Revoca Affidamento in Prova: La Cassazione Conferma la Linea Dura
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta un’importante opportunità di reinserimento per chi ha commesso un reato. Tuttavia, questa fiducia concessa dallo Stato non è incondizionata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza le conseguenze per chi tradisce tale patto, chiarendo i presupposti per la revoca affidamento in prova, anche con effetto retroattivo.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato riguarda un individuo che, mentre beneficiava della misura alternativa dell’affidamento in prova, è stato sorpreso in flagranza a commettere nuovi e gravi reati, tra cui truffa e sostituzione di persona, in concorso con altri soggetti. Di conseguenza, il Magistrato di Sorveglianza ha sospeso provvisoriamente la misura, decisione poi confermata dal Tribunale di Sorveglianza che ha disposto la revoca definitiva dell’affidamento con efficacia ex tunc, cioè fin dal momento iniziale.
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione sia sulla revoca sia sulla sua decorrenza retroattiva.
La Valutazione sul Ricorso e la Revoca Affidamento in Prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e infondato. Secondo gli Ermellini, il ricorrente si è limitato a sostenere che l’accertamento sui nuovi reati non fosse ancora definitivo, senza però contestare in modo specifico né l’esistenza né la gravità delle condotte che hanno portato alla revoca. Questo tipo di difesa è stato giudicato insufficiente per mettere in discussione la decisione del Tribunale di Sorveglianza.
La Discrezionalità nella Revoca Ex Tunc
Un punto cruciale affrontato dalla Corte riguarda la decorrenza retroattiva della revoca. La Cassazione ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui, in tema di revoca affidamento in prova, il Tribunale di Sorveglianza gode di un potere discrezionale. La decisione di far valere la revoca ex tunc deve essere il risultato di una valutazione caso per caso.
Il giudice deve ponderare diversi elementi: il periodo di prova trascorso positivamente dal condannato, il peso delle prescrizioni imposte e, soprattutto, la gravità oggettiva e soggettiva del nuovo comportamento criminale. Se la nuova condotta è tale da dimostrare che il percorso di reinserimento è fallito e la fiducia è stata tradita, è legittimo annullare retroattivamente i benefici della misura alternativa.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha stabilito che la motivazione dell’ordinanza impugnata era specifica e ben ancorata al caso concreto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente valutato la gravità dei nuovi reati (truffa, sostituzione di persona), ritenendoli incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa. La commissione di tali delitti durante il periodo di prova ha dimostrato una persistente inclinazione a delinquere, vanificando il senso stesso del percorso di rieducazione.
Il ricorso, al contrario, è stato considerato generico perché non ha fornito argomenti specifici per confutare tale valutazione, limitandosi a contestazioni formali e non sostanziali. Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, data la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale nell’esecuzione della pena: le misure alternative sono una concessione basata sulla fiducia e sulla collaborazione del condannato. La commissione di nuovi reati, specialmente se gravi, costituisce una rottura insanabile di questo patto e giustifica non solo la revoca, ma anche l’annullamento retroattivo del periodo di prova già trascorso. La decisione del Tribunale è discrezionale ma deve essere motivata, bilanciando il comportamento precedente con la gravità della nuova violazione. Per chi intende impugnare una tale decisione, è essenziale formulare critiche specifiche e pertinenti, e non limitarsi a contestazioni generiche, pena l’inammissibilità del ricorso.
Quando può essere revocato l’affidamento in prova?
L’affidamento in prova può essere revocato quando il soggetto viola le prescrizioni imposte o, come nel caso analizzato, commette nuovi reati durante il periodo della misura. La gravità del nuovo comportamento è un fattore decisivo per la valutazione del giudice.
Cosa significa revoca ‘ex tunc’ dell’affidamento in prova?
Significa che la revoca ha effetto retroattivo, come se la misura non fosse mai stata concessa. Di conseguenza, il periodo di pena già scontato in affidamento in prova non viene considerato valido e il condannato dovrà espiare per intero la pena residua in regime detentivo.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, il ricorso è stato giudicato ‘generico’ perché non ha criticato in modo specifico e puntuale le motivazioni della decisione impugnata, limitandosi a contestazioni superficiali e non pertinenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2668 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2668 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato ex tunc l’affidamento in prova concesso ad NOME COGNOME con ordinanza in data 26 gennaio 2023, ratificando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Napoli in data 29 maggio 2023 con il quale era stata provvisoriamente sospesa l’applicazione della misura alternativa.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla disposta revoca e alla decorrenza ex tunc.
3. Il ricorso è inammissibile
3.1. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l’affidamento poiché il ricorrente in data 15 maggio 2023 è stato colto in flagranza nella commissione, in concorso con altri, di gravi reati (truffa, sostituzione di persona ed altro).
Il ricorso è generico là dove si limita a dedurre che l’accertamento non è definitivo, mentre non critica la esistenza e specifica rilevanza delle condotte accertate in flagranza, con sequestro del materiale utilizzato.
3.2. Quanto alla decorrenza della revoca, il Collegio condivide l’orientamento di legittimità secondo il quale «in tema di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca» (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015 dep. 2016, Perra, Rv. 265859).
Ciò premesso, l’ordinanza impugnata è dotata di una specifica motivazione, con valutazione del caso concreto, che il ricorso si limita a disconoscere e confutare in modo generico.
3.3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagannento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.