Revoca Affidamento in Prova: La Cassazione Conferma la Decisione del Tribunale di Sorveglianza
L’affidamento in prova ai servizi sociali rappresenta una fondamentale misura alternativa alla detenzione, finalizzata al reinserimento del condannato. Tuttavia, il suo successo dipende interamente dalla serietà e dalla collaborazione del soggetto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che giustificano la revoca affidamento in prova, sottolineando come non contino solo le singole violazioni, ma il comportamento complessivo del condannato. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso: Violazioni e Mancanza di Collaborazione
Il caso ha origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di revocare la misura alternativa dell’affidamento in prova concessa a un individuo. La decisione non è scaturita da un singolo evento grave, ma da una serie di comportamenti che, nel loro insieme, hanno minato la fiducia dell’autorità giudiziaria.
Pochi giorni dopo l’inizio del programma, il soggetto è stato segnalato per aver commesso due violazioni delle prescrizioni: in particolare, non è stato trovato presso la sua abitazione durante i controlli. A queste infrazioni si sono aggiunti ulteriori comportamenti sintomatici di una scarsa adesione al percorso di recupero. L’uomo si è rifiutato di fornire un recapito telefonico alle forze di polizia incaricate della vigilanza e non ha documentato lo svolgimento di un’attività lavorativa lecita, elementi che hanno fatto emergere una totale mancanza di serietà nell’affrontare la misura.
La Decisione del Tribunale di Sorveglianza e la revoca affidamento in prova
Di fronte a questo quadro, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la revoca della misura. La motivazione non si è basata unicamente sulla constatazione delle violazioni, ma ha effettuato un giudizio complessivo e approfondito sul comportamento del condannato durante il periodo di prova. I giudici hanno ritenuto che la condotta dimostrasse una chiara assenza di una “risposta positiva al trattamento” e, di conseguenza, la “consequenziale inutilità della prosecuzione dell’affidamento”.
In sostanza, il Tribunale ha concluso che il percorso alternativo non stava raggiungendo il suo scopo rieducativo a causa della palese mancanza di impegno del beneficiario. Contro questa ordinanza, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Gli Ermellini hanno chiarito che gli argomenti della difesa non erano ammissibili in sede di legittimità, poiché non contestavano vizi di legge, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa preclusa alla Cassazione.
La Corte ha sottolineato che la motivazione dell’ordinanza impugnata era priva di qualsiasi “manifesta illogicità o contraddittorietà”. Il Tribunale di Sorveglianza, infatti, aveva correttamente ponderato tutti gli elementi: le violazioni specifiche, il rifiuto di collaborare fornendo un contatto telefonico e la mancata prova di un lavoro. Questi fattori, letti congiuntamente, rivelavano in modo inequivocabile la mancanza di serietà del condannato e rendevano la revoca dell’affidamento non solo legittima, ma necessaria.
Conclusioni: L’Importanza della Serietà nel Percorso Alternativo
Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale: l’affidamento in prova non è un diritto acquisito, ma un’opportunità che richiede impegno e responsabilità. La sua revoca è giustificata non solo da gravi violazioni, ma anche da un comportamento complessivo che dimostri l’inutilità della misura stessa. La valutazione del giudice di sorveglianza si basa su un giudizio globale che tiene conto di tutti gli indizi della condotta del soggetto. Per chi beneficia di una misura alternativa, la collaborazione attiva e la dimostrazione di un reale cambiamento sono condizioni indispensabili per poter completare con successo il proprio percorso di reinserimento sociale.
Quali comportamenti possono portare alla revoca dell’affidamento in prova?
Violazioni delle prescrizioni (come non essere reperibile al domicilio) e comportamenti che dimostrano una generale mancanza di serietà e collaborazione, come il rifiuto di fornire un recapito telefonico o di documentare un’attività lavorativa.
È sufficiente una singola violazione per la revoca affidamento in prova?
L’ordinanza chiarisce che la decisione si basa su un giudizio complessivo del comportamento. Non è tanto la singola violazione a essere decisiva, quanto la valutazione complessiva della condotta, che deve dimostrare una risposta positiva al trattamento e l’utilità della prosecuzione della misura.
Cosa si può contestare in Cassazione riguardo alla revoca di una misura alternativa?
In sede di Cassazione non si possono rimettere in discussione i fatti o la valutazione comportamentale fatta dal Tribunale di Sorveglianza. Si possono contestare unicamente vizi di legittimità, come l’errata applicazione della legge o difetti di motivazione quali la manifesta illogicità o contraddittorietà.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2533 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2533 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 04/03/1959
avverso l’ordinanza del 25/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso, in cui si censura la re della misura alternativa dell’affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tr manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata, atteso c evidenziando che il condannato dopo pochi giorni dall’inizio della misura è stato segnalato p aver commesso due violazioni alle prescrizioni dell’affidamento (non veniva trovato in casa), che i comportamenti ulteriori del condannato di non voler fornire un proprio recapito telefon alle forze di polizia deputate al controllo e di non documentare una attività lavorativa rivelano la mancanza di serietà dello stesso nell’affrontare il percorso della misura alternat l’ordinanza impugnata non si è limitata a constatare la esistenza della violazione, ma effettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante il periodo di prova – dimostrante la mancanza di una risposta positiva al trattamento e consequenziale inutilità della prosecuzione dell’affidamento – che la difesa del ricorrente chiesto con l’odierno ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.