Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40361 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40361 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a Casal di Principe (CE) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Casal di principe ( CE) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Casal di principe (CE) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli in data 9/1/2024
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale 5 imo r e COGNOME ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza la Corte di appello Napoli Sezio prevenzione rigettava l’appello proposto nell’interesse di Passa ne Misure di relli ;giovarmi,
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME avrerso il provvedimento con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua lVete .e aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto n. 42/13 emesso in d ta 11i11/2013 divenuto definitivo il 24/5/2017.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello propongono ricorso per cas;azione i COGNOME deducendo: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 125 c p.p. e 7, 20, 24 del d.lgs. 159/2011, non avendo i giudici di appello valutatfo gli elementi di novità allegati dalla difesa ai fini della revoca ex tunc del provvedi nento di confisca disposta nell’anno 2013. In particolare la Corte di appello si sarebbe limitata ad approfondire il tema del presunto “contrasto di giudicati”, dedotto solo in via secondaria dalla difesa e non avrebbe preso in consideraziene quale prova nuova rilevante, la sentenza della Corte di appello di Napoli elell’l /5/2018 irrevocabile il 28/5/2021, con la quale era stata revocata la confisca disposta ai sensi dell’art. 12 sexies L. 306/1992, relativamente alle quote dellE, soci atà RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e di tutti immobili di dette società, oggetto del decreto applicativo della misura di prevenzione.
Con il secondo motivo deducono violazione di legge in relazione all art. 125 c.p.p., e 7, 20, 24 d.lgs. 159/2011, per avere la Corte di appello escluso la sussistenza del contrasto di giudicati (quello relativo alla confisca nel procedimento di merito e quello della confisca di prevenzione) sul pres upposto, erroneo, che la decisione del 2018 aveva omesso di confrontarsi cpn il giudicato formatosi nel 2017.
Con il terzo motivo lamentano violazione di legge per omessa riotiv azione in relazione ai rilievi difensivi con i quali si evidenziava che il prolkvedi nento restituzione fondava sulla legittima provenienza dei cespiti sicchè ri:orreva il novum richiesto dalla norma ai fini della revoca.
In data 10/6/2024 il difensore ha presentato motivi nuovi concentra idosi sul motivo n. 2.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono basati su motivi infondati e vanno pertanto rigettati Va anzitutto premesso che nel procedimento di prevenzione (anche quello regolato dalla disciplina anteriore al c.d. “codice antimafia” di cui n. 159 del 2011) il ricorso per cassazione è ammesso solt violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 delle disposizion 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo I d. Igs. nto per dell a L. com na,
della legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. indacato sech di e), i:od. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorse, pc ché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con dec -etc) motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto a’t. 4 legge n.1423 del ’56, il caso di motivazione inesistente o m ramt nte apparente (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007).
Deve altresì precisarsi che, nel caso in esame, la proposta di ap licaziDne della misura di prevenzione è stata formulata in data ant cedE nte all’entrata in vigore del d.lgs. 159/2011 ( 13 ottobre 2011) pedante, sC nte il chiaro disposto dell’art. 117 del citato decreto recita “Le disposi2ioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alle da i3 di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposi: di applicazione della misura di prevenzione”, la richiesta di revoca sogg ace alla L. 1423/1956 che non prevede un termine per la presentazione, c tal che essa non può essere considerata visto che il termine di sei mesi, a pena di inammissibilità, per la presentazione della richiesta e s ato introdotto dall’art. 28, co. 3, d.lgs.159/2011 .
Ciò non esclude che anche per le procedure di prevenzione antec den i al : 2011, sia ammessa in presenza di determinati presupposti, la r voc: ex tunc del provvedimento di prevenzione posto che l’istituto della revocazi Dne è stato introdotto dal nuovo codice delle leggi antimafia e delle rinisur di prevenzione per colmare un vuoto normativo della previgente legislazi , : ne, cui la giurisprudenza, appunto, aveva già posto rimedio attraverso ma interpretazione estensiva della norma di cui all’art. 7, comma 2, della ..27 dicembre 1956, n. 1423, che da istituto chiaramente finalizzato ad adeguare la misura di prevenzione personale ai mutamenti sopravVenu i di “pericolosità” del prevenuto, con efficacia ex nunc, era stato rimodu ato dalla giurisprudenza per includervi anche la funzione di rimedio voli:D a determinare la rimozione ex tunc della misura patrimoniale di prevenzi me costituita dalla confisca, in ragione della prova sopravvenuta di un suo difetto genetico e, dunque, mutuando i caratteri dell’istituito della “revisione” del “giudicato” di matrice penalistica pura.
