Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1294 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1294 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FISSORE NOME nato a CHERASCO il 08/02/1960
avverso l’ordinanza del 06/02/2023 del TRIBUNALE di ASTI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha concluso per
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Asti rigettava – con provvedimento emesso de plano l’istanza proposta da NOME COGNOME di revoca della sentenza di condanna del medesimo Tribunale, n. 1265 del 2018 emessa il 23.7.2018, relativa a fatti di cui agli artt. e 61, n. 7, cod. pen. (per i quali in corso di giudizio era intervenuta la remissione della q pur essendo procedibile d’ufficio), confermata in appello, per abolizione del reato ai sensi del 673 cod. proc. pen. ovvero di dichiarazione della cessazione degli effetti penali della condan ai sensi dell’art. 2, comma secondo, cod. pen.
L’istanza dell’interessato era basata sull’art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre n. 150, che ha disposto la procedibilità a querela del delitto di truffa con la soppressio comma terzo dell’art. 640 cod. pen. delle parole “o la circostanza aggravante previs dall’articolo 61, primo comma, numero 7” le quali prevedevano la procedibilità d’ufficio per delitto e il Tribunale ha, invece, ritenuto che la modifica normativa non incidesse sul giud già formatosi.
L’interessato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, affida a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, le cod. proc. pen., la violazione di legge procedurale e l’inosservanza dell’art. 666, commi 2, 3 cod. proc. pen. per l’omessa celebrazione dell’udienza ovvero per l’omessa notifica alla difes all’imputato della fissazione dell’udienza.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, b), cod. proc. pen., la violazione di legge, in relazione all’art. 2, commi secondo e quarto pen. e il difetto di motivazione per la mancata revoca della sentenza di condanna co l’applicazione retroattiva, anche in via esecutiva, della modifica del regime di procedibili reato di cui agli artt. 640 e 61, n. 7, cod. pen. per cui è stato condannato.
2.1. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, l cod. proc. pen., la violazione di legge, in relazione all’art. 2, comma secondo, cod. pen difetto di motivazione sulla mancata dichiarazione di cessazione degli effetti penali della sent di condanna.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanz impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso proposto è fondato e assorbente gli altri.
Premesso che «in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pe Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può acced all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al te provvedimento impugnato contenuto nella lett. e), del citato articolo, quando risulti denunz la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione» (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,
Policastro Rv. 220092), dall’esame degli atti presenti al fascicolo processuale verificare che, effettivamente, non risulta alcuna notifica all’interessato ovvero al della fissazione della necessaria udienza in camera di consiglio; infatti, il giudice de ove rigetti per motivi di merito l’istanza di revoca della sentenza di condanna per so “abolitio criminis”, deve adottare necessariamente la procedura camerale prevista dall’art. comma 3, cod. proc. pen., non potendo emettere il provvedimento “de plano”, consentito solo nel caso si tratti di ammissibilità della richiesta (Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013 257159).
Ciò considerato, «ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l’annullamento con rinvio, dovendosi applicare regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4 cod. proc. pen., che prevede l’adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a dichiarazione di inammissibili plano” dell’istanza di riabilitazione per condanna a pena applicata per un reato del quale sia st dichiarata l’estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.).» (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Rv. 283306).
Per tali considerazioni, l’ordinanza va annullata con rinvio per nuovo g Tribunale di Asti.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Asti.
Così deciso in data 19 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente