Per tale episodio, egli sarebbe stato vittima di uno scambio di persona con tale NOME COGNOME, autoaccusatosi del delitto davanti alla D.D.A. di Torino, come accertato dal Tribunale di Torino con sentenza del 2017, irrevocabile nel 2020. Tuttavia, il Tribunale di Milano, con il decreto del 21 gennaio 2022, avrebbe ritenuto che COGNOME fosse pienamente coinvolto in tale truffa, come del resto lo stesso Tribunale nel 2010, allorché aveva sostenuto che COGNOME si fosse autoaccusato, timoroso di COGNOME e confidando nel fatto che una condanna per truffa sarebbe stata lieve. In questo modo, però, sarebbero stati vulnerati i principi affermati con la sentenza COGNOME Corte cost. n. 41/2024, secondo cui il decreto di archiviazione deve avere portata neutra; fermo restando che la presenza RAGIONE_SOCIALE impronte digitali di COGNOME porterebbe a escludere che costui potesse essersi falsamente accusato, tanto più che la vittima aveva confermato che il soggetto coinvolto nella truffa era proprio COGNOME. Tuttavia, il Collegio non avrebbe valutato il documento prodotto.
4.5. Ancora, la difesa richiama le argomentazioni svolte dalla CEDU nell’ordinanza del 28 luglio 2023 per evidenziare come non sarebbe stato provato, neppure in via indiziaria, che NOME COGNOME avesse uno «stile di vita sproporzionato», né che fosse dedito ad attività criminose di tipo associativo, né che fosse socialmente pericoloso, né che beni fossero stati acquistati con denaro di COGNOME provento di reato. Pertanto, la confisca sarebbe stata ab origine illegittima, con una illegittima violazione del diritto di proprietà di terzi estran
4.7. La memoria poi sottolinea, ancora una volta, che il Giudice COGNOME revisione avrebbe omesso di motivare sulla deduzione difensiva secondo cui, a carico di NOME COGNOME, vi sarebbero stati solo due vecchi tentativi di truffa del 2000 e del 2001, avendo avuto i processi del 2003 e 2004, per reati tentati, esito assolutorio, essendo stato COGNOME coinvolto, nel 2009, in una vicenda in cui la sua posizione era stata archiviata e non avendo precedenti penali di natura associativa. Pertanto, gli elementi individuati dal Tribunale per ravvisare l’attualit COGNOME pericolosità sociale sarebbero stati ab origine erronei ed inesistenti; così come indimostrate sarebbero state le circostanze che egli fosse privo di stabile attività lavorativa e che traesse la propria fonte di sostentamento da truffe.
4.8. Il provvedimento impugnato avrebbe omesso di confrontarsi con quanto eccepito dalla difesa in relazione alla mancanza del rapporto di strumentalità tra i reati e gli acquisti dei beni confiscati, che deve essere provato sulla base di precisi
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«elementi di fatto» e non in forza di un mero sospetto. In particolare, COGNOME avrebbe provato di non avere mai conseguito alcuna utilità economica da attività criminose, essendo stato condannato solo per delitti tentati nel 2000 e nel 2001; e avrebbe dimostrato la mancanza di continuità temporale tra gli acquisti dei beni del 2008-2010 e i fatti contestati.
4.9. Sebbene con memoria integrativa del 10 giugno 2023 la difesa avesse eccepito che il decreto impugnato era ab origine illegittimo per essere state applicate disposizioni introdotte dal d.l. n. 92 del 2008, convertito in legge il luglio 2008, dal d.l. 94 del 2009 e dall’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, ad acquis effettuati prima COGNOME loro entrata in vigore e in elazione a delitti, come le tru per cui la confisca non era all’epoca ammessa, i Giudici di merito avrebbero ritenuto infondata la relativa argomentazione. In questo modo le disposizioni in questione sarebbero state applicate retroattivamente, a partire da una concezione COGNOME confisca di prevenzione come misura di sicurezza o sanzione amministrativa che sarebbe stata censurata dall’ordinanza COGNOME CEDU del 28 luglio 2023, che avrebbe qualificato la confisca prevista dall’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 come sanzione penale, non suscettibile di interpretazione retroattiva.
