Revoca Affidamento in Prova: La Cassazione Conferma la Linea Dura
La revoca dell’affidamento in prova è un provvedimento che incide profondamente sul percorso di reinserimento di un condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per tale decisione, sottolineando come la valutazione del giudice di sorveglianza sia centrale e difficilmente contestabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Analizziamo il caso per comprendere i principi affermati dalla Corte.
Il Contesto del Caso: Dalla Prova alla Revoca
Un soggetto, ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, si vedeva revocare tale beneficio dal Tribunale di Sorveglianza. La decisione del Tribunale era fondata su una serie di violazioni delle prescrizioni imposte. Nello specifico, al soggetto venivano contestati tre comportamenti:
1. Un atteggiamento oppositivo tenuto in una determinata occasione.
2. L’essere stato trovato fuori dalla propria abitazione in orario non consentito.
3. La detenzione di sostanza stupefacente.
Ritenendo che tali condotte, nel loro complesso, dimostrassero la sopravvenuta inidoneità della misura e l’incompatibilità con la sua prosecuzione, il Tribunale ne disponeva la revoca.
Le Doglianze del Ricorrente e i Limiti del Ricorso
Contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, il giudice non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni per cui le violazioni contestate, definite di ‘minima consistenza’, fossero tali da rendere impossibile la continuazione del percorso di affidamento in prova. In sostanza, si contestava la proporzionalità tra i fatti commessi e la drastica conseguenza della revoca.
La Valutazione della Cassazione sulla Revoca Affidamento in Prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che il ruolo della Corte non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti, ma di controllare la legittimità e la coerenza logica della motivazione del provvedimento impugnato.
La Coerenza della Motivazione del Giudice
Nel caso di specie, il giudice della sorveglianza aveva fatto specifico riferimento alle violazioni accertate e aveva tenuto conto di tutti gli elementi emersi. La sua decisione di ritenere la misura non più idonea era, secondo la Cassazione, fondata su un percorso argomentativo coerente e adeguato. Il giudice di merito ha il compito di valutare se il comportamento del condannato sia sintomatico di una mancata adesione al programma di reinserimento, e tale valutazione non può essere messa in discussione se non presenta vizi logici evidenti.
L’Inammissibilità del Ricorso di Merito
La Corte ha ribadito un principio consolidato: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Le censure sollevate dalla difesa, infatti, miravano a ottenere una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti, un’operazione che è preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi considerato un tentativo inammissibile di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti, che spetta esclusivamente al giudice di sorveglianza.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio della separazione tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità. Il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, valutando che le violazioni commesse, considerate nel loro insieme, interrompevano il patto fiduciario alla base dell’affidamento in prova. La detenzione di stupefacenti, l’inosservanza degli orari e l’atteggiamento oppositivo non sono stati considerati episodi isolati e di ‘minima consistenza’, ma indicatori di un’incapacità del soggetto di rispettare le regole del percorso rieducativo. La Corte Suprema ha ritenuto che tale valutazione fosse logica, completa e priva di vizi giuridici, rendendo così il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la prosecuzione dell’affidamento in prova dipende dal costante rispetto delle prescrizioni da parte del condannato. Anche violazioni apparentemente non gravi, se valutate nel loro complesso, possono legittimamente condurre alla revoca della misura. Per la difesa, è fondamentale comprendere che il ricorso in Cassazione contro tali provvedimenti ha successo solo se si riesce a dimostrare un’evidente illogicità nella motivazione del giudice o una palese violazione di legge, non semplicemente contestando la sua interpretazione dei fatti. La decisione del Tribunale di Sorveglianza, se ben motivata, è destinata a rimanere salda.
Quali comportamenti possono portare alla revoca dell’affidamento in prova?
Sulla base dell’ordinanza, comportamenti come un atteggiamento oppositivo, la violazione degli orari prescritti e la detenzione di sostanze stupefacenti sono stati considerati sufficienti a dimostrare l’inidoneità della misura e a giustificarne la revoca.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sulla gravità delle violazioni?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso non può essere utilizzato per sollecitare una diversa lettura dei fatti o una valutazione alternativa. La Corte valuta solo la legittimità e la coerenza logica della motivazione, non il merito della decisione del giudice di sorveglianza.
Cosa succede se un ricorso contro la revoca dell’affidamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la decisione di revoca diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29426 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale a NOME;
Rilevato che con nel ricorso si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza evidenziare le ragioni per le quali le violazioni, di minima consistenza, siano incompatibili con la prosecuzione della misura;
Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice della sorveglianza, facendo specifico riferimento alle violazioni rilevate (avere tenuto in un’occasione un atteggiamento oppositivo, senza che sia rilevante quali frasi l’affidato abbia personalmente pronunciato, essere stato trovato fuori orario dall’abitazione e avere detenuto sostanza stupefacente) ha mostrato di avere tenuto conto di tutti gli elementi emersi e ha dato così coerente e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato, allo stato, le proprie conclusioni nei termini della sopravvenuta inidoneità della misura applicata;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del* ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ‘ i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/6/2024