Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11978 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11978 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 settembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Catania – decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento del precedente provvedimento del 15 giugno 2022 ad opera della Prima sezione di questa Corte con sentenza del 24 febbraio 2023 – confermava la revoca dell’affidamento terapeutico al quale NOME COGNOME era stato ammesso dal Tribunale di sorveglianza con provvedimento del 23 gennaio 2019, fissandone il decorso dal 7 marzo 2020 (l’annullamento di questa Corte non aveva inciso sul provvedimento di revoca – che era stato ritenuto adeguatamente motivato in ragione della gravità oggettiva e soggettiva delle violazioni commesse – ma solo sulla data di decorrenza della stessa, che, nel primo provvedimento, era stata fissata ex tunc, e, quindi, a far data dall’inizio del beneficio, trascurando però di valutare sia la condotta tenuta dal condannato durante tutto il periodo di esecuzione della misura alternativa, sia la natura e l’incidenza delle prescrizioni impostegli).
1.1. Il Tribunale di sorveglianza, nel nuovo giudizio, riteneva di posporre la decorrenza della revoca dell’affidamento terapeutico al momento in cui il prevenuto era uscito dalla comunità Regina Pacis di Torino.
E ciò in base alle seguenti considerazioni.
Si ricordava, innanzitutto, che il beneficio era stato revocato a seguito dell’arresto in flagranza del COGNOME, avvenuto nel maggio 2022, perché trovato in possesso di gr 135 di marijuana e di una quantità imprecisata di eroina.
E si annotava come il comportamento tenuto dal prevenuto, nel corso del trattamento ambulatoriale (che aveva fatto seguito al ricovero in comunità), fosse stato “pessimo e sicuramente non rispettoso delle prescrizioni imposte”, tanto che, nella propria relazione, il responsabile del Sert di Camporotondo (che aveva sovrainteso al trattamento) aveva riferito come NOME si fosse presentato solo “per saltuari incontri di monitoraggio, con cadenza mensile, fino all’ultimo incontro, nel maggio 2021”.
Ancorchè, lo stesso Sert avesse poi comunicato, con separata e successiva missiva, all’UEPE, con nota del 22 marzo 2022, che, appunto nel maggio 2021, il prevenuto “aveva positivamente concluso il programma”.
Nelle more (fra la conclusione del programma e la comunicazione all’UEPE) però, rilevava il Tribunale, che NOME aveva cessato di adempiere alle prescrizioni.
Aggiungeva il Tribunale che COGNOME aveva riportato, in precedenza, condanne per reati di particolare gravità (rapina aggravata, traffico di stupefacenti, tentato omicidio e per avere partecipato ad una associazione di
t
carattere mafioso) e che, nonostante l’età (65 anni), cessate le prescrizioni, era subito ricaduto nell’assunzione di cocaina, riprendendo anche a delinquere.
Propone ricorso il condannato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed in particolare degli artt. 133 cod. pen., 47, comma 11, O.P. e 27 Cost..
La Corte suprema aveva lamentato l’omessa verifica, da parte del Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento annullato, oltre che del comportamento tenuto dall’interessato durante il periodo di esecuzione della pena (al fine di datarne la revoca dell’affidamento terapeutico), anche della “natura e dell’incidenza delle prescrizioni impostegli”.
Verifica quest’ultima che, invece, era del tutto mancata anche nel nuovo provvedimento.
E, comunque, ci si doleva del fatto che la decisione del Tribunale, di revocare il beneficio a far data dalla cessazione del ricovero in comunità, avesse vanificato l’avvenuta esecuzione della pena per ben due anni, dal 7 marzo 2020 – quando, appunto, era cessato il trattamento del condannato in comunità – al maggio 2022 – quando NOME era stato tratto in arresto per la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 – così non considerando che lo stesso Sert, a cui era stato affidato per il trattamento ambulatoriale, aveva attestato, nel maggio 2021 (ancorchè l’avesse comunicato un anno più tardi, con un ritardo che non poteva essere imputato al prevenuto), che NOME aveva positivamente concluso il percorso terapeutico presso quella struttura.
Si era poi trascurate anche le successive relazioni del medesimo Sert – del 17 maggio 2022, del 14 giugno 2022 e del 13 dicembre 2022 – in cui si era riferito che, pur dovendosi considerare concluso positivamente il trattamento riabilitativo, lo stesso COGNOME aveva richiesto di mantenere i contatti con gli operatori del Servizio, per stabilizzare i risultati terapeutici raggiunti.
Del resto, in sede di convalida dell’arresto del maggio 2022, il prevenuto aveva ammesso di avere nuovamente ripreso l’assunzione di cocaina, ma solo negli ultimi tempi.
Il Tribunale avrebbe poi dovuto comparare le complessive inosservanze al regime imposto al COGNOME durante il percorso terapeutico rispetto alle condizioni che egli aveva, invece, correttamente adempiuto, così da eventualmente dedurne una risocializzazione almeno parziale.
Ciò che il Tribunale, invece, non aveva fatto ritenendo, incongruamente, del tutto negativa la sua condotta a partire dal momento in cui era uscito dalla comunità.
Il Procuratore generale della Repubblica, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
E’, infatti, evidente la contraddittorietà della motivazione con la quale il Tribunale di sorveglianza aveva retrodatato la revoca dell’affidamento terapeutico del COGNOME a decorrere dalle sue dimissioni dalla comunità terapeutica, del 7 marzo 2020.
Si è isolato un brano di una delle relazioni comunicate dai responsabili del competente Sert di Camporotondo in cui si era affermato che il prevenuto si era presentato presso il medesimo solo “per saltuari incontri di monitoraggio, con cadenza mensile, fino all’ultimo incontro, nel maggio 2021”, senza però accertare se tali incontri fossero o non fossero le uniche prescrizioni imposte al COGNOME circa la frequentazione della struttura terapeutica (e così omettendo di valutare quanto richiesto nella sentenza di annullamento: in quali termini ed in quale misura il prevenuto aveva inadempiuto alle prescrizioni impostegli)
E, ancor più, si era omesso di considerare la relazione del medesimo Sert in cui si era attestata la positiva conclusione del percorso terapeutico seguito dal NOME, tale, per un verso, da smentire l’assunto della pessima condotta tenuta dal medesimo nel corso della cura ambulatoriale e, per l’altro, da togliere rilievo (dopo il maggio 2021, quando si era affermato come il percorso fosse già compiuto) alla cessata frequentazione del Sert.
E’ pertanto evidente il vizio di motivazione, dal quale consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al medesimo Tribunale di sorveglianza che dovrà considerare sia l’esito, positivo (salve diverse acquisizioni), del percorso terapeutico ambulatoriale, sia compiere quel giudizio comparativo, fra prescrizioni rispettate o inosservate e programma impostogli, che la Prima sezione di questa Corte aveva già sollecitato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso, in Roma il 26 gennaio 2024.