Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29442 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato
avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale a NOME COGNOME a decorrere dal 12/1/2024;
Rilevato che con nel primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 649 cod. pen. in quanto il Tribunale avrebbe fatto riferimento a pregresse violazioni per le quali la misura non era stata revocata;
Rilevato che nel secondo motivo si deduce il vizio di motivazione quanto al rilievo attribuito alle pregresse e all’attuale violazione;
Rilevato che nel terzo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicare la detenzione domiciliare;
Rilevato che nel quarto motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla data di decorrenza della revoca della misura;
Rilevato che in data 4/6/2024 è pervenuta una memoria con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso;
Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto le ragioni per le quali con il primo provvedimento la misura non è stata revocata nulla tolgono al fatto che le violazioni ci sono state e che queste possono essere poi considerate, unitamente a quelle ulteriori, ai fini di una valutazione complessiva circa la sopravvenuta inidoneità della misura;
Rilevato che le doglianze oggetto del secondo motivo sono manifestamente infondate in quanto il giudice della sorveglianza, facendo specifico riferimento alle violazioni rilevate (il furto dell’energia elettrica accertato) ha mostrato di avere tenuto conto di tutti gli elementi emersi e ha dato così coerente e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato le proprie conclusioni nei termini della sopravvenuta inidoneità della misura applicata, ciò anche coerentemente considerando il pregresso comportamento tenuto dal ricorrente, che pure non ha ritenuto di avvalersi della seconda opportunità allo stesso concessa;
Rilevato che la doglianza oggetto del terzo motivo è manifestamente infondata in quanto la valutazione in ordine all’inidoneità della detenzione domiciliare risulta essere comunque contenuta nella considerazione per cui al ricorrente era già stata una “seconda opportunità”;
Rilevato che la doglianza oggetto del quarto motivo è manifestamente infondata in quanto risulta ragionevole far decorrere la revoca della misura dalla data di commissione del reato senza che ciò possa essere oggetto di sindacato in questa sede;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2620, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/6/2024