Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16332 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16332 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 28 giugno 2023 del Tribunale di sorveglianza di Torino che, per quello che qui interessa, ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordinanza del 7 giugno 2022, con la quale era stata revocata a decorrere dal 5 febbraio 2022 la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, precedentemente concessa con provvedimento del 16 febbraio 2021 con riferimento alla residua pena di anni tre, mesi quattro e giorni ventotto di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Torino del 24 ottobre 2018, definitiva il 3 dicembre 2018, in ordine ai reati di agevolazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, commessi dal 3 marzo al 1 aprile 2012.
La misura alternativa, che aveva avuto esecuzione dal 14 aprile 2021, era stata sospesa in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza di Novara con provvedimento del 6 maggio 2022 in seguito alla comunicazione del 3 maggio 2022 con la quale i Carabinieri della Stazione di Breuil-Cervinia avevano evidenziato che il predetto era stato segnalato per i reati di lesione personale, sequestro di persona e violenza privata per fatti avvenuti il 14 aprile 2022 e che lo stesso era stato diffidato perché il 5 febbraio 2022 aveva violato la prescrizione che lo obbligava a rimanere nel proprio domicilio dalle 21:30 alle 7:00.
Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza non avrebbe attribuito la giusta rilevanza al fatto che, nel procedimento di cognizione, NOME fosse stata assolto dal giudice di primo grado per non aver commesso il fatto in ordine ai fatti contestati il 14 aprile 2022.
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, si sarebbe limitato a dare per accertato quanto dichiarato dei denuncianti, senza considerare l’assoluta infondatezza e pretestuosità di tali dichiarazioni, contraddette da quanto riferito dalle alt persone sentite dai Carabinieri.
Secondo il ricorrente, inoltre, il giudice di merito avrebbe affermato in maniera apodittica che il condannato non aveva manifestato adesione al progetto rieducativo, senza considerare il contenuto delle relazioni dell’UEPE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. art. 47, comma 11, Ord. pen., la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
È la stessa conformazione normativa dell’istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto a quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni – compiute dal soggetto ammesso – possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.
Va, infatti, ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214).
In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta – ove ne sia apprezzata la gravità – possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. Contrariamente a quanto evidenziato dal ricorrente, quindi, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l’esito anzidetto e la valutazione in questione (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, COGNOME, Rv. 256066).
Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il fatto che il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il G.u.p. del Tribunale di Aosta, con la sentenza del 14 aprile 2022, pur avendo assolto NOME dai reati a lui ascritti, aveva accertato che lo stesso aveva posto in essere un comportamento verbalmente e fisicamente aggressivo verso i clienti del suo locale, come già avvenuto in un diverso episodio di febbraio 2011, in cui NOME (fuori dall’orario in cui poteva uscire da casa) aveva usato modi aggressivi, violenti e minacciosi sia verbali che fisici nei confronti di un cliente.
Era emerso, inoltre, che durante l’esecuzione della misura, il 4 gennaio 2022, NOME era stato denunciato per inosservanza del divieto di uscire dalla propria abitazione per le persone in quarantena, in quanto sorpreso a lavorare nonostante fosse risultato positivo al Covid-19.
Secondo il Tribunale di sorveglianza, quindi, indipendentemente dall’esito del procedimento penale, aveva posto in essere comportamenti che denotavano un quadro allarmante della sua personalità, una sua marcata adesione al percorso
rieducativo e risocializzante e un’incapacità di gestione dei suoi impulsi aggressivi, come anche confermato dai suoi precedenti penali e dai procedimenti pendenti.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/01/2024