Revoca Arresti Domiciliari: La Cassazione e i Ricorsi ‘Generici’
La revoca degli arresti domiciliari è una questione delicata che può avere conseguenze significative per l’interessato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui requisiti di ammissibilità di un ricorso avverso tale provvedimento, sottolineando la netta distinzione tra contestazioni sui fatti e censure di legittimità. Il caso analizzato offre spunti cruciali per comprendere perché un ricorso, seppur basato su circostanze apparentemente favorevoli, possa essere respinto se non correttamente impostato dal punto di vista giuridico.
I Fatti del Caso: Un Controllo Mancato e le Sue Conseguenze
Un individuo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, impugnava l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva confermato la revoca della sua misura. Il motivo del contendere era semplice: durante un controllo delle forze dell’ordine, l’uomo non era stato trovato nella sua abitazione. Tuttavia, poco dopo, in un successivo accertamento, era stato regolarmente trovato all’interno della stessa casa. La difesa ha basato il ricorso proprio su questa circostanza, ritenendola non abbastanza grave da giustificare una misura così drastica come la revoca degli arresti domiciliari e il rigetto di misure alternative.
L’Analisi della Corte sulla Revoca Arresti Domiciliari
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha adottato una linea di estremo rigore formale, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorso presentato non sollevava questioni relative a un’errata applicazione della legge (violazioni di diritto), ma si limitava a proporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal Tribunale di Sorveglianza. Questo tipo di argomentazione, definito ‘mera doglianza in punto di fatto’, non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, che opera come giudice di legittimità e non di merito.
La Genericità come Vizio del Ricorso
Oltre a contestare la valutazione dei fatti, la Corte ha rilevato che le censure erano ‘assolutamente generiche’. Il ricorso faceva leva sulla circostanza ‘assolutamente non significativa’ del successivo ritrovamento del soggetto in casa, senza però individuare specifici ‘rilievi critici’ nella motivazione con cui il giudice di merito aveva respinto la richiesta di misure alternative. In sostanza, non basta dire che il giudice ha sbagliato a valutare un fatto; è necessario dimostrare dove e perché la sua decisione viola una specifica norma di legge o è viziata da un’illogicità manifesta.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del processo penale: il ruolo della Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono rimettere in discussione i fatti. La Corte valuta esclusivamente se i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge. Nel caso di specie, il ricorrente non ha contestato la violazione di una norma procedurale o sostanziale, ma ha semplicemente offerto una lettura alternativa e più favorevole dei fatti. Di conseguenza, le censure sono state ritenute ‘non consentite in sede di legittimità’. La Corte ha ribadito che la circostanza del successivo ritrovamento a domicilio non era di per sé sufficiente a invalidare la logica del provvedimento impugnato, che si basava sul primo, accertato, inadempimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per la difesa tecnica: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente ineccepibile e concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità. Contestare la valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento in questa sede. La decisione evidenzia inoltre le pesanti conseguenze di un ricorso inammissibile: il ricorrente non solo vede confermata la decisione a lui sfavorevole, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso fissata in 3.000 euro, alla Cassa delle ammende. Ciò serve da monito a non intraprendere ricorsi esplorativi o palesemente infondati, che comportano unicamente un aggravio di costi per l’assistito e un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Perché il ricorso contro la revoca degli arresti domiciliari è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su contestazioni relative alla valutazione dei fatti (le cosiddette ‘doglianze in punto di fatto’), come l’essere stato ritrovato in casa poco dopo un controllo fallito, anziché su specifiche violazioni di legge, uniche censure ammesse nel giudizio di Cassazione.
La circostanza di essere trovati in casa dopo un primo controllo assente è rilevante per la Cassazione?
No, secondo questa ordinanza, tale circostanza è considerata ‘assolutamente non significativa’ e non è sufficiente a invalidare la decisione di revoca, soprattutto se il ricorso non individua vizi logici o giuridici specifici nella motivazione del provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20920 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20920 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole della violazione dell’art. 51 -ter I. 26 luglio 1975, n. 354 e del vizio di motivazione del provvedimento di ratifica della revoca degli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. e di rigetto di misure alternative – sono inammissibili in quanto non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Tali doglianze sono, peraltro, assolutamente generiche, facendo leva sulla circostanza assolutamente non significativa che, comunque, NOME, non rinvenuto nella propria abitazione ad un primo controllo di PG, successivamente era trovato all’interno della stessa da parte delle forze dell’ordine, e non individuando rilievi critici sulla reiezione delle misure alternative.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.