4.10. Le memoria, poi, deduce che il Collegio avrebbe omesso di confrontarsi con la prospettata irragionevolezza di un giudizio di pericolosità qualificata fondato su fatti per i quali sia intervenuta, in sede penale, l’assoluzione del proposto, co violazione del principio del ne bis in idem. Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità riconoscerebbe che il giudice COGNOME prevenzione non può ignorare la decisione del giudice penale che ha già esaminato quegli stessi fatti sulla base dei quali è chiesta la misura di prevenzione, in particolare qualora risulti pienamente accertata, nel merito, l’assoluta estraneità del proposto ai fatti-reato alla luce d quali era stata ordinata la confisca. A maggior ragione, questo principio varrebbe in caso di archiviazione, che esclude geneticamente il coinvolgimento del proposto.
4.11. In ultimo si deduce che a seguito COGNOME pronuncia, il 28 luglio 2023, COGNOME citata ordinanza COGNOME Corte EDU, che avrebbe evidenziato l’illegalità del sistema RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione, la difesa, come motivo aggiuntivo di gravame nella memoria del 1° giugno 2023, avrebbe contestato la violazione del principio di irretroattività. Il Giudice di merito, a seguito COGNOME deduzione difensiva, avrebbe dovuto accoglierla, conformandosi a una dichiarazione di principio COGNOME CEDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Preliminarmente, giova evidenziare come gli odierni ricorrenti avessero già avanzato una «analoga istanza» (v. decreto impugnato, pag. 1), la quale era stata
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dichiarata inammissibile dal Tribunale di Milano con decreto in data 20 gennaio 2022, divenuto irrevocabile il 1° febbraio 2022. Secondo quanto precisato dal provvedimento impugnato, le questioni dedotte dalle difese erano state analizzate dal predetto decreto di inammissibilità. Ne consegue che già sotto tale, assorbente, profilo la nuova richiesta di revisione COGNOME confisca, da cui è scaturito il presente procedimento, doveva ritenersi inammissibile, in ragione dell’effetto preclusivo conseguente alla precedente declaratoria di inammissibilità. La nuova richiesta, invero, è stata proposta soltanto pochi mesi dopo la precedente pronuncia, che, a quanto sembra emergere dal tenore del provvedimento e dello stesso ricorso, non era stata oggetto di impugnazione. Dunque, gli odierni ricorrenti, anziché dolersi degli eventuali vizi del primo provvedimento di inammissibilità, hanno proposto una nuova richiesta, senza nemmeno specificare quali nuove circostanze di fatto avrebbero consentito di superare quel pronunciamento. L’unico elemento di novità, infatti, parrebbe essere costituito dalla più volte richiamata ordinanza interlocutoria pronunciata dalla Corte di Strasburgo in data 28 luglio 2023, la cui evocazione, come si dirà, è tuttavia inconferente rispetto alla vicenda oggetto del presente procedimento.
Ne consegue che già sotto tale primo profilo, i ricorsi debbono ritenersi del tutto inammissibili, avendo riproposto le medesime questioni dichiarate inammissibili con un recentissimo provvedimento emesso de plano dal Tribunale di Milano e non avendo gli stessi evidenziato quali elementi nuovi siano sopravvenuti a tale pronunciamento (e non già a quello genetico).
A identico esito conduce lo scrutinio RAGIONE_SOCIALE censure mosse dagli odierni ricorsi.
Ciò è a dirsi, in primo luogo, con riferimento alla dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE regole procedimentali che sarebbero state seguite nello scrutinare la richiesta di revisione COGNOME confisca.
