Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3338 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3338 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAMERANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 19 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha disposto la revoca a decorrere dal 20 maggio 2022 dell’affidamento in prova al servizio sociale a cui era stato ammesso NOME COGNOME in forza di ordinanza resa da quell’Organo giudiziario il 19 gennaio 2022.
Il Tribunale – dopo aver premesso che il Magistrato di sorveglianza di Ancona aveva il 28 marzo 2023 sospeso l’affidamento in prova – ha analizzato il contenuto delle informative di polizia giudiziaria acquisite e ha maturato il convincimento che COGNOME, nel corso dell’affidamento e dell’esecuzione delle pene accessorie irrigategli con la condanna per il delitto di bancarotta fallimentare, aveva ripreso a esercitare l’attività di RAGIONE_SOCIALE in violazione di quelle pene: posto ciò, i giudici di sorveglianza hanno ritenuto maturati i presupposti della revoca dell’affidamento in prova, in quanto l’attuazione della misura alternativa stava avvenendo in violazione delle pene accessorie in esecuzione a carico del condannato; quanto alla decorrenza, hanno reputato congruo fissarla al 20 maggio 2022, data in cui risultavano essere stati eseguiti i primi lavori in contrasto con l’inibizione scaturente dalle pene accessorie.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di COGNOME chiedendone l’annullamento sulla scorta di quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si prospetta la carenza della motivazione nella parte in cui si sarebbe dovuto valutare il profilo dell’incompatibilità d comportamento del condannato con la prosecuzione della misura, anche in rapporto alle risultanze della relazione dell’UEPE.
La difesa fa carico ai giudici di sorveglianza di avere applicato l’istituto dell revoca in modo meccanicistico enfatizzando il comportamento censurato e omettendo di valutare se la gravità di tale comportamento fosse tale da pregiudicare la prosecuzione della prova, posto che la relazione UEPE aveva confermato l’ineccepibile condotta di COGNOME nello svolgimento dell’attività riparativa presso il Comune di Camerano e nel mantenimento dei rapporti con i Servizi sociali, rispondendo con puntualità alle convocazioni e chiedendo i debiti permessi per lo svolgimento delle varie attività lavorative: tali elementi avrebbero dovuto essere posti in bilanciamento con la ritenuta violazione.
2.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta la violazione dell’art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ, modd. (Ord. pen.), in rapporto all’affermata incompatibilità della condotta censurata con la prosecuzione della misura e alla mancata rilevazione dell’assenza di gravità del comportamento in esame, con erronea applicazione dell’art. 2195 cod. civ., in punto di ritenuta
sussistenza dell’attività di RAGIONE_SOCIALE.
Si sostiene che gli accertamenti di polizia non avevano affatto acclarato lo svolgimento da parte di NOME di un’attività di RAGIONE_SOCIALE, in quanto mancava il riscontro dell’organizzazione imprenditoriale all’uopo necessaria, ai sensi dell’art. 2082 cod. civ., l’utilizzazione delle attrezzature di cui sopra apparendo affermata sulla base di un ragionamento soltanto presuntivo; invece, le dichiarazioni di NOME COGNOME avevano evidenziato il carattere meramente occasionale della collaborazione prestata da NOME e, in ogni caso, non era emersa l’esistenza di un apparato aziendale alla base dell’attività dell’affidato, il quale nemmeno aveva avuto alle proprie dipendenze delle unità di personale; neanche era dato riscontrare il requisito della professionalità dell’attività da lui svolta, essend egli limitato a mettere a disposizione dei propri clienti, alla luce del sol l’esperienza maturata nei molti anni di lavoro pregresso nel settore dell’edilizia; sicché la violazione contestata era restata tutta da verificare, anche sul piano dell’elemento soggettivo, in rapporto alle diverse interpretazioni del disposto dell’art. 2195 cod. civ.
2.3. Con il terzo motivo si prospetta la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stato posto a carico dell’affidato il fatto di avere operato c l’ausilio della RAGIONE_SOCIALE.
