Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47248 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47248 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 09/11/1991
avverso l’ordinanza del 09/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che chiedeva il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia con ordinanza del 9 luglio 2024 ratificava il provvedimento di sospensione cautelativa della misura degli arresti domiciliari esecutivi concessi a NOME COGNOME emesso dal Magistrato di sorveglianza di Brescia e, previa revoca dei medesimi, disponeva che NOME proseguisse l’espiazione della pena in carcere.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il detenuto tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di doglianza.
Con l’unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla mancata valutazione della condotta complessivamente tenuta dal detenuto al fine della revoca della misura.
Il Magistrato di sorveglianza aveva disposto la sospensione in via cautelativa stante il mancato rispetto delle prescrizioni imposte; nella fattispecie la condott deviante era consistita nell’essere stato sorpreso in compagnia di un pregiudicato per asserite esigenze di lavoro, non confermate dal datore di lavoro.
Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe carente, nell’ottica della valutazione delle revocabilità degli arresti domiciliari esecutivi, del necessaria delibazione di tutta la condotta complessivamente tenuta dal Cira durante la sottoposizione agli arresti domiciliari esecutivi, non potendosi limitar il vaglio solo alla violazione delle prescrizioni.
Il ricorrente precisava che ciò che è contestato a Cira, in realtà, è di aver fornito una giustificazione falsa del suo essere con il Tafa, mentre – per contro la condotta sempre rispettosa delle prescrizioni tenuta nell’ epoca precedente, i fatto di avere svolto attività lavorativa e di non avere mai dato adito a segnalazion di sorta non sono stati considerati elementi degni di nota.
Rimarcava, infine, come l’incontro appariva essere stato casuale e come non avesse destato alcun allarme.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In caso di sospensione cautelativa dei cd. “arresti domiciliari esecutivi” di cui all’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., disposta dal magistrato di sorveglianza nella ricorrenza di una delle situazioni di incompatibilità indicate dal sesto comma dell’art. 47-ter ord. pen., la successiva decisione che il tribunale di sorveglianz chiamato ad adottare ai sensi dell’art. 51-ter ord. pen. non si sostanzia nel convalida, o meno, del provvedimento cautelativo, né nella conferma o revoca
della misura alternativa della detenzione domiciliare, siccome non ancora disposta, ma in una compiuta verifica dei presupposti legittimanti l’ammissione del condannato alla stessa – in prospettiva della prosecuzione, sostituzione o revoca della restrizione domestica – anche, ma non solo, alla luce dei rilievi del magistrato di sorveglianza; conseguentemente, le valutazioni che il tribunale è chiamato, in tal sede, a compiere ben possono estendersi a specifiche condotte (nella specie, di evasione) poste in essere durante il regime cautelativo, ma la relativa ordinanza deve render conto, attraverso adeguata motivazione, del significato concreto di dette condotte, considerate sia di per se stesse che alla stregua delle altre acquisizioni sui comportamenti precedenti e successivi del condannato, in rapporto alla sussistenza attuale delle condizioni richieste per la concessione della misura. (Sez. 1, n. 3768 del 26/11/2019 Rv. 278183 – 01)
Il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo del principio testé richiamato, motivando la ragione che ha portato alla revoca degli arresti domiciliari esecutivi, non solo evidenziando il tipo di violazione commessa, la sua gravità, ma la ha rapportata anche alla personalità del condannato e ai suoi precedenti.
Il provvedimento impugnato premette che NOME stava scontando una condanna per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione di munizioni e puntualizza che la persona pregiudicata con cui il condannato si era incontrato era pregiudicato per stupefacenti, medesimo reato per cui egli era in espiazione pena.
Inoltre il NOME – sorpreso dagli operanti in compagnia del Tafa – ha riferito loro che l’incontro era determinato da ragioni di lavoro, accertate come inesistenti, anche perché quel giorno il magazzino ove NOME lavorava era chiuso e, dunque, egli – come puntualizzato nell’impugnato provvedimento – di fatto stava violando le prescrizioni della misura che gli consentivano di uscire dal domicilio dalle 10 alle 12 ma solo per motivi di lavoro – inesistenti – ovvero per provvedere ad esigenze familiari, mai rappresentante.
Certamente, a fronte di una palese violazione delle prescrizioni non è possibile, come da insegnamento costante di questa Corte in tema di revoca delle misure alternative alla detenzione, la revoca automatica della misura, ma è necessario che il giudice valuti, fornendo un’adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. (Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019 Rv. 275239)
Anche sotto questo aspetto il provvedimento impugnato ha fatto buon governo di tali insegnamenti, poiché ha dato conto della ragione per la quale la gravità delle condotte ascritte al condannato, in relazione ai reati in espiazione e la incapacità di rispettare le prescrizioni impongano la revoca della misura.
Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente