Revoca Affidamento: Quando la Nuova Condotta Criminale Annulla il Beneficio
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una fondamentale misura alternativa alla detenzione, finalizzata al reinserimento del condannato. Tuttavia, la commissione di nuovi reati durante questo percorso può portare alla revoca affidamento, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un soggetto trovato in possesso di un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti, una condotta che il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto incompatibile con la prosecuzione del beneficio.
I Fatti: Dal Beneficio alla Revoca dell’Affidamento
Un uomo, ammesso alla misura dell’affidamento in prova, si è visto revocare il beneficio dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia. La decisione è scaturita a seguito di un controllo presso la sua abitazione, durante il quale sono stati rinvenuti 362 grammi di eroina e ingenti somme di denaro in contanti.
Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la revoca fosse stata disposta in modo ‘automatico’ e che il suo comportamento fosse stato un episodio ‘estemporaneo’, a fronte di una condotta fino a quel momento corretta. Contestava inoltre che il Tribunale avesse dato peso a una vacanza, ritenuta sproporzionata rispetto alle sue disponibilità economiche, senza considerare il reddito della compagna.
La Posizione del Ricorrente
La difesa ha tentato di minimizzare la gravità dei fatti, descrivendo l’azione come un incidente isolato e non come un’indicazione di una ripresa dell’attività criminale. L’obiettivo era dimostrare che non vi fosse un’incompatibilità assoluta con il percorso di reinserimento in atto e che la revoca affidamento fosse una misura sproporzionata.
L’Analisi della Corte: Perché la Revoca Affidamento è Legittima
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, la valutazione del Tribunale di Sorveglianza non è stata affatto automatica, ma basata su un’analisi accurata e logica delle prove disponibili.
Il provvedimento si fondava non solo sulla quantità della sostanza stupefacente, ma anche sulle modalità della condotta e sul rinvenimento di cospicue somme di denaro. Questi elementi, considerati nel loro insieme, sono stati ritenuti ‘significativi di un’attività di spaccio da molto tempo avviata’ e non di un singolo e occasionale errore. La Corte ha sottolineato come tali condotte siano palesemente incompatibili con il percorso di risocializzazione che l’affidamento in prova presuppone.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della motivazione della Cassazione risiede nel confermare la correttezza del ragionamento del Tribunale di Sorveglianza. I giudici di legittimità hanno evidenziato che non vi è stato alcun travisamento delle prove né illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato. L’analisi delle risultanze investigative è stata definita ‘accurata’, e le condotte, ammesse dallo stesso affidato, sono state considerate ‘evidenti’.
Inoltre, la questione della vacanza è stata ridimensionata a mero ‘argomento di contorno’, utile a dimostrare una buona disponibilità economica, ma non centrale per la decisione. Il vero nucleo della revoca affidamento è stata l’attività di spaccio, le cui dimensioni e modalità hanno dimostrato in modo inequivocabile la rottura del patto fiduciario alla base della misura alternativa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’affidamento in prova non è un diritto acquisito, ma una concessione basata sulla fiducia che il condannato si astenga da ulteriori comportamenti criminali. La commissione di un reato grave, specialmente se indicativo di uno stile di vita e di un’attività illecita strutturata, determina inevitabilmente la rottura di tale patto.
La decisione chiarisce che i giudici di merito hanno il dovere di valutare non solo il singolo episodio, ma anche tutti gli elementi di contesto che possono rivelare la reale natura della condotta del soggetto. Per il condannato, ciò significa che qualsiasi passo falso, soprattutto se grave come lo spaccio di stupefacenti, può comportare la perdita immediata del beneficio e il ritorno in carcere. Il provvedimento conferma la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a sottolineare la manifesta infondatezza del ricorso.
È sufficiente un singolo episodio criminale per giustificare la revoca dell’affidamento in prova?
Sì, specialmente se l’episodio, per le sue caratteristiche (come la quantità di droga e denaro rinvenuti), è ritenuto indicativo di un’attività criminale consolidata e non di un fatto isolato. La gravità della condotta può dimostrare l’incompatibilità con la prosecuzione della misura.
Come viene valutata la condotta del soggetto dal Tribunale di Sorveglianza ai fini della revoca?
Il Tribunale non si limita a una valutazione automatica, ma compie un’analisi approfondita di tutte le prove e delle risultanze investigative. Considera le modalità della condotta, gli elementi di contesto e la loro significatività per determinare se il percorso di reinserimento sia stato irrimediabilmente compromesso.
Cosa succede se il ricorso contro la revoca dell’affidamento viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità conferma in via definitiva il provvedimento di revoca. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40990 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40990 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 13 marzo 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato la misura dell’affidamento nei confronti di NOME COGNOME;
Ritenuto che con unico motivo vengono dedotti i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale di sorveglianza av revocato in maniera automatica il beneficio in conseguenza dell’episodio segnalato (detenzione presso la sua abitazione di 362 grammi di eroina e contestuale rinvenimento di ingenti somme in contanti a disposizione sua e della convivente), nonostante dagli atti emergesse che l’affidato aveva agito in modo estemporaneo e che aveva tenuto sino ad allora un comportamento corretto; il ricorrente s doleva anche del fatto che il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto la condott risalente all’epoca in cui aveva con la compagna fatto una vacanza all’Argentario senza averne disponibilità, senza però tenere conto anche del reddito di cui compagna disponeva;
che tutto il materiale probatorio risulta vagliato dal Tribunale di sorveglian nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altr 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01); il provvedimento si basa su un’accurata analisi delle risultanze investigative e le condotte sono evident anche ammesse dallo stesso affidato; l’epoca in cui l’attività è iniziata non è s determinata facendo leva solo sulle spese sostenute per la vacanza all’Argentario, che costituiscono un argomento di contorno e che in ogni caso dimostra una buona disponibilità economica, ma sulle quantità di stupefacente disponibile e sull modalità della condotta, di connotazioni tali da indurre il Tribunale di sorveglian a ritenerle significativi di un’attività di spaccio da molto tempo avviata;
che non vi sono quindi travisamenti delle prove né illogicità di motivazione; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con l conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
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