La difesa evidenzia che la RAGIONE_SOCIALE, dopo un periodo di amministrazione controllata, aveva proseguito la sua attività in modo autonomo con un soggetto del tutto estraneo a NOME COGNOME, unico punto di contatto con quest’ultimo essendo il dato per cui direttore tecnico della stessa era NOME COGNOME, fratello dell’affidato, non coinvolto nell’attività distrattiva che aveva poi determinato condanna di NOME COGNOME: nell’espletamento delle indagini – e in particolare nell’acquisizione delle dichiarazioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME – i Carabinieri avevano confuso le posizioni di NOME COGNOME ed NOME COGNOME ed avevano finito per fornire una disamina travisante delle dichiarazioni dei suddetti informatori, come dimostrava anche la documentazione acquisita, da cui emergeva che l’affidato si era limitato a noleggiare i mezzi poi trasportati dalla RAGIONE_SOCIALE quando tali mezzi non erano forniti dai clienti, non avendone di suoi a disposizione.
In tal senso, la difesa ha richiamato, producendole in allegato al ricorso, le sentenze dimostrative dell’estraneità di NOME COGNOME all’attività distrattiva per quale l’affidato era stato condannato e dell’assenza di rapporti tra l’attuale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, ed NOME COGNOME, che aveva soltanto partecipato alla costituzione della società stessa.
2.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione dell’art. 389 cod. pen. e
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il vizio della motivazione in punto di fissazione della decorrenza della revoca al 20 maggio 2022.
Si lamenta l’erronea individuazione della decorrenza proprio a cagione della viziata considerazione dell’avvenuto svolgimento di attività imprenditoriale da parte di COGNOME, attività in effetti mai svolta, sicché la determinazione discrezionale operata dal Tribunale per la fissazione della decorrenza non ha tenuto conto che i lavori sono stati eseguiti dall’affidato previa debita informazione agli organi della procedura e sono consistiti in opere di modesta entità, quali i lavori di scavo realizzati per conto della ditta RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore generale si è espresso per il rigetto dell’impugnazione, in quanto il Tribunale ha valutato in modo congruo la condotta contraria all’esecuzione delle pene accessorie messa in essere da NOME, mentre il ricorso si è risolto nel sollecitare una rivalutazione dei fatti in senso favorevole all’affidato
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene che l’impugnazione vada accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova osservare che, a ragione del provvedimento, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il condannato era stato ammesso alla misura alternativa quando era in espiazione di pena detentiva avente fine alla data del 20 aprile 2025 per il reato di bancarotta fraudolenta, in relazione al quale gli erano state irrogate anche le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizk) di RAGIONE_SOCIALE commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi RAGIONE_SOCIALE per la durata di anni tre, mesi due a decorrere dal 9 novembre 2021. Ciò posto, a innescare il provvedimento sospensivo della misura del Magistrato di sorveglianza di Ancona in data 28 marzo 2023 era stato l’esito degli accertamenti compiuti a più riprese dai Carabinieri di Camerano i quali avevano aalarato che l’affidato, lungi dal limitarsi a svolgere l’attività di consulen quale libero professionista, con mansioni prevalentemente intellettuali, aveva di fatto realizzato lavori edili e di vario genere, rientranti in una vera e propr attività di RAGIONE_SOCIALE.
Si è aggiunto che, nel supplemento di indagine, era stato accertato che COGNOME aveva anche operato con l’ausilio della RAGIONE_SOCIALE, risultata essere una società schermo, in quanto utilizzata – libera dai pregressi debiti – per la prosecuzione della medesima attività imprenditoriale già svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, ossia la società di cui COGNOME era stato presidente del consiglio di amministrazione
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e che era fallita, di guisa che l’affidato aveva effettuato altri lavori edili per i clienti con i mezzi messigli a disposizione dalla suddetta società.
Precisato ciò, deve, in primo luogo, osservarsi che, non avendo il ricorrente sollevato una specifica contestazione sul tema, il Tribunale di sorveglianza pare aver dato per assodato che la pena accessoria evocata a parametro della violazione ascritta all’affidato sia in corso di esecuzione, in relazione al disposto di cui all’art. 662 cod. proc. pen. e dell’art. 51-quater Ord. pen.
