Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26179 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26179 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 03/03/1958
avverso l’ordinanza del 24/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1 II Tribunale di sorveglianza di Roma revocava con effetto ex tunc l’affidamento in prova al servizio sociale, decorrente dal 27 novembre 2023, a NOME COGNOMEcondannato per artt. 346-bis, comma terzo, cod. pen., 110 cod. pen., 7, comma secondo e terzo, legge n. 1995 del 1974 e 4, comma primo, legge 18 novembre 1981, n. 659 ad anni uno e mesi dieci di reclusione) per plurime violazioni (almeno 26), accertate dal febbraio al dicembre 2024, consistite nel farsi autorizzare a spostamenti fuori dal Comune di residenza per partecipare a più “iniziative politiche”, così ponendo in essere comportamenti finalizzati ad eludere le prescrizi imposte – anche prendendo l’iniziativa nella formazione della documentazione giustificativa risultata mendace (art. 374-bis cod. pen.) – invece di svolgere gli incarichi lavorativi che erano stati prospettati al Tribunale di sorveglianza per ottenere le relative autorizzazioni.
Il Tribunale ha rilevato, altresì, la violazione della prescrizione di non frequen pregiudicati in almeno tre occasioni, ed ha richiamato pregressi risalenti precedenti giudiziar di polizia e il fatto che, attualmente, egli sia indagato per i reati di cui agli artt. 2 e 74 del 2000 e 648-bis cod. pen. È stato espresso, infine, un giudizio di totale inaffidabilità palese contrasto con la relazione UEPE del 9 settembre 2023 – alla base della revoca, con effetto ex tunc, e del rigetto della richiesta di detenzione domiciliare.
Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, NOME COGNOME affidandosi ad un unico motivo.
Con tale motivo, egli denuncia una violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 27 Cost nonché 47-ter e 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), sostenendo che la revoca sarebbe stata disposta in contrasto con i principi di proporzionalità e della finalità rieduc della pena che devono orientare anche la fase dell’esecuzione, considerato il ridimensionamento della gravità dei fatti per i quali è stato condannato per cui la revoca non sarebbe dovuta esser disposta ex tunc, bensì ex nunc, e che non sia stata valutata in concreto la possibilità di sostituir la misura violata con la detenzione domiciliare.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato ed ai limiti dell’inammissibilità, quindi, meritevole di un rig
Questa Corte ha più volte affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789) che la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale è riferita dalla legge non solamente alle viola della legge penale o delle prescrizioni dettate con il provvedimento di concessione della misura
ma anche all’ipotesi che i giudici della sorveglianza, nel loro insindacabile apprezzamento d merito, ritengano che le violazioni costituiscano in concreto fatti incompatibili con la prosecuzio dell’esperimento.
Il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha s l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente, a della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione di una misura alternativa alla detenzione e, quando tali comportamenti possono dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, detto esito e la valutazione sull’eventuale prosecuzione della misura, atteso che ciò che rileva la compatibilità delle condotte – a prescindere dalla loro rilevanza penale – con la possibilit poter ancora usufruire del beneficio penitenziario, ove possibile, con la gestione responsabile da parte dello stesso condannato (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Rv. 282153).
Tenuto conto di questi princìpi, si rileva che l’ordinanza impugnata – motivata in modo adeguato e non manifestamente illogico – si sottrae alle censure evidenziate in ricorso, posto che la revoca dell’affidamento non è stata disposta in modo automatico o senza tener conto di quanto accertato rispetto alle numerose e gravi violazioni rilevate. Va affermato, peraltro, che ridimensionamento delle accuse da cui è derivata la condanna non può spiegare alcun effetto sul giudizio di sorveglianza incentrato sul mancato raggiungimento degli obiettivi della misur alternativa alla detenzione.
Le dinamiche delle violazioni accertate ex post dal Tribunale sono state poste bene in evidenza nella motivazione dell’ordinanza impugnata corredata dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche che non si prestano ad interpretazioni alternative, anzi, presenta un contenuto ben chiaro ed univoco di predisposizione di false rappresentazioni della realtà.
Ciò posto, la revoca è stata fondata sulla base di una valutazione complessiva della condotta del condannato che era già incorso in più violazioni di singole prescrizioni, già prim della comunicazione al Tribunale dell’esistenza dei comportamenti con i quali l’affidato si e precostituito falsamente gli impegni lavorativi per violare le prescrizioni inerenti all’affidam In particolare, il condannato, attraverso una rete di conoscenze che lo ha assecondato seguendo le sue direttive, ha concorso nella formazione della falsa documentazione che ha tratto in inganno i giudici della sorveglianza i quali hanno autorizzato più “trasferte” fuori dal Comune di residen in realtà organizzate per attività del tutto diverse da quelle rappresentate.
I rilievi sollevati in ricorso non inficiano, essendo generici e in gran parte aspecifi tenuta della motivazione sulla revoca e sull’ulteriore decisione del Tribunale di non dar seguit alla richiesta di detenzione domiciliare, esplicitamente rigettata, senza che il Tribunale sia inco in illogicità motivazionali manifeste ovvero in violazioni di legge.
3.1. Rispetto alla decorrenza ex tunc della revoca dell’affidamento in prova, va osservato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato il consolidato principio secondo quale, ai fini della sua determinazione, il giudice deve prendere in esame non solo la gravit
oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta
incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Rv. 282007,
01);
Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Rv. 259474 – infatti, il giudice può disporre la revoca della
misura con effetto ex tunc
quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza
ab initio di un’adesione al processo rieducativo, atteso che la sentenza della
Corte costituzionale n. 343 del 1987 ha attribuito al Tribunale di sorveglianza un poter discrezionale ampio, purché adeguatamente assistito da motivazione, anche nella
determinazione della residua pena detentiva da espiare (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep.
2020, Rv. 278178; Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Rv. 219477).
Orbene, l’ordinanza impugnata – senza incorrere in evidenti vizi logici – ha disposto la revoca
ex tunc della misura concessa, per aver l’odierno ricorrente violato le prescrizioni
dell’affidamento quasi sin dall’inizio dello stesso, in tal modo manifestando – per la gravit ripetitività di tali condotte – l’assenza di una reale volontà di raggiungere gli obiettivi pr
con la misura alternativa.
4.
L’interpretazione normativa contenuta nell’ordinanza impugnata si sottrae completamente alle censure, anche di costituzionalità, mosse in ricorso: infatti, il Tribunale co il provvedimento impugnato ha dato compiutamente atto delle plurime violazioni consumate, ponendo in evidenza come le più gravi siano state tenute già a circa un mese dall’inizio della misura e che il breve periodo di attuazione del programma non poteva essere perciò tenuto in alcuna considerazione. Dai sopra riportati elementi oggettivi – non contestati in ricorso – emerg chiaramente la strumentalità dell’accettazione del programma di affidamento, nel senso che esso è stato concordato al solo scopo di conseguire il beneficio penitenziario, così evitando l carcerazione.
Il ricorso, per tali ragioni, deve essere rigettato con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/4/2025