Tanto il rimedio dell’art. 7 della L. n. 1423 del 1956, di co petenza dell’organo giudicante che l’ha emessa – ancora applicabile per le eonfisehe disposte sulla base di proposte o provvedimenti anteriori al 13 ottc bre
2011, data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 159/2011 – uant ) il nuovo mezzo di impugnazione di cui all’art. 28 del cit. cod. anti afia di competenza della Corte d’Appello, si caratterizzano per avere il m desimo ambito di operatività rapportato alla straordinarietà del rimedio ed )11a sopravvenienza degli elementi dai quali trarre un suo difetto genet co, senza possibilità alcuna di procedere semplicemente a “riesaminare lo stesso quadro fattuale già delibato in sede di applicazione della misi. ra, posto che, ove così non fosse, pur restando immutati i “fatti” oggetto del giudizio di prevenzione, le relative statuizioni giurisdizionali sar+Deri: in modo inaccettabile, per le finalità e la struttura delle misure di prevenzii me reale, rivedibili sine die e ad nutum.
A ciò deve aggiungersi che, nel caso in esame, correttamente, la Corte di appello ha ritenuto che gli eredi COGNOME, avendo preso parte 311a procedura originaria di confisca quali terzi interessati, avevano attivate la procedura di revoca di cui all’art. 7 della L. 1423/1956 e non l’incidente di esecuzione dovendosi qui ribadire che, in tema di prevenzione reali:, il proposto ed il terzo, che abbia partecipato al procedimento, qualora intendano ottenere la revoca del provvedimento definitivo di confisca, simo tenuti a presentare istanza di revocazione nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo invece loro preclusa, in ragione dell’inammissibilità di una rivalutazione dei nnedes imi fatti “sine die” e “ad nutum”, l’instaurazione di un incidente di esecuzi )ne ex art. 666 cod. proc. pen., del quale può giovarsi unicamente il terzo :he non abbia partecipato al procedimento per non essere stato megiso condizioni di farlo.
Fatte queste premesse e venendo alle questioni sollevate con il ricoi so, rileva il collegio che i motivi sono tutti infondati.
Come sopra accenNOME, già prima della introduzione del d.lgs. 6 setterr bre 2011, n. 159 (cd. codice antimafia), la giurisprudenza di legittirlità riteneva che il provvedimento di confisca emesso ai sensi dell’art. 2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575 fosse suscettibile di revoca ex tunc a norma dell’art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1 ,123, allorché lo stesso fosse affetto da invalidità genetica, a ciò non oste »ido l’irreversibilità dell’abiezione (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, Rv. 23 955, .
Con l’introduzione dell’art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 è stata st bilit1i la possibilità di revocazione della decisione definitiva sulla co fisca di prevenzione: a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopr vver ute
alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con ente nze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca succes iva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo asso uto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) qiiand: la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in m Ddo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nei giucizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.
Dunque, presupposto per la revocazione, la quale deve esten ersi alle ipotesi di revoca ex art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 del provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell’art. 2-ter, c imm i: 3, legge 31 maggio 1975, n. 575, stante l’eadem ratio dei rimedi impgnal ori, fondati sulla trasposizione delle regole della revisione del giudicate di condanna (Sez. 5, n. 3 5741 del 22/11/2021, Rv. 282892), è innanzitutto la sopravvenienza di fatti nuovi, non valutabili nel momento di della misura. Secondo quanto affermato da Sez. U, n. 43 26/05/2022,Rv. 283707 in tema di confisca di prevenzione, la prov rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclu procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, s preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’a dozi )ne 668 del nui: va, el d, gs. ione del a quella iver uta bito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilit: di tempestiva deduzione per forza maggiore.
In relazione alla peculiare ipotesi di revocazione prevista nell art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. cit., hanno spiegato le Sezioni Unite, ,rilev ìno anche le sentenze penali definitive che tuttavia come qualsiasi altro tipi) di prova nuova, devono essere idonee a determinare, alla luce dei fatti ivi accertati, l’esclusione “in modo assoluto” dell’esistenza dei presuppos:1 di applicazione della confisca.