3.1. In proposito, giova premettere che correttamente le difese hanno sottolineato che l’istituto COGNOME revocazione previsto dall’art. 28, d.lgs. 6 settemb 2011, n. 159, è applicabile soltanto alle confische la cui proposta sia stata presentata dopo l’entrata in vigore del cd. codice antimafia, ossia dopo il 13 ottobre 2011. Alla confisca in esame, disposta anteriormente, continua invece ad applicarsi il previgente art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, a mente del quale il provvedimento, su istanza dell’interessato e sentita l’autorità di pubblic sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283707 – 01; Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, COGNOME, Rv. 279283 – 01; Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258599 – 01). Le Sezioni unite hanno del resto riconosciuto come il provvedimento di confisca possa essere revocato ex tunc a norma dell’art.
7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell’errore giudiziario, n ostando al relativo riconoscimento l’irreversibilità dell’ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità COGNOME restituzione del bene confiscato all’avente diritto forme, comunque, riparatorie COGNOME perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955 – 01).
3.2. Tuttavia, va osservato che, come correttamente rilevato dal AVV_NOTAIO generale in sede di requisitoria scritta, il ricorso non può ritenersi autosufficien non essendo stato allegato ad esso l’atto introduttivo, sicché non risulta possibile apprezzare la potenziale fondatezza del motivo.
Inoltre, in ogni caso, nel provvedimento impugnato non si fa riferimento alcuno all’applicazione dell’art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 in luogo del citato art. 7. Inve la Corte di appello ha compiuto un fugace riferimento unicamente alla giurisprudenza formatasi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 28, ma in nessun passaggio vi è un richiamo a quest’ultima disposizione quale riferimento normativo sotto il quale il procedimento si è dipanato. E anche laddove il decreto impugnato fa riferimento alla nozione di revoca COGNOME confisca, esso intende ovviamente richiamare l’effetto conclusivo COGNOME richiesta difensiva, che anche nella procedura di revisione dell’art. 7 citato non può che consistere nella rimozione del provvedimento ablatorio.
Tale considerazione introduce il rilievo, ancora una volta assorbente, per cui alla prospettata violazione del canone procedurale non si accompagna, da parte dei ricorrenti, l’esplicitazione dello specifico vulnus che ne sarebbe derivato.
Invero, la giurisprudenza più sopra richiamata, nell’affermare che con riferimento ai provvedimenti adottati prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011), si applica l’art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ha avuto modo di evidenziare come, in conseguenza di ciò, la competenza a decidere spetti, non alla corte di appello, come avviene ai sensi dell’art. 28, ma all’organo giudicante che aveva disposto la confisca. Ed è ciò che è, appunto, avvenuto nel caso di specie, in cui la decisione sulla revisione è avvenuta ad opera del Tribunale di Milano, mentre la Corte di appello si è pronunciata in sede di impugnazione, alla luce del consolidato principio secondo cui avverso il provvedimento del tribunale che decide, ai sensi dell’art. 7, legge 27 dicembre 1956 n. 1423, in ordine all’istanza di revoca COGNOME misura di prevenzione COGNOME confisca è ammissibile l’appello e non il ricorso per cassazione, dovendo trovare applicazione analogica la disciplina prevista dall’art. 4 COGNOME medesima legge (Sez. 1, n. 18665 del 1/04/2008, Natale, Rv. 240186 – 01; ancora di recente v. Sez. 1, n. 8530 del 21/01/2021, COGNOME, Rv. 280559 – 01).
