Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42145 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza – SIEP n. 354/2019 – del 18 aprile 2024 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha revocato a far data dal 26 marzo 2024 la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, a lui precedente concessa ai sensi dell’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, con provvedimento del 6 dicembre 2022, con riferimento alla pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Firenze emessa in data 1 giugno 2012, divenuta definitiva.
Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo con provvedimento del 3 aprile 2024 aveva sospeso in via provvisoria la misura alternativa, posto che – come emerso dall’informativa dei Carabinieri di Bolsena del 2 aprile 2024 – la proprietaria dell’immobile nel quale COGNOME stava eseguendo la misura, sig.ra NOME COGNOME, aveva revocato la sua disponibilità ad ospitare il condannato, in quanto questi, sotto l’effetto di sostanze alcooliche, aveva più volte manifestato atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti.
Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe del tutto omesso di considerare quanto osservato e allegato con la memoria difensiva depositata a mezzo PEC il 15 aprile 2024, con la quale la difesa aveva chiesto un breve rinvio al fine di poter documentare i contatti con il Ser.D. (circostanza utile anche a valutare la possibile sostituzione della misura che era in esecuzione con quella dell’affidamento in prova in casi particolari di cui all’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e di poter reperi una nuova sistemazione alloggiativa, che avrebbe garantito al condannato di poter continuare a lavorare, eventualmente in regime di semilibertà (anche considerando che, tra i documenti allegati alla citata memoria, vi era la dichiarazione di disponibilità alla prosecuzione dell’attività lavorativa a firma della sig.ra COGNOME).
Il giudice di merito, quindi, non avrebbe potuto del tutto trascurare la memoria difensiva, anche considerando che l’eventuale suo deposito tardivo non poteva considerarsi sanzionato da nullità o inutilizzabilità, soprattutto con riferimento alle relative allegazioni documentali.
Nel ricorso, poi, si evidenzia che il Tribunale di sorveglianza, nel motivare il suo provvedimento di revoca, si sarebbe erroneamente limitato a richiamare in
maniera apodittica l’informativa dei Carabinieri e le sommarie informazioni rilasciate dalla sig.ra COGNOME, senza offrire alcuna valutazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Giova in diritto evidenziare che, in tema di procedimento di sorveglianza, il giudice non deve tenere conto delle memorie depositate oltre il termine del quinto giorno antecedente l’udienza previsto dall’art. 127, comma 2, cod. proc. pen., cui rimanda l’art. 666 cod. proc. pen., a sua volta richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen., atteso che l’inosservanza di detto termine configura un’ipotesi di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del diritto al contraddittorio (Sez. 1, n. 11569 del 06/11/2018, dep. 2019, Mellassi, Rv. 274995).
Nel caso di specie, pertanto, l’omessa considerazione della memoria difensiva non aveva integrato un vizio di mancata motivazione denunciato dal ricorrente, perché la tardiva presentazione dell’atto difensivo, fatto pervenire al Tribunale di sorveglianza solo in data 15 aprile 2024, oltre il termine di cinque giorni prima stabilito dall’art. 127, comma 2, cod. proc. pen., aveva esonerato dall’obbligo di prenderne cognizione e di esprimere qualche valutazione al riguardo.
Nel procedimento di esecuzione, poi, è stato chiarito che, anche per la produzione di documenti, deve essere rispettato il termine di cinque giorni, previsto per le memorie dal comma 2 dell’art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 26680 del 12/04/2013, Tripodi, Rv. 256053).
Nel caso in esame la memoria era fuori termine al momento del deposito in data 15.4.2024, e si collocava al di fuori del contraddittorio, non essendo stata depositata entro i 5 giorni antecedenti l’udienza del 18.4.2024.
1.2. Il ricorso non può essere accolto neanche nella parte in cui contesta le valutazioni di merito del Tribunale di sorveglianza.
Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha evidenziato che la misura alternativa alla detenzione concessa a COGNOME si era rivelata come non idonea a svolgere una concreta funzione risocializzante, posto che questi aveva dimostrato di non saper gestire gli impulsi aggressivi, tanto da indurre la persona che lo stava ospitando per amicizia a temere per la propria incolumità, tanto da revocare la disponibilità all’accoglienza.
Sul punto, si consideri che, ai sensi dell’art. art. 47, comma 11, Ord. pen., la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova è revocata qualora il
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comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
è la stessa conformazione normativa dell’istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni – compiute dal soggetto ammesso – possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.
Va, infatti, ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214).
In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta – ove ne sia apprezzata la gravità – possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova, come avvenuto nel caso in esame.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/09/2024