Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16786 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16786 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 06/03/1994
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato ex tunc la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, concessa ad NOME COGNOME dal Tribunale di Sorveglianza in sede in data 19 marzo 2024, in relazione al provvedimento in esecuzione n. Siep 2020/17 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso presentato (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. della revoca ex tunc del beneficio) è inammissibile, in quanto devolve doglianze non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base del provvedimento censurato, nonché manifestamente infondate, in relazione al dedotto vizio di motivazione, come desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, dalla quale questa risulta esistente, connotata da lineare logicità, oltre che coerente rispetto alla disamina dei dati istruttori.
Reputato che risulta motivato che il condannato ha intrapreso il percorso dell’affidamento in prova con esiti ritenuti fallimentari, come emerge dalla condotta tenuta successivamente alla concessione del beneficio penitenziario (con riferimento alla comunicazione della notizia di reato pervenuta nei confronti dell’affidato per i reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., relativamente ai fa del 13 ottobre 2024), la quale ha condotto alla sospensione della misura e, poi, alla sua definitiva revoca.
Ritenuto, invero, che questa Corte ha ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, COGNOME, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, COGNOME, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, COGNOME, Rv. 210789) che la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non è rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento con giudizio rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.
Considerato, altresì, con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento, che è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo
•
da rivelare l’inesistenza ab initio
di un’adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, COGNOME, Rv. 219477) e che, nella specie, si è notato
che il condannato è stato deferito, come da comunicazione di notizia di reato relativa a fatti del 13 ottobre 2024, perché, assieme ad altra persona, si dava ad
una repentina e pericolosa fuga, in pieno centro abitato, finendo per schiantarsi contro il muro perimetrale di un’abitazione, compiendo atti di resistenza nei
confronti dei militari operanti che lo denunciavano anche per la condotta violenta commessa colpendo uno di questi, dando conto, peraltro, degli esiti della
perquisizione del veicolo a bordo del quale il condannato si trovava, concludendo per’ la particolare gravità della complessiva condotta, tenuta in epoca prossima
alla prima applicazione della misura alternativa.
Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del
ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata
equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ammende. di euro tremila in favore della Cassa delle
Così deciso il 6 marzo 2025