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3.3. Quanto, poi, ai criteri alla stregua dei quali può essere disposta la revoca COGNOME misura reale, la giurisprudenza ha chiarito che sia la procedura di revoca ex tunc RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione di cui all’art. 7, legge n. 1423 del 1956, sia la revocazione COGNOME confisca di cui all’art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 rappresentano la «proiezione», nello specifico settore RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione, dell’istitut COGNOME revisione di cui agli artt. 629 e ss. cod. proc. pen., trattandosi di ist finalizzati a rimediare, in via straordinaria, ad una sostanziale ingiustizia del decisione (così già Sez. 1, n. 21369 del 14/05/2008, Provenzano, Rv. 240094 01). E’, dunque, nella conformazione giurisprudenziale dell’istituto «madre» COGNOME revisione RAGIONE_SOCIALE sentenze penali che l’interprete deve rintracciare le linee ermeneutiche regolatrici dell’applicazione tanto dell’art. 7, legge n. 1423 del 1956, quanto dell’art. 28, d.lgs. n. 159 del 2001, in particolare nella necessità che l’invalidità genetica COGNOME misura ablativa possa emergere da «prove nuove» poste a base COGNOME domanda di rivalutazione COGNOME decisione definitiva.
Ne consegue che la denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE regole procedimentali, oltre che indimostrata, non avrebbe in ogni caso prodotto alcun significativo vulnus, peraltro nemmeno prospettato, dal momento che, in ogni caso, la valutazione da compiere da parte dell’organo investito COGNOME richiesta, comunque nella specie individuato in quello che aveva adottato la confisca, avrebbe dovuto sempre misurarsi con l’unico dato rilevante ai fini dell’eventuale revoca, ovvero la prospettazione di nuove prove in grado di superare l’effetto stabilizzante prodotto dalla conclusione COGNOME procedura genetica con un provvedimento divenuto definitivo in quanto non più impugnabile con gli strumenti ordinari.
4. Le considerazioni da ultimo svolte introducono il profilo fondamentale dell’odierna vicenda ovvero l’effettiva prospettazione di elementi di novità in grado di giustificare il superamento RAGIONE_SOCIALE statuizioni definitive di confisca, le quali so suscettibili di rivalutazione quando, appunto, le nuove acquisizioni consentano di dimostrare che la misura non avrebbe potuto essere disposta. Infatti, va ribadito che, in tema di confisca di prevenzione, la revoca prevista dall’art. 28, d.lgs. settembre 2011, n. 159, così come la revisione contemplata dall’art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, costituiscono un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame dei medesimi elementi fattuali che hanno portato a disporre la misura (da ultimo Sez. 1, n. 29990 del 7/06/2023, COGNOME, Rv. 284973 – 01; ma v. già Sez. 2, n. 4312 del 13/01/2012, Penna, Rv. 251811 – 01). Dunque, la revoca ex tunc COGNOME misura può essere disposta solo in presenza di una «prova nuova», nozione comprensiva sia COGNOME prova preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento,
salvo che si adduca l’impossibilità di tempestiva deduzione per la riscontrata sussistenza di ragioni di forza maggiore (così Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283707 – 01 in relazione alla disciplina dettata dall’art. 28, d.lgs. n. 15 del 2011).
4.1. In proposito, gli elementi di asserita novità prospettati dalla difesa son di natura fattuale e di carattere normativo/giurisprudenziale.
Quanto ai primi, essi attengono, da un lato, al profilo COGNOME pericolosità sociale del proposto e, in particolare, alla idoneità del compendio acquisito a fondare il relativo giudizio ovvero, più specificamente, la continuità temporale sino al 2009, con i relativi corollari in ordine alla pertinenza, sul piano temporale, degli acqui oggetto di confisca, in particolare per quanto concerne l’immobile di Nerviano. E, dall’altro lato, alla possibilità di riferire al proposto le risorse finanziarie neces agli acquisti e non, piuttosto, alla rete familiare dei ricorrenti e, in particola NOME COGNOME, padre COGNOME compagna di NOME COGNOME.
Quanto ai secondi, essi riguardano, da un lato, gli effetti che la declaratoria di incostituzionalità ad opera COGNOME sentenza n. 24 del 2019 avrebbe determinato sui presupposti originari dell’applicazione COGNOME misura di prevenzione; e, dall’altro lato, gli effetti che conseguirebbero all’ordinanza interlocutoria COGNOME Cedu che avrebbe affermato la natura di sanzione penale RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione, la conseguente irretroattività COGNOME disciplina, la necessità di ancorare la misura a situazioni certe, non smentite dall’accertamento compiuto in sede penale.
