Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24658 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24658 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 13/05/1986
avverso l’ordinanza del 29/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza in data 29 febbraio 2024 revocava, con decorrenza 8 febbraio 2024, – previa ratifica del provvedimento di sospensione cautelativa emesso dal Magistrato di Sorveglianza – la misura dell’affidamento in prova cui era stato ammesso NOMECOGNOME
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore lamentando la erronea applicazione dell’art. 47 OP, ovvero il vizio di motivazione dell’impugnato provvedimento che avrebbe deciso senza tenere conto della relazioni di UEPE, del SERD e dell’associazioni Arci.
Secondo il ricorrente la motivazione che avrebbe condotto alla impugnata decisione sarebbe fondata su affermazioni superficiali e succinte; circa la vicenda dello sfratto faceva presente come NOME avesse adempiuto alle proprie obbligazioni con il locatore e come avesse comunicato, all’udienza del 29 febbraio, il reperimento di un alloggio presso il nipote.
Lamentava una valutazione parcellizzata e parziale della condotta dell’affidato, in cui non erano confluiti gli aspetti positivi emergenti dalle relazioni del Serd e dell’Arci.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La lettura del provvedimento impugnato rende evidente che ciò che stigmatizza il ricorrente non è il processo motivazionale, asseritamente lacunoso o illogico, bensì il risultato del medesimo e, in particolare, la valutazione finale di inidoneità del Mirdita a proseguire la misura concessa.
Il provvedimento impugnato dà non solo atto dello sfratto, ma anche del generale comportamento poco trasparente tenuto dal condannato nei rapporti con UEPE, cui era stata in precedenza taciuta la perdita del lavoro, nonché della positività ad alcol e cocaina in occasione di alcuni controlli presso il SERD.
Tale motivazione è rispettosa dell’insegnamento di questa Corte che non pone la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale quale conseguenza automatica del mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, poiché spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. (Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019)
E’ la valutazione congiunta di tali condotte che ha portato il TS ad affermare l’inidoneità del Mirdita a proseguire nel programma; la motivazione espressa è
completa, logica e priva di contraddizioni laddove, invece, il ricorrente sollecita una valutazione inammissibile in sede di legittimità dei medesimi elementi di fatto
su cui è fondata la decisione impugnata.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000
a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 23/05/2024