Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2096 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2096 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 08/06/2023 dalla Corte di appello di Napoli lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi ex artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., respingeva l’opposizione presentata da NOME COGNOME avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza, pronunciato dalla stessa Corte il 24 maggio 2022, finalizzata a ottenere la revoca della confisca dell’immobile, ubicato a Piedimonte Matese, in INDIRIZZO, intestato alla stessa opponente.
Tale bene, nell’originario processo di cognizione, rispetto al quale la ricorrente rivestiva la posizione di terza interessata, erano stati confiscati, ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 12 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, con sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 19 giugno 2017. Con tale pronuncia, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 28 marzo 2019 e divenuta irrevocabile il 21 settembre 2020, il convivente della opponente, NOME COGNOME, era stato condannato alla pena di otto anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis e 353 cod. pen.
Il respingimento dell’opposizione veniva giustificato dalla Corte di appello di Napoli per l’assenza di elementi di novità idonei a determinare una modifica del compendio probatorio che, nel processo di cognizione sopra richiamato, aveva legittimato l’originaria ablazione dell’immobile intestato a NOME COGNOME, ribadendosi che la ricorrente non disponeva di risorse patrimoniali idonee a consentirle l’acquisizione dell’unità immobiliare controversa.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 649 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito tenuto conto del fatto che, nel giudizio di prevenzione instaurato nei confronti di NOME COGNOME davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento del 7 novembre 2019, l’immobile sottoposto a confisca era stato restituito, non essendosi ritenuti sussistenti i presupposti per disporne l’ablazione.
Con il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso, prospettati in stretta correlazione, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere NOME COGNOME sprovvista di risorse reddituali idonee a consentirle di acquistare l’unità immobiliare controversa, senza considerare le allegazioni difensive e omettendo di acquisire
una perizia contabile, che si riteneva indispensabile per confutare gli esiti della consulenza tecnica di parte, redatta dal AVV_NOTAIO, con cui la Corte territoriale non si era confrontata.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva il Collegio che la confisca prevista dall’art. 12-sexies decretolegge n. 306 del 1992 ha natura di misura di sicurezza patrimoniale atipica, prescindendo da un collegamento pertinenziale con il reato per la cui commissione è stata irrogata condanna dei beni che ne costituiscono l’oggetto e dall’epoca del relativo acquisto, anteriore ovvero posteriore alla commissione dello stesso reato.
Si consideri che lo strumento ablatorio previsto dall’art. 12-sexies decretolegge n. 306 del 1992 – attivato nel procedimento conclusosi con la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 19 giugno 2017 – mirando a contrastare le forme di accumulazione della ricchezza illecita, allo scopo di impedire il loro utilizzo nella commissione di ulteriori comportamenti criminosi, possiede le caratteristiche tipiche delle misure di sicurezza patrimoniale, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 299554 del 17/06/2015, COGNOME, Rv. 264147 – 01; Sez. 6, n. 45700 del 20/11/2012, COGNOME, Rv. 253816 – 01; Sez. 1, n. 25728 del 05/06/2008, COGNOME, Rv. 2404671 – 01).
Deve, al contempo, evidenziarsi che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo il quale nelle ipotesi in cui sulla confisca non si sia pronunciato il giudice della cognizione, relativamente all’accertamento di uno dei delitti previsti dall’art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, il provvedimento ablatorio può essere adottato dal giudice dell’esecuzione nel rispetto del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc., che riguarda tutti i casi di confisca obbligatoria. Sul punto, non si può che richiamare il risalente e insuperato arresto delle Sezioni Unite, secondo cui: «La confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall’articolo 12sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come modificato dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994 n. 501, può essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione che provvede “de
plano”, a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all’esito di procedura in contraddittorio a norma dell’art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale» (Sez. U, n. 29022 del 30 maggio 2001, Derouach, Rv. 219221 – 01).
Dalla confisca disposta dal giudice dell’esecuzione in applicazione dell’art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 discende il diritto della persona i cui beni siano stati confiscati di chiedere allo stesso giudice la revoca del provvedimento ablatorio, superando la preclusione processuale dell’art. 666, comma 2, cod. proc., prospettando elementi di giudizio non considerati al tempo dell’emissione dell’ordinanza applicativa della misura (tra le altre, Sez. 1, n. 27367 del 28 gennaio 2021, COGNOME, Rv. 281634 – 01; Sez. 1, n. 20507 del 21 aprile 2015, COGNOME, Rv. 263479 – 01; Sez. 1, n. 4196 del 9 gennaio 2009, COGNOME, Rv. 242844 – 01).
Tuttavia, la circostanza che la previsione dell’art. 676 cod. proc. pen., della cui applicazione si controverte, faccia espresso riferimento a una competenza del giudice dell’esecuzione in ordine alla confisca ex art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 non implica necessariamente che lo stesso giudice sia competente anche in ordine alla sua revoca nei casi in cui questa sia divenuta definitiva per essersi esaurito in sede di cognizione il percorso processuale che riguarda la misura ablatoria, analogamente a quanto riscontrabile nel caso dell’immobile intestato a NOME COGNOME. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «La confisca disposta ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall’art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale» (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276491 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 26852 del 10/96/2010, COGNOME, Rv. 247726 – 01; Sez. 2, n. 1885 del 22/04/2019, Colonna, Rv. 214358 – 01).
La disciplina dettata dalla norma dell’art. 676 cod. proc. per le ipotesi di confisca allOgata previste dall’art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, dunque, comporta la necessità: «a) di ricondurre al giudice dell’esecuzione un potere di disporre la confisca quando ciò non ha fatto il giudice della cognizione; b) di non ricondurre allo stesso giudice il potere di revocare la confisca, che comporta un trasferimento in via definitiva a favore dello Stato con la irrevocabilità della sentenza che l’ha disposta; c) di ricondurre al giudice civile la competenza a risolvere una controversia sulla proprietà delle cose confiscate,
non potendosi ovviamente giustificare una confisca che cada su beni non appartenenti al condannato» (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, COGNOME, cit.).
Ne deriva ulteriormente che la «confisca ex art. 12-sexies dl. 8 giugno 1992, n. 306, disposta con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione quando siano emersi nuovi elementi di prova, dovendo promuoversi il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l’accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fonda» (Sez. 6, n. 29299 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825 01).
Non si può, pertanto, non ribadire conclusivamente che, nel caso di specie, non è consentita l’esperibilità dello strumento della revoca in executivis della confisca, disposta ex art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 19 giugno 2017, divenuta irrevocabile il 21 settembre 2020, invocata nell’interesse di NOME COGNOME, atteso che il bene immobile sottoposto ad ablazione era stato confiscato all’esito di un processo di cognizione, che imponeva l’esperimento del rimedio straordinario della revisione del giudicato.
Restano assorbite nelle ragioni che impongono il respingimento del ricorso proposto da NOME COGNOME le residue censure difensive, che afferiscono al merito del provvedimento ablatorio presupposto e postulano la corretta attivazione del rimedio giurisdizionale in esame, che, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, deve essere esclusa.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
2 gi -ocessuali.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese Così deciso il 12 dicembre 2023.