Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36615 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36615 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 07 maggio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocato ex tunc la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale a lei applicata in data 03 aprile 2024 ed in esecuzione dal 09 maggio 2024, per avere ella riportato una denuncia per il reato di cui all’art. 369 cod. pen. commesso il 15/04/2025, e per avere tenuto una condotta negativa, non rispettando i contatti con l’UEPE e mantenendo un atteggiamento superficiale e di scarsa revisione critica;
rilevato che la ricorrente deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, per avere il Tribunale revocato la misura solo sulla base della segnalazione della denuncia per il reato di cui all’art. 369 cod. pen., senza valutare il regolare svolgimento della misura per circa un anno, non essendo stata segnalata alcuna violazione alle relative prescrizioni e non avendo lo stesso UEPE riferito alcuna irregolarità nel rapporto con la ricorrente, e senza valutare la gravità della condotta di reato, ancora da accertare compiutamente, e la sua rilevanza sulla misura, e per avere revocato quest’ultima ex tunc senza un’idonea valutazione e senza tenere conto del periodo di applicazione trascorso senza alcuna violazione;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con l’ordinanza impugnata, che ha valutato la sussistenza del fatto di reato contestato alla ricorrente, ritenendo infondata la tesi difensiva e rilevante, in termini di gravità della condotta della ricorrente, la sua ostinata negatoria giunta a mettere in dubbio la veridicità delle indagini svolte dalle forze dell’ordine, ed ha altresì preso atto della relazione aggiornata dell’UEPE, che ha segnalato l’andamento negativo dei rapporti della ricorrente con tale ufficio e la mancanza di una adeguata revisione critica per i reati commessi, motivando logicamente anche la decorrenza della revoca della misura alternativa sin dall’inizio della sua applicazione, avendo la ricorrente dimostrato l’assenza di partecipazione all’opera di rieducazione;
ritenuto che, di fatto, la ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione della gravità dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, mentre tale valutazione non è consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa
opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
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Il Consigliere estensore
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