Muovendo dall’analisi dei nova giurisprudenziali/normativi e, in particolare, dagli effetti COGNOME sentenza n. 24 del 2019, ritiene il Collegio che le deduzion difensive siano manifestamente infondate.
Va preliminarmente osservato che secondo quanto emerge dalla sentenza n. 41392 del 9/10/2012 COGNOME Sesta sezione COGNOME Corte di cassazione, nei confronti di NOME COGNOME era stato formulato un giudizio di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, n. 2, legge n. 1423 del 1956, essendosi ritenuto che egli fosse dedito, ininterrottamente, ad attività illecite dalle quali traeva, almeno parte, i propri mezzi di sostentamento. Detta categoria, come noto, è refluita nella lett. b) del comma 1, art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011, la quale non è stata colpita dalla sanzione di incostituzionalità ad opera COGNOME sentenza n. 24, che ha riguardato la sola lett. a) del comma 1, riguardante i casi di «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuos Nondimeno, come correttamente evidenziato in ricorso, la pronuncia in esame ha anche offerto una interpretazione costituzionalmente compatibile COGNOME fattispecie delineata dalla citata lett. b), richiedendo al giudice di merito di accertare: a) se ci si trovi al cospetto di delitti commessi abitualmente (e, dunque, in un significativo arco temporale), b) se essi abbiano effettivamente generato profitti
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in capo al proposto, c) se essi, a loro volta, costituiscano – o abbiano costituito una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito. Tale interpretazione, tuttavia, non comporta affatto, come vorrebbero i ricorsi, che possa procedersi, sulla base COGNOME sentenza COGNOME Corte costituzionale, a una rivalutazione, ora per allora, RAGIONE_SOCIALE condizioni di applicabilità COGNOME misura di prevenzione. Sul punto, infatti, è appena il caso di ricordare che le Sezioni unite di questa Corte hanno condivisibilmente ritenuto che il «valore persuasivo» spiegato da una sentenza interpretativa di rigetto COGNOME Consulta, connesso alla sua natura di «precedente autorevole» non consenta di incidere sul giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione, senza che, dunque, essa possa spiegare alcuna valenza demolitoria rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale (così Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, in motivazione).
5.1. Manifestamente infondate sono, poi, le argomentazioni difensive svolte a partire dalla menzionata decisione COGNOME Corte di Strasburgo.
Anche a prescindere dal carattere meramente interlocutorio COGNOME pronuncia, con cui la Corte Edu ha inteso individuare una serie di temi sui quali sollecitare il contraddittorio tra le parti in vista COGNOME decisione finale sui fatti di causa, osservarsi che nessuno di essi, né i corollari che la difesa ne trae, possono essere pertinentemente richiamati nel caso in esame.
Quanto, in particolare, al profilo COGNOME applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALE disposizion introdotte con i vari «decreti sicurezza», è appena il caso di osservare che l’ampia formulazione dell’art. 1, comma 1, n. 2, legge n. 1423 del 1956 ben consentiva di individuare, quali reati-presupposto per l’applicazione COGNOME confisca di prevenzione, anche le ipotesi di truffa, non specificando la relativa disposizione da quali delitti il proposto tragga i proventi dai quali «vivere abitualmente». I argomento, infatti, va ricordato che la confisca di prevenzione si applica a tali ipotesi in virtù del rinvio compiuto dall’art. 19, comma 1, legge n. 152 del 1975, il quale non ha carattere materiale o recettizio, ma è di ordine formale nel senso che, in difetto di una espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell’atto-fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie. Pertanto, accanto alle misure di prevenzione personali, pure quelle patrimoniali di sequestro e confisca possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi perché abitualmente dediti a traffici delittuosi, o perché vivono abitualmente – anche solo in parte – con i proventi di attività delittuose, a prescindere dalla tipologia dei r in riferimento (Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246272 – 01).
