Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13142 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13142 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOSCOTRECASE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/03/2023 la Corte di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza di inammissibilità pronunciata inaudita altera parte il 26/05/2022 sull’istanza di revoca della confisca di beni immobili avanzata nell’interesse della medesima COGNOME.
La confisca era stata disposta, ai sensi dell’art. 12 sexies d.l. 306 del 1992 (ora art. 240 bis cod. pen.), in sede di cognizione, all’esito di un procedimento penale conclusosi con condanna della RAGIONE_SOCIALE in relazione agli artt. 416 bis cod. pen., 74 comma 2 e 73 d.P.R. 309 del 1990. La Corte napoletana, con l’impugnata ordinanza, ritenuta l’ammissibilità della stessa, ha osservato in sintesi che la prova nuova posta dalla difesa a- fondamento dell’istanza (una consulenza contabile asseverata da AVV_NOTAIO) non rivestisse i caratteri della decisività, e che l’immobile acquistato dalla COGNOME nel 1983 si ponesse in una fascia di «ragionevolezza temporale» rispetto all’avvenuto accertamento di responsabilità in ordine ai reati associativi per i quali la RAGIONE_SOCIALE è stata condannata in via definitiva.
Avverso l’ordinanza indicata, NOME COGNOME ha proposto ricorso, per mezzo dei difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, articolando tre motivi che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione; travisamento per omessa valutazione di una circostanza determinante.
Si duole la Difesa della circostanza che la Corte napoletana abbia ritenuto che la consulenza contabile, rappresentante la prova nuova, non fosse stata allegata agli atti, mentre, in realtà, essa era stata debitamente allegata al ricorso.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 12 sexies d.l. 306 del 1992 e 240 bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata ha violato il principio di ragionevolezza temporale giustificando la confisca disposta in relazione a beni acquistati oltre 20 anni prima dell’accertata adesione della RAGIONE_SOCIALE al sodalizio criminoso.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge, in particolare dell’art. 7 CEDU, e vizio di motivazione, per avere erroneamente affermato che la confisca allargata è da ritenersi una misura di sicurezza, come tale assoggettabile al principio tempus regit actum.
GLYPH Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
11(A/m ti 61., concorrenti, pro li/P9wh’in ioito num
Il ricorso è inammissibile so -· 1 -5.·Noirii”.. h
Avverso la confisca disposta in sede penale, come nel caso che ci occupa, non è esperibile il rimedio di cui all’art. 28 d. Igs 159 del 2011, che espressamente si riferisce alla sola confisca di prevenzione.
Va data continuità all’affermato principio di diritto per cui la confisca disposta ai sensi dell’art. 12-sexies di. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240 bis cod. pen.) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall’art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Marongiu, Rv. 276491-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 26852 del 10/96/2010, Cavallaro, Rv. 247726-01; Sez. 2, n. 1885 del 22/04/2019, COGNOME, Rv. 21435801)
Ancora, è stato recentemente affermato che la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, disposta con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione quando siano emersi nuovi elementi di prova, dovendo promuoversi il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l’accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fonda (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825 – 01).
Nel caso di specie la Corte d’appello di Napoli, con la pronuncia del 26/05/2022, poi opposta, aveva del tutto correttamente rilevato l’inammissibilità della richiesta di revoca della confisca avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto, che questo Collegio condivide, che nel caso in cui la confisca risulti comminata con sentenza di condanna irrevocabile, per potersi procedere alla revoca della stessa, occorre elidere il suo presupposto ovvero l’accertamento che ha dato luogo alla condanna.
Va tuttavia osservato come, anche a voler ritenere, come ha fatto nel caso che ci occupa il Giudice dell’esecuzione, ammissibile l’istanza di revoca (sulla base di un orientamento di questa Corte rappresentato da ultimo da Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634 – 01, che tuttavia si distingue dal caso oggi in esame, essendo riferito alla confisca allargata disposta in sede esecutiva, e non
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all’esito di giudizio di cognizione, come nel caso che ci occupa), in modo congruo e dirimente lo stesso Giudice ha condivisibilmente considerato che ne mancavano le condizioni, essendosi essa basata su una consulenza contabile ritenuta, con argomenti logici e scevri da anomalie, priva del necessario requisito della decisività.
4.1. Innanzitutto si osserva, quanto al primo motivo, che l’esame del fascicolo, consentito alla luce dalla doglianza avanzata, ha permesso di accertare l’effettiva assenza dall’incarto processuale della consulenza contabile asseverata dal AVV_NOTAIO con atto 03/06/2021, pur essendo essa indicata tra gli allegati dell’istanza formulata dal Difesa al Giudice dell’esecuzione: è stata invero rinvenuta una missiva (datata 18/07/2023) della Corte di appello di Napoli indirizzata alla cancelleria delle sez. 2 Penale, con la quale, dandosi atto del mancato inserimento nel fascicolo trasmesso per l’esecuzione della citata perizia, si chiedeva di verificare se detta perizia potesse essere stata inserita in altro fascicolo e di effettuare ricerche per il reperimento della stessa. Tale missiva risulta riscontrata da una nota manoscritta attestante il mancato reperimento dell’atto.
4.2. Quanto agli ulteriori profili dedotti in ricorso, essi si appalesano del tutto infondati.
La Corte napoletana ha dato ampiamente conto del non decisività della “prova nuova”, del rispetto del criterio di “ragionevolezza temporale” e della applicabilità della confisca de qua, in quanto misura di sicurezza, anche ai cespiti acquisiti prima della entrata in vigore dell’art. 12 sexies d.l. 306 del 1992 (ora art. 240 bis cod. pen.), rispondendo ai motivi di opposizione alla precedente decisione con argomentazioni del tutto in linea con gli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Va ricordato, a tale proposito, come in nessun caso lo strumento revocatorio possa essere utilizzato al fine di invocare, a fronte di un giudicato, modifiche di inquadramento giuridico derivanti da evoluzioni interpretative giurisprudenziali, come è quella relativa al necessario rispetto del criterio della ragionevolezza temporale in sede di confisca estesa; in tal senso è stato condivisibilmente affermato che in tema di confisca di prevenzione, il diverso indirizzo giurisprudenziale consolidatosi successivamente al provvedimento definitivo, anche se sancito dalle Sezioni Unite, non costituisce “fatto nuovo” rilevante ai fini della revoca “ex tunc” della misura, ai sensi dell’art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non traducendosi nella modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019, Arona, Rv. 278481 – 01; conf. Sez. 1, n. 10579/2020, non mass.
In merito poi al concetto di “prova nuova” rilevante ex art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, il Supremo Collegio nella sua più autorevole composizione, ha affermato il principio di diritto per cui in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6
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settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. Un. n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME Duca, Rv. 283707 – 01).
E’ appena il caso di osservare come, nel caso che ci occupa, la RAGIONE_SOCIALE non ha dimostrato l’impossibilità di un tempestivo deposito, in sede di cognizione, della consulenza tecnico contabile che oggi si invoca, quale prova nuova, a fondamento della richiesta di revoca della confisca.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Pr idente