Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9736 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data ZO ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Milano, accogliendo la proposta avanzata dal magistrato di sorveglianza di Milano, ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a NOME COGNOME in data 16/02/2023 ed applicata a partire dal 09/03/2023, in relazione alla condanna ad un anno di arresto per il reato di cui all’art. 186 codice della strada.
La revoca è stata disposta perché il soggetto è stato arrestato, in data 01/10/2023, nella flagranza dei reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale commessi in stato di alterazione alcoolica, con successiva convalida dell’arresto e applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha infatti ritenuto che, ferma restando la competenza del giudice di merito circa la sussistenza di una responsabilità penale per i fatti descritti nell’ordinanza di convalida dell’arresto, non sia possibile il mantenimento della misura alternativa in atto, perché essa è risultata inidonea a gestire le problematiche relative all’abuso di alcool, da cui il soggetto è palesemente affetto. Tale misura è stata ritenuta, inoltre, non praticabile al momento, stanti gli arresti domiciliari applicati da altro giudice, per cui è stata revocata con decorrenza dal 02/10/2023, data dell’applicazione della misura cautelare.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo.
La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente alla violazione della legge penale o di una prescrizione, per cui il Tribunale, nell’adottare il provvedimento contestato, non poteva limitarsi a constatare la pendenza di un procedimento penale, peraltro ancora non definito, ma avrebbe dovuto verificare e valutare se la condotta tenuta fosse incompatibile con la misura alternativa concessa. Il richiamo del Tribunale alle condizioni psicofisiche alterate del ricorrente, durante la commissione di quel fatto, è irrilevante, perché egli ha rispettato le prescrizioni imposte al momento di applicazione della misura. Le problematiche relative all’uso di alcool o di stupefacenti non sono provate, e comunque comunque avrebbero dovuto essere oggetto di prescrizioni specifiche.
L’ordinanza è, pertanto, generica e non adeguatamente motivata circa le ragioni della revoca della misura alternativa. Inoltre, poiché in caso di proposta di revoca il Tribunale di sorveglianza ha la facoltà, attribuita dall’art. 51-ter d.lgs. n. 123/2018, di sostituire la misura stessa, l’ordinanza avrebbe dovuto motivare
anche le ragioni dell’omessa sostituzione dell’affidamento in prova con la misura della detenzione domiciliare.
Il ricorso è manifestamente infondato nonché aspecifico, e deve essere dichiarato inammissibile.
Non vi è dubbio che, secondo il principio consolidato di questa Corte, «La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova» (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239).
Il Tribunale di sorveglianza, però, ha adeguatamente motivato le ragioni della revoca dell’affidamento in prova, individuando una condotta evidentemente incompatibile con la sua prosecuzione non tanto nell’aggressione compiuta dal ricorrente contro i Carabinieri, sulla quale il giudice competente deciderà l’eventuale sanzione penale, quanto nel fatto che egli ha agito in preda ad uno stato di alterazione alcoolica, e forse anche da uso di sostanze stupefacenti, mentre la misura alternativa alla detenzione gli era stata concessa per espiare la pena di un anno di arresto per il reato di cui all’art. 186 codice della strada. La misura alternativa, quindi, tendeva alla rieducazione del ricorrente e alla prevenzione dalla commissione di altri reati, per avere egli commesso un reato, e tenuto un comportamento pericoloso, legato all’abuso di alcool. Il fatto che egli, a distanza di pochi mesi dall’applicazione della misura alternativa alla detenzione, abbia nuovamente fatto un uso eccessivo di bevande alcooliche, al punto da essere sorpreso nuovamente in stato di alterazione alcolemica mentre teneva comportamenti quanto meno antisociali, e forse penalmente rilevanti, dimostra sufficientemente, come ritenuto dal Tribunale di sorveglianza con motivazione logica e non contraddittoria, l’inadeguatezza della misura in atto sia a rieducare il soggetto, sia ad evitare la sua ricaduta in comportamenti illeciti.
La decisione di revoca della misura alternativa è, quindi, adeguatamente motivata e fondata su elementi oggettivi non negati dal ricorrente, circa la effettiva sussistenza dello stato di alterazione alcoolica descritto negli atti relativi al suo arresto. Il ricorrente non si confronta con tale motivazione in quanto afferma, erroneamente, che il Tribunale ha revocato la misura alternativa solo per la pendenza di un procedimento penale per i fatti commessi in data 01/10/2023, e sostiene essere illegittimo il richiamo alle sue condizioni psicofisiche, perché egli ha rispettato le prescrizioni della misura. Egli non affronta, quindi, la specifica ragione della revoca, cioè la inidoneità di tale misura
a gestire le sue problematiche legate all’abuso di alcool, la cui sussistenza emerge con evidenza, senza la necessità di specifici accertamenti, dallo stato di alterazione riscontrato dal Carabinieri, e non si confronta con la conseguente valutazione della sua inidoneità a favorire la sua rieducazione e la prevenzione dalla commissione di altri illeciti. L’omesso confronto del ricorso con le ragioni della decisione impugnata comporta un giudizio di genericità o mancanza di specificità dello stesso, che ne determina la inammissibilità (cfr. Sez. 1, n.39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945)
Infine, la deduzione di una carenza o contraddittorietà dell’ordinanza impugnata perché essa non indica «le ragioni che hanno impedito la sostituzione dell’affidamento con la detenzione domiciliare», è manifestamente infondata. L’art. 51-ter Ord.pen. non stabilisce un obbligo di pronuncia su tutte le possibili decisioni che il Tribunale di sorveglianza può adottare, con conseguente onere di motivazione, ma soltanto precisa i poteri di tale organo, il quale può disporre la prosecuzione, la sostituzione o la revoca della misura alternativa. La decisione di revoca esclude ex se la necessità di motivare le ragioni della mancata sostituzione della misura stessa, perché consegue ad una valutazione della sua assoluta e insuperabile inidoneità; la decisione di sostituire la misura richiederebbe, invece, degli specifici accertamenti circa la praticabilità e la idoneità di altre misure, la cui adozione è sottoposta a requisiti dei quali, in atti, non è provata la sussistenza.
Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’ art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende.
Così deciso il 08 febbraio 2024
Il Consigliere estensore