Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44213 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44213 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, nella persona di NOME COGNOMENOMECOGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso con ogni conseguenza.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari disponeva la revoca ex tunc della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa con ordinanza del 18 febbraio 2021 e in esecuzione dal 9 marzo 2021.
Tale provvedimento veniva preceduto dal decreto con il quale il locale magistrato di sorveglianza, in data 22 settembre 2022, aveva disposto la sospensione della misura alternativa dopo aver riscontrato che COGNOME, con ordinanza del GIP del 28 luglio 2022, era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R 309 del 1990, che sarebbe stato commesso il 5.2.2022 e in data a questa prossime.
Il giudice a quo osservava che la condotta di COGNOME, tenuto conto anche della quantità e dell’eterogeneità delle droghe detenute e commercializzate, integrasse una gravissima violazione delle prescrizioni della misura concernenti il divieto di frequentare luoghi di spaccio o che possano favorire la commissione di reati e di avere rapporti abituali con tossicodipendenti.
In secondo luogo, il Tribunale osservava che la collaborazione con la funzionaria del servizio sociale si era rivelata apparente. Invero, il detenuto aveva manifestato grande irrequietezza lavorativa già dalle prime fasi della misura, rinunciando al lavoro agricolo offertogli dai familiari e rendendo difficoltosi i controlli mediante conti mutamenti occupazionali. Inoltre, dopo aver subito la perquisizione delle forze dell’ordine, nel febbraio 2022, aveva chiesto di poter avere maggiori spazi di libertà, anche per andare al mare, piuttosto che comunicare la notizia di reato all’UEPE, da lui riferita solo 1 111 agosto 2022.
In definitiva, secondo il Tribunale, sin all’inizio della misura, l’interessato ave prestato al percorso risocializzante un’adesione meramente apparente, approfittando dell’ampia libertà di movimento per operare nel campo dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Con il ricorso per cassazione, il difensore di COGNOME ha presentato un solo motivo, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riguardo alla decorrenza della revoca. Sul punto, il Tribunale non avrebbe valutato da una parte che l’affidato si è sempre relazionato all’UEPE con correttezza, in base a quanto riferito dallo stesso ufficio, e dall’altra parte che i mutamenti di attività lavora erano stati effettuati durante l’emergenza da Covid-19. Il giudice a quo, peraltro, avrebbe fondato la decisione sulla sola ordinanza cautelare, senza verificare l’effettivo coinvolgimento di COGNOME nelle condotte criminali e senza considerare l’intervenuta concessione della liberazione anticipata in relazione a due semestri.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, essendo proposto per asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato, e in quanto il motivo proposto prospetta deduzioni in fatto e neppure è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione.
Va premesso che la revoca dell’affidamento in prova non consegue automaticamente al riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, spettando al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239).
Peraltro, il giudice deve determinare la decorrenza della stessa, prendendo in esame la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca e la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Rv. 282007)
Nel caso di specie, il giudice a quo ha certamente rispettato i superiori principi. Invero, il provvedimento ha esaminato il materiale in atti in maniera logica ed esaustiva, evidenziando sia l’oggettiva gravità del reato per il quale è stata adottata l’ordinanza applicativa di misura cautelare, confermata in sede di riesame, sia l’apparenza della collaborazione del detenuto con l’UEPE (e quindi dell’adesione alla misura), i cui controlli sono stati resi difficoltosi dai continui mutamenti di lavoro e quale è stata celata, per un lungo periodo di tempo, la notizia di reato (profilo rispett al quale il ricorso nulla osserva).
Non è sostenibile la tesi secondo cui il Tribunale non avrebbe valutato la singola condotta del detenuto, così come risultante dall’ordinanza cautelare, avendo finanche riportato significativi passaggi del compendio intercettivo, né può essere valutata in sede di legittimità, in assenza dell’individuazione di specifici travisamenti di fatto, mera deduzione circa il contesto in cui sono intervenuti i cambiamenti lavorativi.
Pertanto, la revoca della misura con effetto ex tunc è immune da censure.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa’. delle ammende.
Così deciso, il 24 maggio 2023
Il Consigliere estensore
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•Il Presidente