Revoca dell’Affidamento in Prova: Analisi di una Recente Ordinanza della Cassazione
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una delle più importanti misure alternative alla detenzione, offrendo al condannato un percorso di reinserimento nella società. Tuttavia, la concessione di tale beneficio è subordinata al rispetto di precise prescrizioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito le gravi conseguenze derivanti dalla loro violazione, confermando la legittimità della revoca affidamento in prova con effetto retroattivo. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguarda un soggetto che, dopo aver ottenuto l’affidamento in prova nel febbraio 2023, ha commesso nuovi reati e violato le prescrizioni imposte. Tale comportamento ha portato il magistrato di sorveglianza a sospendere cautelativamente la misura nel luglio 2024. Successivamente, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto, con ordinanza del 12 agosto 2024, non solo ha ratificato la sospensione, ma ha disposto la revoca della misura con efficacia ex tunc, ovvero fin dall’inizio.
La decisione di rendere la revoca retroattiva si fondava su una constatazione cruciale: il primo reato era stato commesso poco tempo dopo l’inizio del periodo di prova, dimostrando un’immediata inaffidabilità del soggetto e un fallimento del percorso di reinserimento fin dal principio.
La Decisione sulla revoca affidamento in prova
Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, lamentando genericamente una violazione di legge e un vizio di motivazione. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Secondo gli Ermellini, il ricorso non era in grado di scalfire la logicità e coerenza delle argomentazioni del giudice di merito. L’appellante si era limitato a riproporre censure già esaminate e respinte, senza confrontarsi con gli elementi specifici che avevano portato alla decisione impugnata. In mancanza di elementi che potessero escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha articolato le sue motivazioni su diversi punti chiave. In primo luogo, ha sottolineato la correttezza della decisione del Tribunale di Sorveglianza, basata su elementi concreti: la commissione di nuovi reati e la violazione delle prescrizioni. Questi fatti dimostravano in modo inequivocabile l’incompatibilità del condannato con la prosecuzione della misura alternativa.
In secondo luogo, è stata confermata la legittimità della revoca con effetto ex tunc. La Corte ha ritenuto tale scelta pienamente giustificata dal fatto che la condotta negativa del soggetto si era manifestata quasi subito dopo la concessione del beneficio. Questo indicava che il patto di reinserimento era fallito fin dal principio, rendendo giusto annullare retroattivamente gli effetti della misura.
Infine, la Corte ha validato anche l’esclusione della possibilità di concedere la detenzione domiciliare, poiché il condannato aveva già dimostrato di non meritare fiducia attraverso il fallimento dell’affidamento in prova.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. Anzitutto, riafferma un principio fondamentale: l’accesso e il mantenimento delle misure alternative alla detenzione sono condizionati a un comportamento irreprensibile. La commissione di nuovi reati durante il periodo di prova costituisce una violazione grave che, nella maggior parte dei casi, conduce alla revoca del beneficio. Inoltre, la decisione sottolinea che la tempistica delle violazioni è rilevante. Comportamenti negativi tenuti all’inizio del percorso possono giustificare una revoca retroattiva, con la conseguenza che il periodo trascorso in affidamento non verrà considerato come pena scontata. Infine, il caso evidenzia l’importanza di formulare ricorsi specifici e argomentati, poiché le impugnazioni generiche sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
Quando può essere revocato l’affidamento in prova?
L’affidamento in prova può essere revocato quando il condannato commette nuovi reati o viola le prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza, dimostrando di non essere compatibile con la misura alternativa.
Cosa significa che la revoca ha effetto ‘ex tunc’?
Significa che la revoca è retroattiva, come se la misura non fosse mai stata concessa. Di conseguenza, il periodo trascorso dal condannato in affidamento in prova non viene considerato valido ai fini del calcolo della pena scontata.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure mosse dal ricorrente erano del tutto generiche. Egli non ha contestato in modo specifico le argomentazioni logiche ed esaustive del Tribunale di Sorveglianza, limitandosi a lamentare una violazione di legge senza un adeguato confronto con le motivazioni della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2326 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2326 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TARANTO il 11/12/1989
avverso l’ordinanza del 12/08/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Taranto, con provvedimento impugnato, ha ratificato il decreto di sospensione cautelati emesso in data 11 luglio 2024 dal locale magistrato di sorveglianza e ha dispo -TrruPg , Irt& GLYPH 0/ 1″‘ 311 GLYPH 103 i – 43 t-, la revoca ex tunc dell’affidamento in provaArEcilkésso in data 13 febbraio 2023, in considerazione dei reati e delle violazioni delle prescrizioni comme dall’affidato nel corso della misura alternativa in oggetto;
Ritenuto, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza ha escluso di pote concedere la detenzione domiciliare visto che il condannato in precedenza aveva già fruito di tale misura alternativa e che, ciò nonostante, ha proseguito commissione di reati;
Considerato poi che la revoca della misura è stata disposta con effetto ex tunc dato che NOME COGNOME ha commesso il primo reato poco tempo dopo l’inizio della misura concessagli, in via provvisoria, dal magistra sorveglianza;
Rilevato, che il ricorrente, a fronte di tali coerenti ed esaus argomentazioni, lamenta in modo del tutto generico la violazione di legge ed vizio di motivazione, obliterando i dati acquisiti, riproducendo profili di ce già vagliati nel giudizio di merito ed omettendo di confrontarsi debitamente c gli ulteriori elementi presi in considerazione dal giudice a quo per la revoca della misura e la decorrenza della medesima;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favo della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024
Il Consi liere stensore
GLYPH
Il Pr siden