Ciò posto e, in ogni caso, desumendosi – senza specifiche contestazioni dal provvedimento di revoca che l’attività di natura imprenditoriale, che si fa carico a NOME COGNOME di avere esercitato in via di fatto, non era fra quelle consentite con il provvedimento che aveva ammesso il condannato all’affidamento in prova, di guisa che la violazione, pur diversamente qualificata, non potrebbe dirsi per quel verso insussistente, occorre considerare che le deduzioni del ricorrente – come supportate dalla documentazione versata nel procedimento di merito e acclusa al ricorso per l’autosufficienza – risultano, in relazione alle questioni poste con il secondo e con il terzo motivo (da valutarsi unitariamente, per l’intima connessione che le accomuna), dotate di fondamento: ciò, nel circoscritto ma ineludibile senso che l’ordinanza impugnata appare aver analizzato in modo inadeguato la problematica (per un verso, avente portata rilevante e, per altro verso, connotata da oggettiva complessità) dell’effettivo svolgimento da parte di NOME COGNOME, nel corso dell’affidamento in prova, di un’autonoma attività di natura imprenditoriale, a lui non consentita.
Deve constatarsi che, su tale importante snodo, il Tribunale si è limitato a recepire le conclusive indicazioni fornite dai Carabinieri di Camerano che avevano inquadrato le prestazioni rese dall’affidato nei lavori censiti come una serie di elementi dimostrativi del diretto svolgimento da parte sua di un’attività di RAGIONE_SOCIALE e avevano considerato la sua posizione come quella di soggetto che, in modo occulto, aveva continuato a operare in diretta funzione imprenditoriale quale dominus occulto della RAGIONE_SOCIALE Srl.
4.1. Tuttavia, non risultano prese in considerazione le opposte prospettazioni svolte dalla difesa in merito al fatto che, alla base dell’indicazione fornita dalla polizia giudiziaria, era stata posta l’identificazione, in certa misu confusiva, fra il suddetto affidato, NOME COGNOMECOGNOME e suo fratello, NOME COGNOME, pure sottoposto a procedimento penale per la vicenda relativa al fallimento della RAGIONE_SOCIALE ma assolto, al pari di NOME COGNOMECOGNOME attuale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE.
In merito a questo tema, è stato ribadito dal ricorrente come le stesse informazioni dei Carabinieri avessero dato atto che NOME COGNOME fosse e sia un dipendente (effettivo) dalla RAGIONE_SOCIALE: sicché rispetto a tale specifico dato di fatto avrebbe dovuto verificarsi per esplicito la fondatezza – o meno – della deduzione che a lui, per il ruolo rivestito in NOME, non al fratello NOME COGNOME, erano da riferirsi i risvolti, aventi riflessi imprenditoriali, dei rapporti fra l’a e alcuni clienti, così come a tale stregua doveva valutarsi anche il dato che il recapito telefonico mobile della RAGIONE_SOCIALE era intestato a NOME (non NOME, dipendente della società.
Nella stessa prospettiva – in relazione alle deduzioni difensive – andavano verificate in modo puntuale, e non con il solo riporto delle conclusioni formulate dai Carabinieri di Camerano, le indicazioni fornite dal suddetto COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui egli aveva riferito che la società da lui amministrata aveva funto da “terzista” nei confronti di NOME COGNOME in tre occasioni, mettendo a disposizione un automezzo con conducente per consentire il trasporto di un escavatore che NOME COGNOME doveva consegnare ad altri soggetti, in particolare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Né i giudici di sorveglianza hanno compiuto alcuna valutazione specifica dell’ulteriore provvista dichiarativa acquisita dalla polizia giudiziaria, riferimento ai molteplici soggetti già indicati dal ricorrente, con l’effetto ch provvedimento si è esposto alla censura di determinante genericità giustificativa, prima ancora che a quella di travisamento delle corrispondenti fonti di prova, pure sollevata dal ricorrente.
Sempre in rapporto alla necessità di considerare – se del caso, contrastandole – le argomentazioni della difesa andavano valutati gli ulteriori dati (sempre riportati dai Carabinieri di Camerano) riferiti a epoca antecedente al fallimento da cui è derivata la condanna di NOME COGNOME e comunque già vagliati nelle sentenze afferenti alle posizioni di NOME COGNOME e di COGNOME, al fine d verificare la fondatezza della conclusione che, nel periodo afferente all’attuale affidamento in prova, la RAGIONE_SOCIALE è stata una società schermo nelle mani di NOME COGNOME, imprenditore occulto.
