Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9983 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9983 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il 3/3/1984
avverso il decreto del Tribunale Sorveglianza di Milano del 9/9/2024
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso’
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 9.9.2024, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato l’inammissibilità di un’istanza di affidamento in prova presentata da NOME COGNOME richiamando, ex art. 58 -quater Ord. Pen., una precedente revoca dell’affidamento del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 15.2.2024.
Avverso la predetta ordinanza, il difensore di COGNOME ha proposto ricorso, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge con riferimento all’art. 58 -quater Ord. Pen.
Lamenta che l’ordinanza impugnata abbia dichiarato l’inammissibilità sulla base di un presupposto errato. La misura alternativa dell’affidamento in prova era stata concessa a Mirat dal Tribunale di Sorveglianza il 4.12.2023 e la relativa ordinanza era stata sottoscritta per accettazione il 26.1.2024; quindi, era sopraggiunto un nuovo titolo esecutivo (una sentenza definitiva in data 16.1.2024 per un fatto di reato per cui Mirat era già in vinculis) e il 15.2.2024 il Tribunale di Sorveglianza aveva revocato la precedente ordinanza a decorrere dal 26.1.2024.
Pertanto, di fatto l’ordinanza è stata revocata sin dall’inizio della decorrenza della misura alternativa (dunque, era da considerarsi tamquam non esset), sicché non opera la preclusione triennale di cui all’art. 58-quater Ord. Pen., che riguarda la revoca della misura in conseguenza di un comportamento del soggetto incompatibile. Invece, il reato sopravvenuto, nel caso di specie, era stato commesso il 27.7.2023 in stato di libertà. Di conseguenza, l’istanza non poteva considerarsi inammissibile.
Con requisitoria scritta trasmessa il 30.10.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che il fatto che la revoca fosse stata disposta con effetto retroattivo non legittima l’interpretazione difensiva secondo cui la misura doveva essere ritenuta come mai emessa, in quanto in contrasto con il chiaro spirito della disposizione di sanzionare la scarsa affidabilità di un condannato responsabile di condotte negative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sintetica motivazione dell’ordinanza impugnata fa riferimento all’art. 58quater Ord. Pen., che contempla un divieto di concessione dell’affidamento in prova solo se il condannato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 385 cod. pen. o se la misura è stata revocata ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. Pen., e cioè se il comportamento del soggetto – successivo alla concessione della misura – sia stato contrario alla legge o alle prescrizioni così da renderlo incompatibile con la prosecuzione della prova.
Nessuna delle due ipotesi ricorreva nel caso di specie, né è stata comunque esplicitata nel provvedimento, che richiama semplicemente la “revoca affidamento del TS di Milano il 15/02/2024”.
Il ricorso espone che un primo affidamento in prova del 4.12.2023 riguardava una pena residua di quattro mesi e venticinque giorni di reclusione ed è stato revocato per effetto del passaggio in giudicato di altra condanna per fatto precedente al provvedimento di concessione dell’affidamento in prova.
Secondo la prospettazione difensiva, pertanto, la revoca non sarebbe avvenuta ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. Pen.; se sia avvenuta, piuttosto, ai sensi dell’art. 51-bis Ord. Pen. non è dato evincersi dal tenore del decreto di inammissibilità, nel contesto del quale, in ogni caso, il non meglio circostanziato richiamo all’art. 58-quater Ord. Pen. è incongruo e non giustifica in modo idoneo una preliminare pronuncia ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Così deciso il 29.11.2024