Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18145 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Carmagnola il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 26/09/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato, nei confronti di NOME COGNOME, la misura dell’affidamento terapeutico ex art.94 d.P.R. 309/90 con effetto dal giorno 24 agosto 2023, respingendo in via definitiva la relativa istanza.
1.1. La misura alternativa alla detenzione in questione gli era stata concessa, in via provvisoria, dal Magistrato di sorveglianza di Milano con provvedimento del 24 marzo 2023 ed era stata poi sospesa cautelativamente il giorno 30 agosto 2023 a seguito della comunicazione di notizia di reato della Questura di Sondrio in data 30 agosto 2023, con la quale veniva rappresentato che l’affidato, unitamente ad altro soggetto pluripregiudicato (tale NOME COGNOME), era stato identificato quale autore del tentativo di furto in abitazione verificatosi in Sondrio il giorno 24 agosto 2023 ai danni di una anziana signora, la quale lo aveva riconosciuto con un elevato grado di certezza.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’ art.173 disp. att. cod. proc. pen., insiste per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art.606. comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 530 e 192 del codice di rito, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle contestazioni ed eccezioni enunciate, anche a mezzo di apposita memoria, dai difensori anche per il travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale di sorveglianza. Secondo il ricorrente, infatti, la revoca della misura alternativa sarebbe stata disposta, nonostante i notevoli dubbi circa la sua effettiva partecipazione al tentato furto, con una motivazione meramente apparente considerato che gli indizi a suo carico sarebbero del tutto inconsistenti tenuto conto, in particolare, della fotografia scattatagli in occasione del suo arresto presso la Questura di Sondrio e di quanto dichiarato da NOME COGNOME con dichiarazione sottoscritta del 20 settembre 2023.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell’art.94 d.P.R. 309/90 ed il relativo vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria perché – nel disporre la revoca della misura alternativa – non si sarebbe tenuto conto dell’andamento estremamente positivo del programma terapeutico svolto dal condannato presso la RAGIONE_SOCIALE sita in Tirano (Sondrio).
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, quanto al primo motivo, deve ricordarsi anzitutto che il vizio di mancanza di motivazione riguarda i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente iniclonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti del necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Cass., Sez. U. 28 maggio 2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Ciò posto, va ribadito che la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. Ne deriva che il giudizio sulla revoca dell’affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione GLYPH logica, GLYPH adeguata GLYPH e GLYPH non GLYPH viziata (Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239 – 01).
3.1. Inoltre, GLYPH ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione di una misura alternativa alla detenzione , quando tali comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga c:onto dell’esito di
questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l’esito anzidetto e la valutazione in questione atteso che ciò che rileva è la compatibilità delle condotte – a prescindere dalla loro rilevanza penale – con la prosecuzione del beneficio penitenziario e con la responsabile gestione dello stesso da parte del condannato (Sez. 1 – , Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Rv. 282153 – 01).
3.2. Alla luce di questi principi deve rilevarsi come l’ordinanza impugnata – in quanto motivata in modo adeguato e non manifestamente illogico – si sottrae alle censure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell’affidamento terapeutico, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è stata disposta in modo automatico, ma piuttosto sulla base di una approfondita valutazione complessiva della condotta del condannato, considerato che egli era stato riconosciuto (con un grado di probabilità del 90%) dalla vittima del tentato furto, che alcune ore dopo il fatto – nel corso di un controllo di polizia – era stato trovato a bord dell’auto condotta da NOME COGNOME (il quale a sua volta era stato riconosciuto, con assoluta certezza, da un testimone che lo aveva visto nelle vicinanze del luogo del reato poco prima di essere chiamato dalla vittima), che l’auto in questione aveva una targa appartenente ad un veicolo radiato per esportazione e che in essa era stato rinvenuto lo strumento di colore giallo utilizzato per commettere il tentato furto in danno della anziana vittima.
Inoltre il Tribunale di sorveglianza, sempre in modo coerente, ha osservato che l’affidato si era comunque accompagnato ad un pregiudicato (NOME COGNOME) violando in tal modo le prescrizioni impostegli, che non era stato in grado di spiegare – prima della produzione della dichiarazione sottoscritta sopra indicata – come e dove aveva trascorso la giornata del 24 agosto 2023 e che nei suoi confronti, già in passato, erano già state disposte revoche di misure alternative alla detenzione proprio in ragione di comportamenti incompatibili con la prosecuzione di tali benefici penitenziari
3.3. Il provvedimento impugnato è quindi esente dai denunziati vizi di motivazione, avendo, con argomentazione logicamente sviluppata e correlata al puntuale esame delle circostanze di fatto – in quanto tale insindacabile in sede di legittimità – evidenziato come le condotte poste in essere da NOME COGNOME e le violazioni delle prescrizioni impostegli in sede di ammissione alla misura
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alternativa (tra cui la pacifica frequentazione di un pluripregiudicato), costituivano una circostanza obiettivamente rivelatrice, malgrado il buon andamento del programma terapeutico, della totale inidoneità della misura al trattamento rieducativo del condannato e a favorirne l’effettivo reinserimento sociale.
In presenza di un percorso motivazionale, logico ed aderente alle risultanze processuali, le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, lungi dal segnalare effettive violazioni di legge e significativi vizi motivazionali, si risolvono quindi una non consentita richiesta di procedere ad una nuova valutazione delle emergenze processuali in senso più favorevole al ricorrente, non consentita nel giudizio di legittimità.
Parimenti infondato è anche il secondo motivo poiché il Tribunale di sorveglianza di Milano, senza incorrere in vizi logici, ha valutato positivamente l’andamento del programma terapeutico sino alla data dei fatti che hanno portato alla revoca della misura alternativa, avendo coerentemente stabilito gli effetti di essi proprio a partire dal giorno 24 agosto 2023.
Al riguardo si osserva che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, il positivo andamento del programma terapeutico non può certamente impedire, di per sé solo, l’eventuale revoca dell’affidamento in ipotesi di comportamenti che si palesano – come avvenuto nel caso di specie – incompatibili con la prosecuzione del beneficio e dimostrano l’incapacità del soggetto di gestirlo in modo responsabile a causa delle sue perduranti condotte illecite.
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2024.