Revoca Affidamento in Prova: Quando le Violazioni Giustificano il Ritorno in Carcere
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una fondamentale misura alternativa alla detenzione, mirata al reinserimento del condannato. Tuttavia, il beneficio è subordinato al rispetto di precise regole. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per la revoca affidamento in prova, sottolineando come condotte incompatibili e violazioni ripetute delle prescrizioni rendano la misura insostenibile. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Violazioni Sistematiche delle Prescrizioni
Il caso esaminato dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli riguardava un individuo ammesso alla misura dell’affidamento in prova. In un breve lasso di tempo, questa persona aveva accumulato una serie di inadempienze significative. Nello specifico, aveva omesso più volte di presentarsi presso gli uffici di Polizia per l’obbligo di firma, adducendo motivazioni di salute che il Tribunale ha ritenuto non adeguatamente provate.
Oltre a ciò, la polizia aveva segnalato, in tre distinte occasioni, condotte trasgressive e violente, che dimostravano un comportamento palesemente contrario allo spirito della misura alternativa. Questi episodi, valutati nel loro complesso, delineavano un quadro di inaffidabilità e di incompatibilità con la prosecuzione del percorso di reinserimento in libertà.
La Decisione del Tribunale di Sorveglianza e la Revoca della Misura
Di fronte a questo quadro, il Tribunale di Sorveglianza ha concluso che il comportamento del soggetto era incompatibile con il mantenimento dell’affidamento in prova. La ripetuta violazione delle prescrizioni e le condotte trasgressive segnalate evidenziavano una mancanza di adesione al programma trattamentale, elemento essenziale per il successo della misura. Di conseguenza, il Tribunale ha disposto la revoca del beneficio, ordinando il ripristino della detenzione.
Il Ricorso in Cassazione e la questione della revoca affidamento in prova
Contro la decisione del Tribunale, l’interessato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di appello era un presunto vizio di motivazione, accusando il Tribunale di Sorveglianza di aver erroneamente valutato le condotte considerate trasgressive. In sostanza, la difesa contestava non la correttezza giuridica della decisione, ma l’interpretazione dei fatti che ne erano alla base.
Le Motivazioni della Suprema Corte: Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: il loro compito non è quello di riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il controllo della Cassazione si estende ai vizi della motivazione solo quando questa è palesemente illogica, incompleta o meramente apparente, tanto da non rendere comprensibile il ragionamento seguito.
Nel caso specifico, il ricorso non individuava specifici vizi logici o giuridici nel provvedimento impugnato, ma tentava di provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti che avevano portato alla revoca affidamento in prova. La Corte ha invece ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse ampiamente e correttamente esaminato tutti gli elementi a disposizione, fornendo una motivazione congrua e priva di vizi giuridici.
Le Conclusioni: i Limiti del Giudizio di Legittimità
Questa ordinanza riafferma che il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Non è possibile utilizzare questo strumento per rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici dei gradi precedenti, a meno che non si dimostri un vizio logico-giuridico macroscopico nella motivazione. La condotta del soggetto, caratterizzata da violazioni costanti e comportamenti trasgressivi, è stata ritenuta, con motivazione adeguata, incompatibile con la fiducia che la misura dell’affidamento presuppone. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della revoca, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Quando può essere disposta la revoca dell’affidamento in prova?
La revoca può essere disposta quando il comportamento del soggetto, caratterizzato da violazioni delle prescrizioni (come l’omessa firma) e da condotte trasgressive, si rivela incompatibile con la prosecuzione della misura.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare i fatti che hanno portato alla revoca dell’affidamento in prova?
No, il ricorso in Cassazione non può avere come obiettivo una nuova valutazione dei fatti. La Corte si limita a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato, senza entrare nel merito delle prove.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione contro la revoca dell’affidamento viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3256 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3256 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli revocava nei confronti di NOME COGNOME la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale a lui precedentemente concessa.
Rilevava il Tribunale come COGNOME, in un ristretto arco temporale, avesse ripetutamente omesso di recarsi a firmare presso gli uffici di P.S., adducendo giustificazioni per motivi di salute, ritenute non adeguatamente provate; nonché che avesse commesso, in tre distinte occasioni, condotte trasgressive segnalate dalla polizia; concludeva che tali comportamenti, violente e trasgressivi, evidenziassero una condotta incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa concessagli.
Avverso la menzionata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del suo difensore, deducendo, quale unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla erronea valutazione delle condotte asseritamente trasgressive segnalate a carico del COGNOME.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. Ciò premesso, il ricorso non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell’affidamento in prova. Presupposti ampiamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, che ha, invero, correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.