Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9055 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9055 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in PERU’ il 16/09/1991
avverso l’ordinanza del 20/11/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di Milano
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 20 novembre 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato, a decorrere dal 24 ottobre 2024, la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale a lui concessa in data 24/10/2023, già sospesa dal magistrato di sorveglianza, per avere il ricorrente dimostrato l’incapacità di frenare i propri impulsi criminosi e di comprendere la portata e le conseguenze delle proprie azioni, avendo violato la misura applicata commettendo in data 24/10/2024 il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., agendo con modalità particolarmente gravi e pericolose, condotta che rende palesemente inidonea la misura alternativa già concessa ad impedire la reiterazione dei reati, visti anche i gravi reati da lui commessi in precedenza e le sue problematiche di alcoolismo;
rilevato che il ricorrente deduce la carenza e l’illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, non avendo il Tribunale di sorveglianza valutato che, secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla stessa polizia locale, egli non era alla guida dell’auto e non ha compiuto, quindi, le manovre pericolose idonee a mettere a repentaglio l’incolumità pubblica, ha ripetutamente chiesto al conducente dell’auto di fermarsi e di interrompere la fuga senza concorrere, quindi, con la sua condotta spericolata e pericolosa, ed ha mostrato, con gli atti da lui stesso scritti e depositati, di avere pienamente compreso la gravità di tale vicenda, nonché di avere sino a quel momento tenuto una condotta corretta e rispettato le prescrizioni della misura stessa;
rilevato che, con memoria depositata in data 10/02/2025, il ricorrente ha ribadito le ragioni del ricorso e i due travisamenti compiuti dal tribunale di sorveglianza;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con l’ordinanza, che ha valutato in termini negativi la pluralità di violazioni commesse dal ricorrente il giorno 24/10/2024, associandosi ad un soggetto che lui stesso conosceva come condannato, come ha ammesso, concorrendo con lui nella fuga messa in atto con modalità molto pericolose, e infine proseguendo nella condotta di resistenza a pubblico ufficiale opponendosi con violenza all’intervento dell’agente finalizzato ad arrestarlo, e ha logicamente dedotto da tali condotte, e dalla sua negazione del concorso con il coindagato, l’incapacità di comprendere
la portata e le conseguenze delle proprie azioni, la persistenza della inclinazione a delinquere già dimostrata dai suoi numerosi precedenti penali, e la evidente inidoneità della misura in corso .di impedire la reiterazione di condotte criminose;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per la sua aspecificità e per non avere evidenziato alcun vizio motivazionale dell’ordinanza impugnata, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente