Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29576 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29576 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Bari il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 12/03/2024 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 12 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revozato la misura alternativa dell’affidamento in prova, concessa il 23 febbraio 2022. al condannato NOME COGNOME, individuando la decorrenza della revoca della misura nel 19 novembre 2023.
Il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura alternativa dopo aver rilevato che il condannato ha violato per due volte le prescrizioni della misura alternativa, una prima volta il 19 novembre 2023 quando è stato trovato fuori della prow -ia abitazione in orario non consentito ed è stato soltanto diffidato, ed una seconda volta il 18 febbraio 2024, quando è stato trovato in stato di ebbrezza fuori della propria abitazione dopo aver picchiato la moglie.
Il Tribunale ha ritenuto, pertanto, che la revoca della misura alternativa fosse giustificata dalla personalità del condannato e dall’arbitraria violazione delle prescrizioni., individuando come data di decorrenza della revoca quella di commissione della prima violazione.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Con unico motivo deduce vizio della motivazione perché l’ordinanza del Tribunale non effettua un giudizio complessivo sulla gravità delle violazioni, che non si sono sostanziate in alcun reato, e perché l’ordinanza non specifica le ragioni per cui pronuncia la revoca con decorrenza dalla data della prima violazione senza considerare il periodo di prova trascorso dal condannato, il concreto carico delle prescrizioni e la gravità oggettiva del comportamento tenuto.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
La norma di cui ha fatto applicazione il Tribunale di sorveglianza nel provvedimento impugnato è l’art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che dispone che “l’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova”.
I requisiti cui è subordinata la revoca sono, pertanto, due: una violazione corm -nessa dal condannato, e l’incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della prova.
La valutazione sul se la violazione sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell’affidamento è connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239: la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova).
Il controllo dell’esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità ed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez.
1, Smtenza n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479: la revoca della misLra alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l’obbligo di giustificare l’uso del rotere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata).
Ne; caso in esame, il Tribunale ha evidenziato in motivazione in modo non man festamente illogico come causa della revoca l’esser state violate per due volte le prescrizioni della misura alternativa, peraltro nel secondo caso con un comportamento di oggettiva gravità che sconsigliava la prosecuzione dell’affidamento e la possibilità per il condannato di restare nel domicilio domestico, ed il non essere stato modificato il comportamento neanche dopo la diffida ricevuta dal condannato in occasione della prima violazione.
Il ricorso deduce che nel determinare la data da cui far decorrere la revoca dell’affidamento in prova il Tribunale non ha considerato la gravità delle violazioni, il concretc carico delle prescrizioni ed il percorso positivo per il resto tenuto dal condannato.
L’argomento è infondato. Nel fissare la decorrenza della revoca della misura al:ernativa nella data di commissione della prima violazione, il Tribunale di scrv3glianza ha, infatti, fatto corretta applicazione dell’orientamento di legittimità che -itiene che, in caso di valutazione negativa dell’esito della prova, il Tribunale di scrveglianza ha l’obbligo di determinare il quantum di pena che il condannato deve ancora espiare, “tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal ccncannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento” (Sez. U, Sentenza n. 10530 del 27/02/2002, COGNOME, Rv. 220878).
Infatt, se, per stabilire la decorrenza della revoca, occorre tener conto della “con iotta durante il periodo trascorso in affidamento”, la data in cui è stata ccm. -nesse una violazione delle prescrizioni della misura alternativa è – una volta effettuato il giudizio sul complessivo comportamento del condannato e sulla inutiltà della prosecuzione della prova – un riferimento oggettivo del momento a partire dal quale il percorso della prova non può ritenersi più utilmente compiuto. Alla luce della ulteriore violazione, infatti, la data in esame può essere assunta come quella in cui il percorso di prova ha smesso di dare esito positivo.
Ne consegue che l’ordinanza resiste alle censure che le sono state rivolte e ci – e il ricorso deve essere giudicato infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la ccncanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così oeciso il 14 giugno 2024
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