Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44685 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44685 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nata a MARCIANISE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a MADDALONI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAPODRISE il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME e dei terzi interessati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 15 aprile 2021 che aveva respinto la richiesta di revoca ex art. 7, secondo comma, I. 27 dicembre 1956, n. 1423 della confisca disposta con decreto del medesimo Tribunale del 16 giugno 2010, definitivo il 10 luglio 2013, avente ad oggetto beni acquistati prima del 2004, anteriormente al periodo di pericolosità.
Ricorrono, con unico atto a firma dei difensori e procuratori speciali av AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e i terzi interessati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che chiedono l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando:
la violazione di legge, in riferimento all’art. 2-ter I. n. 575 del 1965, e il vizio della motivazione con riguardo ai principi espressi dalla Corte costituzio con sentenza n. 33 del 2018 e dalle Sezioni Unite con sentenza n. 18288 de 2010. La difesa aveva inoltrato istanza di revoca della confisca unicamente sul base del nuovo principio introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. del 2018 con riguardo alla ragionevolezza temporale, secondo il quale il giudice chiamato ad accertare se l’acquisto sia temporalmente ricollegabile al reato s mentre la Corte d’appello si è unicamente soffermata sui prìncipi espressi da sentenza SU COGNOME. L’innovazione introdotta dalla Corte costituziona rappresenta una novità, sia dal punto di vista del diritto, che dal punto di del fatto. Del resto, la possibilità di rivedere la precedente pronuncia, sull del mutato orientamento giurisprudenziale è assolutamente legittima. La Corte d’appello ha, inoltre, omesso di considerare i beni e i depositi bancari acquis epoca ampiamente anteriore al 2004, data di presunta insorgenza della pericolosità;
la violazione di legge, in riferimento all’art. 7 I. n. 1423 del 1956, e della motivazione con riguardo alla non deducibilità degli elementi risultanti d consulenza tecnica a firma del AVV_NOTAIO COGNOME versata nel giudizio di appello. tratta, infatti, di elementi nuovi, mai in precedenza vagliati, che focalizz l’attenzione sulla patrimonialità dei terzi, la posizione dei quali non er esaminata; gli indicati elementi non sono stati presi in considerazione dalla Co d’appello.
2.1. I difensori hanno avanzato istanza di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1.1. Va premesso che, a fronte della richiesta di discussione orale Presidente della Sezione Feriale, cui spettano le competenze ex art. 610 co proc. pen., ha rigettato l’istanza con decreto in data 7 agosto 2023.
La richiesta di discussione orale è, in effetti, inammissibile, trattandosi procedimento per il quale è prevista la trattazione delle forme dell’art. 611 proc. pen.
1.2. La Corte di appello, decidendo sull’appello relativo alla richies revoca della confisca – dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado -, h rilevato che:
non sono applicabili retroattivamente i principi sulla perimetrazi temporale affermati da COGNOME (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 – dep. 2015 COGNOME, Rv. 262605), anche perché il mutamento giurisprudenziale non costituisce fatto nuovo (Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 278481);
il provvedimento definitorio aveva comunque esaminato la questione, utilizzando il principio di diritto, poi, ratificato dal massimo con giurisprudenziale con la richiamata sentenza SU COGNOME;
la relazione di consulenza introduce argomenti che non consentono di qualificarla come prova nuova poiché i documenti versati si sono formati in dat anteriore alla inoppugnabilità del decreto di confisca e i ricorrenti non h dedotto di non averli potuto produrre nel corso del procedimento.
Il primo motivo di ricorso denuncia, in modo generico e manifestamente infondato, che la Corte d’appello non abbia esaminato la censura concernent l’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018 c secondo la prospettazione, sarebbe il novum posto a fondamento della richiesta.
