Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37873 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37873 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME COGNOMECOGNOME Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che i ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 27 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Brescia revocava, con decorrenza dal 30 giugno 2023, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale che era stata precedentemente concessa al condannato NOME COGNOME. La revoca era basata sul rilievo del mancato rispetto degli obblighi inerenti alla misura.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche per contrasto con le risultanze probatorie in ordine ai presupposti di revoca della misura.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., deduce violazioni dell’art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche per contrasto con le risultanze probatorie in ordine ai presupposti di revoca della misura a far data dal 30 giugno 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e risultano tutti infondati.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina dell i misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239 – 01). È stato chiarito che, in tema di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una
valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Rv. 265859 – 01).
1.2. Nel caso ora in esame, il Tribunale di sorveglianza si è attenuto ai principi di diritto qui richiamati, pienamente condivisibili, perché non ha revocato il beneficio dell’affidamento in prova sulla premessa erronea dell’efficacia di un automatismo fra la constatazione delle violazioni delle prescrizioni e la revoca stessa, ma ha reso un giudizio di merito – insindacabile in questa sede di legittimità perché sorretto da motivazione priva di vizi logici – sulla valenza dei comportamenti del prevenuto e sull’epoca – il 30 giugno 2023 – dalla quale far decorrere gli effetti della revoca.
La decisione del Tribunale di sorveglianza è giustificata con specifici argomenti congruamente espressi, esponendo valutazioni adeguate in ordine alla gravità dei fatti.
Di contro, il ricorso propone, in gran parte, valutazioni di elementi di fatto che risultano già considerati dal giudice del merito o, comunque, pienamente superati dalle assorbenti osservazioni del provvedimento.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 31 maggio 2024.