4.2. I cennati elementi necessitavano e necessitano di un’analisi specifica, poiché la loro adeguata valutazione è destinata a segnare il discrimen fra attività di natura libero-professionale, a cui lo stesso provvedimento sottende essere abilitato NOME COGNOME, e l’attività di natura imprenditoriale, ritenuta inibi all’affidato.
Tale analisi andava e va compiutamente svolta non obliterando che gli elementi identificativi dell’RAGIONE_SOCIALE commerciale di cui all’art. 2082 cod. civ. sono costituiti dalla professionalità e dall’organizzazione, intesa come svolgimento
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abituale e continuo dell’attività, nonché dalla sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsezza dei beni predisposti, ben potendo l’attività di RAGIONE_SOCIALE, valutata in concreto, non necessitare di mezzi materiali e personali rilevanti (Sez. 1, Civ., ord., n. 1466 del 18/01/2019, Rv. 652407 – 02).
Anche il primo motivo ha individuato una carenza effettiva dell’impianto argomentativo dell’ordinanza impugnata.
5.1. Deve, sul tema, ribadirsi che, nella valutazione degli elementi di fatto inerenti alla revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. Ord. pen., rileva particolarmente l’aspetto valutativo del complessivo comportamento serbato dall’affidato onde pervenire a stabilire se la condotta o le condotte che hanno originato la revoca risultino incompatibili con il prosieguo della misura.
Per vero, la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, alla stregua di tutti gli elementi acquisiti n corso dell’esecuzione della misura, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova e fornire adeguata motivazione spiegando le ragioni per le quali le violazioni commesse siano da considerarsi indici di un decisivo allontanamento dalle finalità proprie dell’istitut (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239 – 01; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256367 – 01).
Sicché, anche quando si verifichi un fatto che determina la necessità di addivenire alla sospensione dell’esecuzione della misura alternativa, la conseguenza di tale fatto in funzione della revoca della misura stessa non è automatica, ma deve essere pur sempre correlata alla valutazione della condotta attribuita all’affidato, sia in riferimento all’intrinseca portata del fatto ch ingenerato la sospensione, sia e più in generale alla complessiva verifica della sua incompatibilità con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614 – 01).
5.2. Nel caso di specie, come ha fondatamente lamentato il ricorrente nel primo motivo, il Tribunale di sorveglianza non ha soddisfatto questo onere motivazionale, non avendo dato conto – anche in ragione della insoddisfacente verifica della sussistenza e dell’entità della violazione attribuita all’affidat dell’incidenza della violazione stessa sulla funzionalità della misura alternativa, in relazione alla più generale verifica di compatibilità – o meno – del rilevato vulnus con la prosecuzione della prova, come essa si era concretamente dipanata fino a quel momento, secondo le modalità stabilite.
Quindi, oltre alla carente motivazione in ordine ai connotati strutturali dello specifico comportamento inosservante, si deve constatare la mancanza di una percepibile valutazione compiuta avendo riguardo agli indici rilevanti per l’attuazione della misura e finalizzata a stabilire se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, fosse e sia da ritenersi incompatibile con la prosecuzione della prova, ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen.
Pertanto, emerge l’ineludibile esigenza di una rinnovata, adeguata motivazione sulla sussistenza, la natura e, se del caso, lo spessore della violazione della disciplina attuativa dell’affidamento in prova ascritta a COGNOME COGNOME, nonché della conseguente verifica, alla stregua di tutti gli indici acquisiti nel corso dell’esecuzione della misura, se la violazione in · thesi rilevata costituisca, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.
Corollario di queste considerazioni è, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al competente Tribunale di sorveglianza per il nuovo giudizio, da svolgersi – con intatta libertà valutativa, ma – nell’osservanza degli indicati principi.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona.
Così deciso il 24 novembre 2023
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Il Cohsi iere estensore
Il Presidente