2.1. Va anzitutto rilevato che il richiamo alla sentenza del giudice delle l costituiva, in realtà, un “argomento” utilizzato nella richiesta di revoca confisca, ma non certo il petitum di essa: la richiesta aveva per oggetto proprio la “originaria” illegittimità del provvedimento di confisca di prevenzione violazione del principio di perimetrazione temporale tra pericolosità e acqui
dei beni, successivamente affermato da NOME COGNOME, sicché è manifestamente infondata la doglianza che fa leva sulla presunta mancata risposta all’argomento che attiene alla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018.
Si è chiarito, in proposito, che «il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell’atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività» (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015 – dep. 2016, Perna, Rv. 267723).
Il ricorso non chiarisce la decisività dell’argomento speso, soprattutto ove si consideri la risposta in proposito fornita dal primo giudice (pag. 11 del decreto in data 15 aprile 2021), nonché la risolutiva considerazione che la richiamata sentenza n. 33 del 2018 riguarda la diversa questione della cd. confisca allargata, tant’è vero che la stessa prospettazione difensiva fa riferimento alla condanna per un “reato spia”, elemento che, nel caso delle misure di prevenzione, appare del tutto avulso dal contesto.
2.2. Deve essere, infatti, rimarcato che la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018 riguarda la diversa disposizione della cd. “confisca allargata” ex art. 12-sexies di. n. d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 (ora art. 240-bis cod. pen.), sicché la pronuncia non è direttamente applicabile alla confisca di prevenzione.
Sotto altro profilo, le Sezioni Unite hanno espressamente escluso che possa derivare un qualunque effetto retrospettivo da decisioni interpretative di rigetto del giudice delle leggi e, vieppiù, di mutamenti di giurisprudenza che siano ritenuti conformi ai precetti costituzionali (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021 – dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 – 01 – 02), come è accaduto per la sentenza n. 33 del 2018.
Del resto, la Corte costituzionale ha ribadito che gli istituti della confisca allargata e di prevenzione, pur presentando apparenti analogie, si fondano su diversi presupposti, tanto è vero che la Corte costituzionale, nell’esaminare la questione, che riguardava la compatibilità costituzionale della confisca allargata per il reato di ricettazione, ha invitato il giudice remittente a esaminare la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 – dep. 2004, Montella, Rv. 226490; Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, COGNOME, Rv. 260529) secondo la quale la presunzione di illegittima acquisizione dei beni
oggetto della misura resta circoscritta, comunque sia, in un ambito di cosiddetta “ragionevolezza temporale”, facendo anche richiamo al parallelo sviluppo giurisprudenziale (Sez. U, COGNOME, cit.) che riguarda il diverso ambito della confisca di prevenzione.
Si consideri, in conclusione, che la Corte costituzionale usa, quando esemplifica il richiamo alla materia della prevenzione, l’espressione «mutatis mutandis», proprio per stigmatizzare interpretazioni affrettate e tendenti a sovrapporre i due istituti.
2.3. D’altra parte, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale «in tema di confisca di prevenzione, il diverso indirizzo giurisprudenziale consolidatosi successivamente al provvedimento definitivo, anche se sancito dalle Sezioni Unite, non costituisce “fatto nuovo” rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura, ai sensi dell’art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non traducendosi nella modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia» (Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 278481).
2.4. Il giudice di appello ha, poi, soggiunto che dal provvedimento di confisca emerge che i beni acquistati prima del 2004 furono pagati da COGNOME con provvista di provenienza non giustificata e sproporzionata e che tale provvista, in particolare, era ricollegabile a finanziamenti provenienti dalla cosca alla quale, secondo le già ritenute attendibili dichiarazioni del collaboratore di giustizia, COGNOME era già da tempo collegato, sicché, anche in considerazione del fatto che l’accertata appartenenza alla cosca costituisce elemento indiziario della diuturna partecipazione, il giudice che ha applicato la misura di prevenzione aveva positivamente accertato l’esistenza della perimetrazione temporale.
Tale puntuale motivazione della Corte d’appello è rimasta priva di una specifica censura.
