Revoca Affidamento in Prova: Quando la Fiducia Viene Meno
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una fondamentale opportunità di reinserimento per chi ha commesso un reato. Tuttavia, questa fiducia concessa dallo Stato non è incondizionata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza nel disporre la revoca affidamento in prova in caso di gravi violazioni delle prescrizioni. Il caso analizzato riguarda un soggetto che, durante il periodo di prova, ha commesso una rapina aggravata, un comportamento che ha portato alla revoca immediata e retroattiva della misura.
I Fatti del Caso: Dalla Misura Alternativa alla Nuova Accusa
Al ricorrente era stata concessa la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Durante questo periodo, egli veniva denunciato per una rapina aggravata. Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, valutata la gravità del nuovo reato e la condotta complessiva del soggetto (sorpreso lo stesso giorno anche in compagnia di un pregiudicato, in violazione delle prescrizioni), decideva di revocare la misura ex tunc, ovvero con effetto retroattivo, a partire dalla data di concessione.
I Motivi del Ricorso e la Difesa del Condannato
L’interessato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su quattro motivi principali:
1. Una contestazione sulla ricostruzione dei fatti e sulla loro qualificazione giuridica.
2. Una critica alla valutazione del Tribunale circa l’incompatibilità tra la nuova condotta e la prosecuzione della misura.
3. La lamentela per la mancata considerazione della sua versione dei fatti.
4. La presunta assenza di motivazione riguardo all’effetto retroattivo della revoca.
In sostanza, la difesa ha tentato di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, proponendo una lettura alternativa degli eventi.
La Decisione della Corte: i Limiti del Giudizio di Cassazione e la revoca affidamento in prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Gli Ermellini hanno chiarito punti fondamentali riguardo alla revoca affidamento in prova.
L’Apprezzamento di Fatto è Insindacabile
La Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla compatibilità del comportamento del condannato con il mantenimento della misura alternativa è un apprezzamento di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito (il Tribunale di Sorveglianza). Questo giudizio non può essere sindacato in sede di Cassazione, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o viziata. Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale era stata considerata dettagliata, logica e adeguata, basata su elementi concreti come la gravità del nuovo reato (rapina) e la violazione delle prescrizioni.
La Logicità della Revoca Retroattiva
Anche il motivo relativo alla retroattività della revoca è stato respinto. La Cassazione ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente giustificato la sua scelta. La natura e l’entità delle violazioni commesse sono state considerate una chiara manifestazione del fallimento totale del percorso rieducativo fin dal suo inizio, giustificando così l’annullamento ex tunc dei benefici concessi.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il Tribunale di Sorveglianza ha il potere e il dovere di valutare se la condotta del soggetto in prova dimostri un’adesione al percorso rieducativo. La commissione di un reato grave, specialmente se connotato da aggressività come una rapina, è un fatto che, secondo una logica valutazione, è intrinsecamente incompatibile con la finalità della misura. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In questo caso, la motivazione del provvedimento impugnato era solida e non presentava vizi, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la concessione di una misura alternativa come l’affidamento in prova si basa su un patto di fiducia tra lo Stato e il condannato. La violazione di questo patto, attraverso comportamenti gravi e contrari alle prescrizioni, legittima il giudice a intervenire con la revoca affidamento in prova, anche con effetto retroattivo. La decisione del Tribunale di Sorveglianza gode di un’ampia discrezionalità, che può essere messa in discussione solo di fronte a un’irragionevolezza manifesta, non quando si tratta semplicemente di una diversa interpretazione dei fatti proposta dalla difesa.
Quando il Tribunale di Sorveglianza può procedere alla revoca affidamento in prova?
La revoca è rimessa alla discrezionalità del Tribunale quando rileva un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni e incompatibile con la prosecuzione della prova. Il Tribunale ha l’obbligo di motivare la sua decisione in modo logico e adeguato.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti del giudice di merito in Cassazione?
No, il ricorso in Cassazione non può avere ad oggetto una nuova valutazione dei fatti. La Suprema Corte si limita a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della decisione impugnata, senza poter entrare nel merito delle prove.
Perché la revoca dell’affidamento in prova può avere effetto retroattivo (ex tunc)?
La revoca può avere effetto retroattivo quando la natura e l’entità delle violazioni commesse sono tali da dimostrare un fallimento complessivo della misura alternativa fin dal suo inizio. Questo indica che il condannato non ha mai realmente aderito al percorso rieducativo, giustificando l’annullamento dei benefici fin dalla loro concessione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36378 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36378 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
trv
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME avverso l’ordinanza con cui in data 15.4.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha revocato ex tunc la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale applicata al condannato il 29.10.2024, a seguito di una denuncia del condannato per una rapina aggravata del 3.3.2025;
Premesso che la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 6/6/2013, De Martino, Rv. 256479 01), e che può, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenere che la violazione costituisca in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Pg in proc. Lupoli, Rv. 210789 – 01)
Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha proceduto ad una dettagliata ricostruzione del fatto per cui COGNOME è stato denunciato e che ha ritenuto grave la violazione delle prescrizioni della misura alternativa, trattandosi di una condotta rivelatrice di carica aggressiva e incapacità di contenimento degli impulsi criminali e tenuto conto che lo stesso giorno COGNOME era stato già sorpreso in compagnia di un pregiudicato pure in violazione delle prescrizioni della misura;
Osservato che con i primi tre motivi di ricorso – il primo vertente sulla ricostruzione del fatto e sulla sua qualificazione, il secondo che censura la valutazione della incompatibilità tra la condotta e la prosecuzione della misura e il terzo che lamenta la mancata presa in considerazione della versione del ricorrente – si sollecita una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con l’autonoma adozione di parametri diversi di valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01);
Considerato, inoltre, che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla decorrenza retroattiva della revoca, non si confronta specificamente con il provvedimento impugnato, il quale invece è munito di motivazione non manifestamente illogica, con cui il Tribunale di sorveglianza evidenzia adeguatamente che natura e entità delle violazioni sono manifestazioni
del fallimento della misura alternativa, nonostante il minimo carico afflittivo delle prescrizioni fissate concretamente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11.9.2025