Revoca Affidamento in Prova: la Cassazione Conferma la Linea Dura
L’ordinanza in commento, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema cruciale nell’ambito delle misure alternative alla detenzione: la revoca affidamento in prova. La Suprema Corte ha confermato la legittimità di una revoca con effetto retroattivo (ex tunc) quando il comportamento del condannato dimostra, fin da subito, una totale assenza di volontà nel seguire il percorso di risocializzazione. Questa decisione ribadisce che la concessione di benefici non è un diritto incondizionato, ma una possibilità legata a un serio impegno del condannato.
I Fatti del Caso: Violazioni Multiple e Immediata Revoca
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un soggetto contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Quest’ultimo aveva revocato la misura dell’affidamento in prova che gli era stata concessa. La particolarità della decisione non risiedeva tanto nella revoca in sé, quanto nella sua decorrenza: ex tunc, ovvero fin dal momento della concessione della misura.
La decisione del Tribunale era motivata dal fatto che il condannato, in un arco temporale molto breve e subito dopo l’inizio del periodo di prova, aveva commesso ben quattro violazioni delle prescrizioni imposte. Questo comportamento è stato interpretato dai giudici di merito come un segnale inequivocabile della mancanza di una reale volontà di intraprendere un percorso di reinserimento sociale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno sposato in pieno il ragionamento del Tribunale di Sorveglianza, sottolineando come il ricorso non fosse altro che un tentativo, non consentito in sede di legittimità, di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti già correttamente esaminati.
Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista nei casi di inammissibilità per colpa del ricorrente.
Le Motivazioni: la Condotta Complessiva è Decisiva per la Revoca Affidamento in Prova
Il cuore della motivazione della Suprema Corte risiede nel richiamo a un principio giurisprudenziale consolidato. Ai fini di determinare la decorrenza della revoca affidamento in prova, il giudice non deve limitarsi a valutare la singola violazione che ha innescato il procedimento. È necessario, invece, un esame complessivo che tenga conto di più fattori:
1. Gravità oggettiva e soggettiva del comportamento: L’analisi della condotta che ha portato alla revoca.
2. Condotta complessiva: La valutazione dell’intero comportamento tenuto dal condannato durante il periodo di prova già trascorso.
3. Incidenza delle prescrizioni: L’impatto e il rispetto delle regole imposte al condannato.
Nel caso specifico, le plurime violazioni commesse in uno stretto arco temporale, proprio all’inizio del percorso, sono state considerate una prova schiacciante dell’assenza di una reale adesione al progetto rieducativo. La revoca ex tunc è stata quindi ritenuta la conseguenza logica e giuridicamente corretta, poiché la prova, di fatto, non è mai realmente iniziata a causa della condotta del soggetto.
Conclusioni: L’Importanza della Serietà nel Percorso di Rieducazione
Questa ordinanza della Cassazione invia un messaggio chiaro: l’affidamento in prova è un’opportunità, non una formalità. La giustizia è disposta a concedere percorsi alternativi al carcere, ma richiede in cambio un impegno serio e concreto da parte del condannato. Le violazioni sistematiche e immediate delle prescrizioni non sono semplici “incidenti di percorso”, ma la manifestazione di un rifiuto del patto rieducativo con lo Stato. Di conseguenza, la sanzione non può che essere drastica, annullando il beneficio fin dalla sua origine e ripristinando la detenzione. La decisione rafforza la discrezionalità del giudice di sorveglianza nel valutare la sostanza del comportamento del condannato, al di là delle singole infrazioni, per tutelare la finalità rieducativa della pena e la sicurezza della collettività.
Quando può essere disposta la revoca retroattiva (ex tunc) dell’affidamento in prova?
La revoca retroattiva può essere disposta quando il comportamento del condannato, come nel caso di violazioni multiple e ravvicinate all’inizio della misura, manifesta l’assenza di una reale volontà di risocializzazione fin dal principio.
Quali elementi valuta il giudice per decidere la decorrenza della revoca dell’affidamento in prova?
Il giudice valuta non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha causato la revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova e la concreta incidenza delle prescrizioni violate.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale di Sorveglianza?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare il merito dei fatti. Un ricorso che mira a una differente valutazione degli elementi già esaminati dal giudice precedente è considerato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12131 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA MENDOLA NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha correttamente applicato il consolidato principio secondo il quale, ai fini della determinazione della decorrenza della revoca dell’affidamento in prova, anche terapeutico, il giudice deve prendere in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 282007-01);
Ritenuto, invero, che il provvedimento impugnato ha disposto la revoca ex tunc della misura concessa in data 2 marzo 2023, avendo l’odierno ricorrente commesso ben quattro violazioni delle prescrizioni in uno stretto arco temporale ed in epoca di poco successiva all’inizio dell’ affidamento, in tal modo manifestando l’assenza di una reale volontà di risocializzazione;
Rilevato, pertanto, che il condannato, rispetto a tale coerente ragionamento, pur lamentando vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per stabilire la decorrenza della revoca;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.