2.5. D’altra parte, la valutazione compiuta all’epoca non è riesaminabile in sede di proposta di revoca ex tunc, atteso che l’oggetto della medesima è rappresentato proprio dal dato storico accertato che deve essere attinto da nuovi elementi che siano in grado di confutarlo in modo evidente.
Ragionare diversamente, includendo nel dato storico anche le valutazioni «in diritto» che il giudice ne abbia tratto, significherebbe attribuire – al di là delle previsioni di legge – all’istituto della revoca-revisione una anomala funzione di
contro
llo permanente della correttezza argomentativa delle decisioni irrevocabili, che esporrebbe ad una costante rivisitazione delle medesime, con travolgimento del valore del giudicato.
In altre parole, l’assenza del carattere di novità del fatto (id est: l’interpretazione giurisprudenziale) posto a base della domanda di revoca impedisce di sottoporre a sindacato le argomentazioni contenute nella decisione di confisca emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ove eventualmente non in linea – come denunciato dal ricorrente – con un orientamento interpretativo maturato, negli ultimi anni, nella giurisprudenza di legittimità.
In effetti, la semplice – e per certi versi naturale – evoluzione degli assetti interpretativi non è di per sé motivo di revoca di una decisione definitiva, non traducendosi in modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia oggetto di analisi (in tale direzione, quanto all’istituto della revisione, Sez. 5, n. 19586 del 31/03/2010, Bonina, Rv 247513).
In particolare, non è consentita la revoca della confisca di prevenzione che sia divenuta definitiva in ragione della intervenuta evoluzione giurisprudenziale sul tema della correlazione temporale tra pericolosità e data di acquisizione dei beni.
In assenza di modifica normativa (anche in tal caso la conformazione dell’istituto è di natura giurisprudenziale) non può, pertanto, ritenersi elemento di novità il diverso indirizzo interpretativo consolidatosi in epoca successiva.
Ma, e in ciò risiede l’ulteriore ragione d’inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti non si confrontano le argomentazioni svolte nel merito con riferimento all’inizio dell’arco temporale di pericolosità e dunque, sotto tale profilo, della ritenuta infondatezza, anche nel merito, della richiesta di revoca.
3.1. La Corte d’appello ha, infatti, sottolineato che il provvedimento della Corte d’appello di Napoli, con il quale era stata confermata la confisca dei beni disposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva ampiamente argomentato in merito al periodo nel quale si era manifestata la pericolosità sociale di COGNOME, collocandola ben prima del 2004, così ricomprendendo tutto il periodo di acquisizione dei beni oggetto di confisca di prevenzione, come richiesto dalla sentenza SU COGNOME.
È, del pari, inammissibile, il secondo motivo di ricorso che riguarda il presunto mancato esame della consulenza di parte.
4.1. Premesso che l’atto in questione, come pure gli allegati allo stesso prodotti dalla difesa, sono stati oggetto di puntuale esame (pagg. 4 e 5), deve concludersi per l’inammissibilità della doglianza difensiva che, lungi dal criticare la motivazione, si limita a denunciarne l’inesistenza.
4.2. Sotto altro profilo, comunque, il motivo di ricorso è parimenti inammissibile poiché non contesta la puntuale notazione secondo la quale la documentazione versata in atti, sulla quale fa leva la consulenza di parte, era già disponibile prima dell’adozione del provvedimento di confisca e la parte interessata non ha dedotto di non averla potuta produrre prima per causa alla stessa non imputabile.
Si tratta di un principio, quello cui si è rifatta la Corte d’appello, pienamente condivisibile e autorevolmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità per la revoca della confisca di prevenzione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283707 – 01), a maggior ragione applicabile all’ipotesi prevista dall’art. 7 I. n. 1423 del 1956 (ex multis, Sez. 2, n. 11818 del 07/12/2012 – dep. 2013, Ercolano, Rv. 255530).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023.