Una regola, questa, il cui contenuto è sostanzialmente identico a qdello che in linea generale deve caratterizzare “ogni caso” di revocazione (ex art. 28, comma 2, d.lgs. cit.), dovendo la relativa richiesta essere cOmun lue finalizzata a “dimostrare il difetto originario” dei presupposti per l’applicazione della misura ablativa.
In questa prospettiva il primo motivo di ricorso appare infondato.
Da un lato i ricorrenti non hanno indicato la prova nuova, non v – lutate o pretermessa dalla Corte di appello che giustificherebbe la revoca ci alla
misura di prevenzione, limitandosi a riprodurre fatti, riportati ne emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 2013 che la appello con il provvedimento impugNOME ha puntualmente vagliato. Dall’altro lato, a voler ritenere quale prova nuova la sentenza della appello di Napoli del 2018, come sostenuto dai ricorrenti, deve deci eto Cort,, di Cort di rile n arsi come la stessa non costituisca prova nuova essendo stati semplicem(:nte diversamente apprezzati gli stessi elementi in precedenza con sciul i e delibati ( cfr. pagg. 2 e 3 del provvedimento impugNOME) (Sez. 5, . 44 i82 del 08/10/2021, Rv. 282249).
Il provvedimento impugNOME appare, dunque, correttamente GLYPH otKato avendo riguardo all’insussistenza di cause di invalidità genetica de decieto ablativo ( cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata).
Quanto al secondo e terzo motivo di ricorso, tra loro connessi, cl ?ve rilevarsi che la Corte di appello, escluso che si versasse in ipotesi d rev ,: ca, ha adeguatamente motivato in ordine all’ipotizzato contrasto tra giùdical i.
In particolare è stato L evidenziata la diversità di ratio dei due procadiminiti (quello di prevenzione e quello di merito) per cui, nonostante ‘iden tità delle parti processuali e dei cespiti oggetto delle due decisioni, ten to ce rito del diverso rilievo attribuito all’evento morte di COGNOME NOME, i è ritenuto non sussistente il dedotto contrasto di giudicati anche in ragi )ne del fatto che la decisione del 2018, non si è confrontata con il decreto del 2017 che aveva ormai definitivamente disposto la confisca.
Ed invero, la ratio di fondo della disciplina in materia di misure di prevenzione va ricercata nella volontà legislativa di colpire (gni manifestazione tangibile di una “condotta di vita reputata estfrnea ai canoni legali della civile convivenza” (in questo senso Sezioni Unite, n. 4880 del 2.02.2015, COGNOME). La precipua finalità della confisca di prevenzione contemplata oggi in seno al codice antimafia è quella di sottrarre patrimoni illecitamente acquisiti da soggetti che non Sianc in grado di giustificarne la lecita provenienza. Espungendo tali beni dal circuito economico, si preclude la possibilità che essi vengano sfrutta :i o reimpiegati al fine di ottenere ulteriore ricchezza illecita, in un’ottici; di “pulizia del sistema”.
Il perseguimento della predetta finalità è emerso con evidenza all’i don ani dell’entrata in vigore del c.d. “pacchetto-sicurezza”, ossia dell’art. 10 co.1, lett. c), n. 2, d.l. 23.05.2008, n. 92, convertito in I. 24.07.2008, n. 25, :he ha apportato modifiche significative alla legge 31.05.1965, n. 57k, la più
rilevante delle quali consiste nella netta recisione del rapporto di n accessorietà tra le misure di prevenzione personali e quelle patrim niali, cess )ria Già prima del testo unico, pertanto, il legislatore aveva re epito le l le lue tipologie di misure di prevenzione antimafia, sancendo la possibilití: di applicare sequestro e confisca di prevenzione anche in assenza di richiste di misure personali, oltre che in difetto del requisito della pencolc >ità
numerose istanze giurisprudenziali volte a rendere autonome attuale del proposto.
