Revoca affidamento in prova: la Cassazione fissa i paletti
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una fondamentale misura alternativa alla detenzione, volta al reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la sua concessione è subordinata al rispetto di precise regole. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della revoca affidamento in prova, chiarendo quando le violazioni delle prescrizioni possono portare alla perdita del beneficio e quali sono i limiti del ricorso contro tale decisione.
Il caso: violazioni reiterate e revoca della misura
Il caso esaminato riguarda un condannato in affidamento in prova al quale il Tribunale di Sorveglianza aveva revocato la misura. La decisione era scaturita da gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte. Nello specifico, il soggetto era stato sorpreso in compagnia di persone con precedenti penali e, in un’altra occasione, non era stato trovato presso la sua abitazione durante la fascia oraria in cui era obbligato a rimanervi.
Queste mancanze, sommate a ripetute diffide già notificate dal Magistrato di Sorveglianza, sono state considerate dal Tribunale come un segnale inequivocabile dell’inadeguatezza della misura alternativa. Secondo i giudici, il comportamento del condannato dimostrava la sua inaffidabilità e l’incapacità di perseguire gli obiettivi di risocializzazione che sono alla base dell’affidamento in prova.
La decisione della Cassazione e la discrezionalità del giudice
Contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: il giudizio di legittimità della Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riproporre censure già vagliate dal giudice precedente, sollecitando un nuovo apprezzamento dei fatti senza indicare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione del provvedimento impugnato.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla revoca affidamento in prova è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo ha l’obbligo di giustificare la sua decisione con una motivazione che sia logica, adeguata e non viziata. Nel caso di specie, il Tribunale aveva ampiamente motivato, evidenziando come le reiterate violazioni fossero sintomatiche di una totale inaffidabilità del soggetto e, di conseguenza, dell’inidoneità della misura a raggiungere i suoi scopi rieducativi. La Cassazione, richiamando un suo precedente orientamento (Sez. 1, n. 27711 del 2013), ha confermato che, in presenza di una motivazione coerente, la sua funzione non è quella di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Conclusioni: i limiti del ricorso e le conseguenze
Questa pronuncia ribadisce un concetto fondamentale: non basta essere in disaccordo con la decisione di un giudice per poter ricorrere in Cassazione. È necessario individuare specifici vizi di legittimità, come errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione. Un ricorso che si limita a contestare la valutazione dei fatti è destinato all’inammissibilità. Come conseguenza di tale declaratoria, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver promosso un’impugnazione ritenuta colposamente infondata.
Quando il Tribunale di Sorveglianza può procedere alla revoca affidamento in prova?
La revoca è possibile quando il condannato commette violazioni gravi e reiterate delle prescrizioni, tali da essere considerate sintomatiche dell’inadeguatezza della misura a perseguire gli obiettivi di risocializzazione, a causa dell’inaffidabilità dimostrata dal soggetto stesso.
È possibile impugnare in Cassazione la decisione del Tribunale di Sorveglianza chiedendo una nuova valutazione dei fatti?
No, il ricorso in Cassazione è inammissibile se si limita a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti già vagliati dal giudice del merito, senza indicare specifici vizi di legittimità (come errori di diritto o illogicità manifesta) nella motivazione del provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, ritenuta equa dal giudice, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15750 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15750 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che l’unico motivo posto da NOME COGNOME a sostengo dell’impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità perché riproduce profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e finisce per sollecitare apprezzamenti riservati al giudice del merito, senza l’indicazione di specifici vizi motivazionali del provvedimento impugnato.
Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare l’affidamento in prova, ha ritenuto decisive le gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni commesse dal condannato nonostante la notifica di ripetute diffide da parte del Magistrato di sorveglianza. NOME, oltre a essere stato controllato in compagnia di pregiudicati, non era risultato presente nella sua abitazione nella fascia oraria prevista. Nel loro complesso, le violazioni e le informazioni acquisite sono state considerate sintomatiche dell’inadeguatezza della misura concessa a perseguire gli obiettivi di risocializzazione a causa dell’inaffidabilità del condannato.
Si tratta di valutazione pienamente rispettosa del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche di tipo terapeutico, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l’obbligo di giustifica l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De NOME, Rv. P_IVA – P_IVA).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. :13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.