Manifestamente infondati sono, poi, i richiami, correlati alle istanze di tutel del diritto di proprietà, alla necessità che la misura ablativa sia adottata a parti
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da un giudizio di pericolosità e dalla provenienza illecita RAGIONE_SOCIALE risorse utilizzate p l’acquisito dei beni che si fondino non su meri sospetti, quanto su concreti elementi probatori. Tali assunti, pur del tutto condivisibili, si risolvono però in ragionamento del tutto circolare, la cui premessa, ovvero l’applicazione COGNOME misura di prevenzione in assenza di indicatori di pericolosità sociale del proposto e di prove circa la provenienza RAGIONE_SOCIALE risorse necessarie agli acquisti dalle attività delittuose allo stesso ascrivibili, costituisce, in realtà, un dato non so indinnostrato, ma anzi smentito dalle considerazioni svolte in sede di procedimento genetico, che l’odierno ricorso non è stato affatto in grado di disarticolare, secondo quanto appresso si preciserà.
6. Venendo, indi, alle circostanze di natura fattuale che, secondo la tesi difensiva, costituirebbero «prove nuove» in grado di determinare la revisione COGNOME misura originariamente disposta, si opina, da parte dei ricorrenti, che la pronuncia del 2017, con cui sarebbe stata riconosciuta la responsabilità di NOME COGNOME per la truffa originariamente ascritta a NOME COGNOME, avrebbe fatto venir meno il presupposto fattuale sulla base del quale la pericolosità sociale del proposto, fondata sulla commissione di reati contro il patrimonio negli anni 90′-2000, era stata estesa sino al 2009.
In proposito, va tuttavia rilevato che tale pronuncia non costituisce affatto un accertamento logicamente incompatibile con i fatti riferibili al proposto che, pur dinnanzi alla pronuncia di archiviazione dalle contestazioni penali, erano stati ragionevolmente valorizzati nel procedimento genetico. Infatti, secondo quanto si legge sempre nella sentenza n. 41392 del 9/10/2012 COGNOME Sesta sezione COGNOME Corte di cassazione, i Giudici COGNOME prevenzione avevano ritenuto di attribuire rilevanza alla circostanza che NOME COGNOME, nell’ambito di una indagine per truffa, fosse stato rinvenuto nella disponibilità di «una valigetta contenente mazzette di denaro in facsimile» (v. pag. 5 COGNOME predetta sentenza). Tale valutazione, condivisibile o meno nel merito, avrebbe dovuto essere avversata attraverso gli ordinari strumenti di impugnazione esperibili in quel procedimento; e, rispetto ad essa, non pare assumere alcun rilievo una pronuncia che, a quanto è dato sapere, non ha in alcun modo smentito i fatti prima richiamati, né è intervenuta sulla pronuncia di archiviazione, la quale, come detto, era nota al momento dell’applicazione COGNOME confisca ed era stata autonomamente valutata. Va, infatti, ribadito, il consolidato orientamento secondo cui, in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l’autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale al fine di giungere ad un’affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi
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procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti – nel merito o preclusioni processuali – per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 – 01; in termini v. anche Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, COGNOME, Rv. 284488 – 01). Coerentemente con tale prospettiva, è stato anche affermato che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini COGNOME revoca COGNOME confisca definitiva ai sensi dell’art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non costituisce fatto nuovo il mero passaggio in giudicato COGNOME sentenza di assoluzione nel procedimento penale nel quale il proposto era imputato, e il cui contrasto con il provvedimento ablatorio sia stato in precedenza già valutato, in quanto l’irrevocabilità COGNOME pronunzia assolutoria costituisce un dato puramente formale (Sez. 6, n. 29551 del 7/10/2020, Terenzio, Rv. 279845 – 01). Ne consegue, dunque, la manifesta infondatezza anche di tale argomentazione difensiva.
