Revoca Affidamento in Prova: La Cassazione Conferma la Linea Dura per Violazioni Ripetute
L’ordinanza in esame affronta un tema cruciale nell’esecuzione della pena: la revoca affidamento in prova. Questo provvedimento chiarisce quando le violazioni delle prescrizioni da parte del condannato sono così gravi da rendere inevitabile il ritorno in detenzione, interrompendo il percorso di reinserimento sociale. La Suprema Corte, con una decisione netta, stabilisce che la ripetitività e la gravità dei comportamenti negativi sono indicatori inequivocabili dell’inadeguatezza della misura alternativa.
I Fatti del Caso: Dalla Prova alla Revoca
Il caso riguarda un individuo ammesso alla misura dell’affidamento in prova nel giugno 2023. Tuttavia, nel corso di pochi mesi, tra marzo e agosto 2024, accumula una serie impressionante di violazioni. Nello specifico, omette per ben venti volte di presentarsi alla stazione dei Carabinieri per l’obbligo di firma, ignora la diffida a rispettare le regole, non prende contatti con l’UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) e, fatto decisivo, viene sorpreso in compagnia di soggetti pregiudicati. Di fronte a questa condotta, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli disponeva la revoca della misura a partire dalla data di quest’ultima e più grave violazione.
Le Doglianze del Ricorrente
Attraverso il suo difensore, il condannato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato l’iniziale andamento positivo della misura, durato circa un anno, né avrebbe valutato l’opportunità di imporre prescrizioni più severe invece di procedere direttamente alla revoca. Inoltre, veniva contestata la mancanza di motivazione sulla data di decorrenza della revoca stessa.
La Decisione della Corte: La Revoca Affidamento in Prova è Legittima
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo “manifestamente infondato e generico”. Gli Ermellini hanno confermato in toto la decisione del Tribunale di Sorveglianza, sottolineando come la condotta del ricorrente fosse palesemente incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa.
La Valutazione della Condotta
La Corte ha evidenziato la logicità della motivazione del giudice di merito. La ripetitività delle violazioni, la loro gravità crescente e l’inefficacia delle diffide ricevute dimostravano chiaramente che il soggetto non aveva intrapreso un serio percorso riabilitativo. La frequentazione di pregiudicati, in particolare, è stata considerata una violazione grave, idonea da sola a giustificare la revoca e a fissarne la data di decorrenza.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il suo compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso, invece, chiedeva una diversa valutazione della pericolosità sociale del soggetto, un’attività che esula dalle competenze della Corte di legittimità. Se la motivazione del giudice di merito è coerente e non contraddittoria, non può essere sostituita da una diversa valutazione.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano sulla palese incompatibilità tra il comportamento del condannato e la finalità dell’affidamento in prova. La misura alternativa si basa su un patto di fiducia tra lo Stato e il condannato, che si impegna a rispettare un programma di reinserimento. Le violazioni sistematiche e gravi rompono questo patto e dimostrano che la misura non è idonea a prevenire la commissione di nuovi reati. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia correttamente interpretato i fatti, concludendo che la prosecuzione dell’affidamento sarebbe stata inutile e controproducente. La decisione di far decorrere la revoca dal giorno della frequentazione con pregiudicati è stata ritenuta logica, in quanto quel momento ha rappresentato il culmine di un’escalation di comportamenti negativi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la concessione di una misura alternativa non è un diritto incondizionato. Il condannato ha l’onere di dimostrare con i fatti il proprio impegno nel percorso di riabilitazione. La revoca affidamento in prova diventa una misura necessaria quando le violazioni non sono occasionali, ma sintomo di una precisa scelta di non aderire al programma trattamentale. Per la difesa, è fondamentale non limitarsi a contestare genericamente la decisione, ma evidenziare specifici vizi di legittimità, poiché la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della condotta del condannato.
Quando può essere disposta la revoca dell’affidamento in prova?
La revoca dell’affidamento in prova può essere disposta quando il soggetto viola in modo grave e ripetuto le prescrizioni imposte, dimostrando una condotta incompatibile con la prosecuzione della misura e rivelando che essa non è più idonea a favorire il suo reinserimento sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti che hanno portato alla revoca?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o della gravità della condotta. Il suo ruolo è limitato a un controllo di legittimità, ossia a verificare se la decisione del giudice di merito presenti vizi di legge o difetti di motivazione (come illogicità o contraddittorietà), senza sostituire la propria valutazione a quella espressa nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata determinata in euro 3.000,00.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4887 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4887 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 15/09/1989
avverso l’ordinanza del 24/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 24 settembre 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato, con decorrenza dal 14/05/2024, la misura dell’affidamento in prova a lui applicata con ordinanza del 13 giugno 2023, stanti le sue numerose violazioni alle prescrizioni imposte, in particolare avendo egli omesso per venti volte, tra il marzo e l’agosto 2024, di presentarsi alla Stazione dei Carabinieri per apporre la firma, insistendo nella violazione nonostante la diffida impartitagli, avendo omesso di prendere contatti con l’UEPE e di fornire le indicazioni necessarie per effettuare i controlli, e infine essendo stato trovato, il 14/05/2024, in compagnia di pregiudicati;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale tenuto conto dell’iniziale svolgimento positivo della misura e quindi del processo rieducativo già iniziato, e per avere ritenuto gravi e idonee per la revoca della misura le violazioni accertate, con una motivazione non convincente e senza valutare l’opportunità di mantenere la misura in corso, applicando prescrizioni più stringenti, stante il suo svolgimento positivo per circa un anno; la motivazione, poi, è carente in merito alla decorrenza della revoca, non avendo il Tribunale valutato la precedente condotta positiva del condannato;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato e generico, in quanto non si confronta con l’ordinanza, che con motivazione logica e non contraddittoria ha valutato la condotta del ricorrente incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa per la rilevante ripetitività delle violazioni, l’ultima delle quali accertata in data 12 agosto 2024, e la loro sempre maggiore gravità, deducendo da tali comportamenti che il ricorrente non ha ricevuto alcun effetto deterrente dalle diffide e dalle contestazioni già rivoltegli in precedenza ed ha così dimostrato di non impegnarsi realmente in un percorso riabilitativo, impedendo di ritenere la misura stessa idonea a prevenire recidive; anche la censura in merito alla decorrenza della revoca è manifestamente infondata, avendo il Tribunale individuato tale data nel giorno della commissione di una ulteriore e più grave violazione della prescrizioni, essendosi il ricorrente accompagnato con soggetti pregiudicati;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Consigliere estensore
Il Presidente