Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44328 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44328 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato, a OTTAVIANO il DATA_NASCITA avverso il decreto del 21/03/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la corte di appello di Roma ha rigettato l’stanza di Rit COGNOME per la revocazione ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 159/2011, c terza interessata, della decisione definitiva sulla confisca di beni imposta con provvedime della corte di appello di Napoli in data 15 ottobre 2014 con riferimento ad un immobile ed un terreno nella sulla titolarità in Palma Campania.
Nell’impugnato provvedimento si confutano tutti tre gli argomenti addotti dalla dif dell’COGNOME osservando in primo luogo che i documenti dalla stessa indicati no costituiscono prova nuova poiché tutta la documentazione era stata acquisita agli atti procedimento e non può pertanto essere considerata né sopravvenuta né preesistente ma incolpevolmente sconosciuta. In secondo luogo si contesta che la sentenza della cassazione invocata dall’istante per aver accolto sulla base dei medesimi rilievi i ricorsi di altri riguardasse posizioni identiche a quella dell’istante: la Corte, pur NOMEo i ri costoro,ha rigettato il ricorso della COGNOME, fondato sui medesimi motivi addotti in qu sede poiché i beni sono stati ritenuti nella disponibilità del proposto anche a front comprovata incapacità reddituale della ricorrente e della fittizietà delle cessioni interven
tempo, tra cui una a titolo gratuito, dirette a formalizzare la proprietà in capo d interessati. Infine la corte d’appello osserva che nella sentenza invocata, a differenza di q sostenuto dall’istante, l’accoglimento a favore dei terzi ha riguardato solamente i saldi at rapporti bancari e assicurativi ma non anche gli immobili.
NOME COGNOME ha proposto ricorso con unico motivo fondato sulla violazione di leg (articolo 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’articolo 28 della legge speciale dello stesso codice). In esso viene riportata integralmente l’istanza di revocazione.
Si sostiene che il giudice della revisione sia sfuggito al confronto con gli argomenti fo la richiesta di revocazione così fornendo una motivazione omissiva rispetto al devoluto nonc graficamente mancante. In particolare nel procedimento di prevenzione la difesa aveva sollevato la NOMEe della efficacia dimostrativa della traccia documentale offerta dalla per giustificare la provvista che aveva consentito alla COGNOME di acquistare gli immobil procedimento di prevenzione la corte di cassazione, investita della NOMEe, era incors una svista, non valutando la censura sollevata dalla difesa di COGNOME NOME NOME quella analoga sollevata dalla difesa di COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME come risolta in sede di legittimità, aveva infine indotto la Corte di appello, in sede di gi rinvio, a restituire i beni in ragione della liceità della provvista. In tale contesto la p è costituita dal provvedimento della autorità giudiziaria a seguito del giudizio di ri confronti di NOME NOME NOMENOME L’applicazione del principio ivi sta consentirebbe di rimediare alla svista in cui è incorsa la Corte di tassazione nel valut doglianze della NOME.
Il provvedimento oggi impugnato è inoltre censurabile poiché, a differenza di quanto sostenuto, la decisione emessa a seguito di rinvio ha riguardato beni appartenenti a COGNOME NOMENOME figlia del proposto. Esso inoltre non si perita di chiarire per quale ra provvedimento a favore di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME non sia prova nuova. Infine, l decisione contestata non coglie che il valore dimostrativo del cennato provvedimen (pronunciato a seguito del rinvio) e della sentenza della corte di cassazione che l’a preceduto sta nell’affermazione del valore probatorio della documentazione delle donazion effettuate, in relazione ai due distinti immobili, a NOME e non nell’oggetto d restituito.
Il Procuratore Generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso con memoria inviata EMAIL.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché formulato per un motivo non consentito.
Va premesso che “motivazione omessa rispetto al devoluto nonché graficamente mancante” (questo il vizio dedotto) è solo quella che non risponda ai requisiti minimi di esis completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando d specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle par 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 – 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di ti
o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 de 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 – 01) e, più i generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva d minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239 01). Si tratta, all’evidenza, di condizioni non ricorrenti nel caso di specie, dove l’ motivazionale, con opportuna sintesi, tocca ogni punto sollevato dall’istanza di revocazi fornendo adeguata risposta.
Nel merito, il motivo è manifestamente infondato e non consentito.
Si chiede di riconoscere ad una sentenza pronunciata a seguito di rinvio della Corte Cassazione il significato di res nova, con conseguente idoneità a disarticolare il complesso probatorio sulla cui base era stato deciso il caso oggetto di revocazione.
Tuttavia, come evidenziato nell’impugnato provvedimento, ad escludere che la decisione menzionata possa assumere tale valenza ostano plurimi fattori, che si possono riassumere nel fatto che la sentenza sia stata pronunciata inter alios (NOME COGNOME e NOME COGNOME), in materia estranea all’oggetto della revocazione (saldi attivi di rapporti bancari e assicur per ragioni eterogenee. In relazione a quest’ultimo profilo, nel caso della ricorrente vi oltre alla convivenza ed alla accertata fittizia intestazione, la “certa incapienza… ind processualmente acquisita” (pg.15); per contro, nel caso di NOME e NOME era stat valutata (pg.17) come indebita la pretesa che dalle parti venisse fornita la prova della della provvista investita nei prodotti finanziari ed assicurativi.
Proprio l’ultimo profilo menzionato (in sostanza, la diversità di ratio decidendi tra la risposta data dalla Suprema Corte a NOME COGNOME e NOME COGNOME, da un lato, e quella fornita NOME COGNOME, dall’altro) permette di escludere che vi sia stata una ‘svista’ e che, co assume, due argomenti identici siano stati trattati diversamente all’interno della medes decisione del Suprema Collegio.
In definitiva la richiesta di revisione si risolve nel tentativo di reintrodurre nel pro di revisione oramai esaurito tematiche già risolte nella sede propria. Il motivo si pon fuori dei limiti delineati dalle lettere a, b e c dell’art.28 d. I.vo 159/2011 e qu consentito.
Infatti, come sottolineato nell’impugnato provvedimento, prova nuova in tema di confisca prevenzione è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva (SU, n. 43668 del 26/05/2022 Cc. Lo Duca Rv. 283707 – 01) categoria all’interno della quale non rientrano né il decreto pronunciato a se
dell’annullamento inter alios (che esula dal perimetro della lettera b dell’art.28) né la ‘rile o reinterpretazione’ del dictum di questa Corte nella sentenza n.45805/2021.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la con della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cas delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Il Con igliere relator La Presidente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 12 ottobre 2023