Analogamente, quanto alle circostanze di fatto dedotte per dimostrare che i beni utilizzati per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE res oggetto di confisca non avessero origine illecita, le considerazioni difensive, a ben vedere, si riferiscono essenzialmente al terreno e alla villetta di Nerviano.
Sul punto, va rilevata, preliminarmente, la singolarità di una prospettazione che, da un lato, pone al centro il contributo economico prestato da NOME COGNOME, padre COGNOME compagna del proposto; ma che, dall’altro lato, parrebbe essere stata avanzata, per la prima volta, in sede di richiesta di revisione COGNOME confisca. Secondo quanto, infatti, si evince dalla lettura COGNOME sentenza n. 41392 del 9/10/2012 COGNOME Sesta sezione COGNOME Corte di cassazione, nell’ambito del procedimento genetico si era, infatti, fatta questione dell’utilizzo di risorse rifer alla madre di NOME COGNOME e non a NOME COGNOME. Al di là di tale circostanza, che appare comunque significativa, parendo irragionevole, secondo l’id quod plerumque accidit che i ricorrenti possano essersi confusi in maniera così evidente sull’origine RAGIONE_SOCIALE risorse da loro utilizzati, va evidenziato che la deduzione difensiv si fonda, per un verso, da una serie di documenti che attesterebbero l’avvenuta cessione di una serie di beni da parte sia di NOME COGNOME, convivente del proposto, sia di NOME COGNOME, padre COGNOME donna; e, per altro verso, su un documento autografo di NOME COGNOME, il quale avrebbe contenuto una valutazione dei beni proprio in vista dell’acquisto dell’immobile di INDIRIZZO.
Tanto premesso, la già citata sentenza COGNOME Corte di cassazione n. 41392 del 9/10/2012 ha evidenziato come i primi documenti fossero già stati valutati in fase genetica, senza che però ad essi potesse riconoscersi la capacità di dimostrare, in maniera univoca, la provenienza lecita COGNOME provvista utilizzata per l’acquisto.
L’elemento di reale novità, dunque, è costituito dal documento riferibile a NOME COGNOME, collaboratore di RAGIONE_SOCIALE, il quale, letto unitariamente alla documentazione relativa alla cessione di taluni beni, dimostrerebbe che NOME COGNOME e COGNOME intendevano conferire dei beni in permuta per l’acquisto dell’immobile, i quali erano stati, conseguentemente, sottoposti a valutazione. In relazione ad esso documento, nondimeno, il decreto impugnato ha evidenziato come il medesimo consistesse in un foglio in fotocopia, dalla sottoscrizione illeggibile, mancante di data, e il cui contenuto non consentirebbe di ritenere che la valutazione in esso contenuta fosse realmente prodromica all’ottenimento di somme da destinare all’acquisto dell’immobile di INDIRIZZO in Nerviano.
Dunque, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, gli elementi di fatto dedotti a sostegno COGNOME richiesta di revoca COGNOME confisca sono stati nuovamente valutati; e questo benché tale valutazione non fosse necessaria in ragione COGNOME natura reiterativa RAGIONE_SOCIALE argomentazioni prospettate rispetto alla recente declaratoria di inammissibilità. Si è, pertanto, al cospetto di una motivazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inaccoglibilità COGNOME richiesta che certo non può dirsi mancante, né apparente, sicché le considerazioni difensive sul punto paiono, anche sotto tale profilo, inammissibili, essendo ammesso il ricorso per cassazione in materia di prevenzione soltanto per violazione di legge e non per vizio di motivazione, secondo quanto stabilito dagli artt. 4, comma 7, legge n. 1423 del 1956 e 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla luce COGNOME sentenza 13 giugno 2000, n. 186, COGNOME Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione COGNOME causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento COGNOME somma, in favore COGNOME cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e COGNOME somma di euro tremila in favore COGNOME cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in data 19 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente