Revoca Affidamento Terapeutico: Quando la Misura Perde Effetto dal Principio?
L’affidamento terapeutico rappresenta un’importante opportunità di reinserimento per chi lotta contro una dipendenza, ma non è un diritto incondizionato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione analizza il caso di una revoca affidamento terapeutico con effetto ex tunc, ovvero retroattivo, mettendo in luce le conseguenze di un atteggiamento non collaborativo. Questa decisione offre spunti fondamentali sia sul piano sostanziale, chiarendo i presupposti per la revoca, sia su quello procedurale, in merito alla nomina del difensore.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova a scopo terapeutico. Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza decideva di revocare tale beneficio con effetto ex tunc, annullando di fatto il periodo già trascorso in comunità come se non fosse mai stato scontato.
L’interessato ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Una presunta violazione del diritto di difesa, lamentando la mancata notifica della fissazione dell’udienza al suo legale di fiducia.
2. Un vizio di motivazione riguardo alla decisione di disporre la revoca con efficacia retroattiva.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Revoca Affidamento Terapeutico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Gli Ermellini hanno smontato entrambe le censure, confermando la legittimità dell’operato del Tribunale di Sorveglianza. La Corte ha stabilito che non solo la procedura di notifica era corretta, ma che la revoca affidamento terapeutico con effetto retroattivo era pienamente giustificata dal comportamento del ricorrente.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si articola su due binari distinti: quello procedurale e quello sostanziale.
Aspetti Procedurali: La Notifica al Difensore
In primo luogo, la Corte ha respinto la censura relativa al difetto di notifica. Richiamando un precedente consolidato (Cass. n. 36964/2019), ha chiarito un principio fondamentale: la nomina di un avvocato di fiducia nel procedimento iniziale per ottenere l’affidamento non si estende automaticamente al successivo e autonomo procedimento per la revoca della stessa misura. Nel caso di specie, il nuovo difensore era stato nominato solo dopo la notifica del decreto di fissazione udienza e non era comparso. Inoltre, il condannato, presente in udienza, non aveva sollevato alcuna eccezione, sanando di fatto qualsiasi potenziale irregolarità.
Aspetti Sostanziali: Le Ragioni della Revoca Ex Tunc
Il cuore della motivazione risiede nell’analisi del comportamento del ricorrente. Il Tribunale di Sorveglianza aveva evidenziato come, sin dall’inizio del percorso, l’individuo avesse tenuto una condotta oppositiva. Egli contestava l’utilità degli strumenti terapeutici, si rifiutava di partecipare alle attività di gruppo e creava tensioni all’interno della comunità con lo scopo strumentale di ottenere un trasferimento.
Questo atteggiamento, secondo la Cassazione, ha dimostrato in modo inequivocabile che il beneficio era stato vissuto non come un’opportunità di recupero, ma esclusivamente come un modo per evitare la detenzione in carcere. La totale assenza di adesione al progetto terapeutico ha minato alla radice la finalità stessa della misura, giustificando pienamente una revoca affidamento terapeutico con effetto ex tunc. In pratica, la condotta del soggetto ha reso nullo il valore del percorso fin dal suo principio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: le misure alternative alla detenzione non sono un’esenzione dalla pena, ma una diversa modalità di esecuzione che richiede una partecipazione attiva e sincera. L’adesione superficiale o, peggio, strumentale al programma terapeutico può portare a conseguenze gravissime, come la revoca retroattiva del beneficio, con il risultato che il tempo trascorso in comunità viene considerato come non scontato. La decisione, inoltre, offre un importante chiarimento procedurale sull’autonomia dei procedimenti di concessione e di revoca delle misure alternative, sottolineando la necessità di una nomina difensiva specifica per ciascuna fase.
La nomina di un avvocato per la richiesta di affidamento terapeutico vale anche per il successivo procedimento di revoca?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che la nomina del difensore di fiducia nel procedimento per la richiesta della misura non si estende automaticamente a quello per la sua revoca, che è un procedimento distinto.
Quale tipo di comportamento può giustificare una revoca dell’affidamento terapeutico con effetto ex tunc (retroattivo)?
Un comportamento costantemente oppositivo, il rifiuto di partecipare ai percorsi terapeutici e un atteggiamento che dimostra di considerare la misura solo come un modo per evitare il carcere, e non come un’opportunità di recupero, può giustificare la revoca retroattiva.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale di Sorveglianza?
No, la Corte di Cassazione giudica solo sulla corretta applicazione della legge (questioni di diritto). Le contestazioni che riguardano la ricostruzione dei fatti (‘doglianze in punto di fatto’) non sono ammesse in sede di legittimità e rendono il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15696 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15696 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME nel quale il difensore si duole dell’inosservanza dell’art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) per la mancata notificazione a quest’ultimo della fissazione dell’udienza e del vizio di motivazione in relazione alla revoca ex tunc del beneficio dell’affidamento terapeutico – sono manifestamente infondate e quelle di cui al secondo motivo anche non consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Invero, quanto al primo motivo, si osserva che: – la nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all’atto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa (Cass. sez. I, n. 36964 del 7/06/2019, Marku, Rv. 276867); – la nomina del difensore che si assume non avvisato (AVV_NOTAIO) è avvenuta, nel caso in esame, solo dopo la notifica del decreto di fissazione dell’udienza e detto difensore non è comparso all’udienza, alla quale il condannato non risulta avere sollevato alcuna eccezione.
Con riguardo al secondo motivo, deve rilevarsi che: – il Tribunale di sorveglianza di Perugia, nel revocare la misura alternativa con effetti ex tunc, fa leva sulla circostanza che, fin dall’inizio dell’esecuzione della misura, il ricorrente teneva comportamenti oppositivi, contestando l’importanza degli strumenti terapeutici posti in essere nella comunità, sino a rifiutare del tutto di partecipare ai gruppi terapeutici, e creando tensioni tra gli ospiti con finalità strumentali ad un cambio di comunità; il suddetto atteggiamento dimostra che il beneficio è stato considerato dal ricorrente esclusivamente come una opportunità per evitare la detenzione in carcere ed è tale da determinare la revoca della misura alternativa con effetti ex tunc.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.