Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33439 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33439 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE COGNOME nato a NAPOLI il 10/09/1981
avverso l’ordinanza del 08/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e la ordinanza impugnata.
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato;
Rilevato, infatti, che il provvedimento impugnato – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha disposto la revoca dell’affidamento in prova, a suo tempo concessa all’odierno ricorrente, in ragione delle condotte dal medesimo serbate nel corso della misura alternativa e, in particolare, per essere stato trovato dalle forze dell’ordi in orario notturno nel quale non gli era consentito di lasciare la propria abitazion all’interno di una autovettura in compagnia di due persone gravate da precedenti di polizia;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha osservato che, in ragione di tali comportamenti, la misura alternativa doveva essere necessariamente revocata essendo, tra l’altro, rimasta priva di riscontro la tesi difensiva secondo cui l’odierno ricorre era dovuto allontanare da casa per recuperare il proprio cane;
Rilevato, altresì, che il ricorrente rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.