La disposizione del 2008-2009, fedelmente riprodotta nell’art. 1 , d. gs. 159/2011, è stata interpretata dalle Sezioni Unite nella nota sen enzi: n. 4880/2015, COGNOMECOGNOME nel senso di ritenere che essa imponga semprE la ricerca della pericolosità originaria del soggetto proposto al momento dell’acquisto della cosa, al contempo consentendo di soprassedere s illa verifica della pericolosità al tempo dell’applicazione della misura. Il bene, acquisito da un soggetto socialmente pericoloso, mantiene così la connotazione di pericolosità anche laddove venga trasferito a terzi, eredi o aventi causa del proposto, e tanto giustifica l’esistenza di quella $pec ica disciplina contenuta dal 2008 al 2011, nell’art. 2 ter, I. 575/1905, cggi sostanzialmente trasfusa nell’art. 18 del codice antimafia, che preved: la possibilità che il procedimento di prevenzione inizi o prosegua direttamente a carico degli eredi, successori e aventi causa del proposto.
La possibilità di esercitare il procedimento di prevenzione patrimbniale su beni fittiziamente intestati dal proposto in vita a terzi è, inv( ro, testualmente prevista a livello legislativo, oltre che uniformemente ammessa dalla giurisprudenza anche qualora coesistano successor a titolo universale e patrimoniale. L’unico limite è costituito dalla necessità :he l’azione ablatoria inizi entro il termine di cinque anni dalla morte del proposto, ai sensi dell’art. 18, co. 3.
Tanto al fine di bilanciare la necessità ordinamentale di neutralizzan: la pericolosità dei beni frutto di illecite acquisizioni con l’esigE iza fondamentale di certezza dei rapporti giuridici.
Diversamente va rilevato che l’ordinamento non prevede che al suCcesspre della presunta persona fisica interposta possa essere estese il procedimento finalizzato all’applicazione della cosiddetta confisca ellargata nei confronti del supposto interponente condanNOME, D.L. n. 306 dl 1992, ex art. 11 sexies, conv. in L. n. 356 del 1992, cit.,- coSì ccme espressamente previsto, invece, nei riguardi dei successori della persona
proposta per la misura di prevenzione patrimoniale, della quale in erveliga la morte nel corso del procedimento o anche prima dell’instaurazioru di esso, purché nei cinque anni dal decesso, a norma dell’art. 1 bis, c mm i: 6bis e art. 2-ter, comma 11, dell’abrogata L. 31 maggio 1965, n. 575, come novellata dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125, cui corrispondono, oggi, il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 18, commi 2 e 3.
E’ stato infatti affermato che la morte dell’indagato, estinguendo il reato fa venire meno la possibilità di applicare, nei confronti degli eredi, la iconfi5ca a norma dell’art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in, legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.) del bene il cui valore risulti sproporzioNOME rispetto ai redditi ed alle attività economiche dell’indaw to. (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Rv. 280458: in motivazione, la Suprema Corte, ha sottolineato la diversità di disciplina rispetto alla confisca di prevenzione).
In tema di misure di prevenzione, invece, il venir meno, per eventi successivi, dell’accertata pericolosità sociale del prevenuto non ha ihfluE *ma alcuna sulla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto frutt) o reimpiego delle sue attività illecite. Infatti la predetta misura,’ pur se applicata nell’ambito del procedimento di prevenzione, non ha natun: di provvedimento di prevenzione, ma costituisce una sanzione amministra iva diretta a sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illeita 311a disponibilità dell’indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo rnafh: so, equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di Sicurezza prevista dall’art. 240, comma secondo, cod. pen ( Sez. U, n. 18 del 03/07/1996, Rv. 205262 ; Sez. 2 z. 2, n. 19914 del 31/01/2005, Rv. 231873; Sez. 2, Sentenza n. 21894 del 14/03/2012, Rv. 252829).
A questi principi si è attenuta la Corte di appello che nonostante le rile n iate interferenze (oggettive e soggettive) tra la misura di preenzi )ne patrimoniale e la confisca penale, ha escluso il contrasto di giudi ;ad pertinentemente valorizzando, quale elemento decisivo differenzi lie, l’evento morte del genitore COGNOME NOME oltre alla determinante circostanza che la sentenza della Corte di appello del 2018 nel disporre la restituzione dei beni, non aveva escluso in modo assoluto l’esistènza dei presupposti per l’applicazione della confisca di prevenzione, vluta ido presupposti diversi ed emettendo, in definitiva, un provvedimento sliuper luo posto che i beni dei quali ha disposto la restituzione, erano or nai
definitivamente entrati nel patrimonio dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sr ese processuali.
Così deciso il 20/9/2024