Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 376 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 376 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME COGNOME nato a San Giovanni Rotondo 1’08/01/1987 Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari il 28/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa del 29 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bari disponeva la revoca del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale, che era stato concesso a NOME COGNOME dallo stesso Tribunale.
Il beneficio penitenziario veniva revocato dal Tribunale di sorveglianza di Bari in ragione del fatto che, pochi mesi dopo la concessione della misura alternativa alla detenzione, COGNOME era stato licenziato per scarsa propensione all’attività lavorativa dalla ditta dove era stato assunto e non aveva comunicato il licenziamento all’UEPE di Foggia – a far data dal quale veniva disposta la revoca -, falsificando le buste paga allo scopo di proseguire l’affidamento in prova.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario concessogli, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Bari con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo positivamente intrapreso dal condannato durante l’esecuzione della misura alternativa – che si protraeva ininterrottamente dal febbraio del 2021 al marzo del 2023 – e dell’effettivo disvalore delle infrazioni poste a fondamento della misura revocatoria.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale precedentemente concesso al ricorrente NOME COGNOME che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Bari in conformità delle emergenze processuali.
Nell’ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli elementi processuali risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priv d’
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erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che il ricorrente, appena pochi mesi dopo la concessione della misura alternativa controversa, disposta il 21 febbraio 2021, nell’agosto del 2021, era stato licenziato dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, ubicata a San Giovanni Rotondo, presso la quale era stato assunto, per scarsa propensione all’attività lavorativa, e non aveva comunicato il licenziamento all’UEPE di Foggia.
Tale omissione, peraltro, assumeva un rilievo sintomatico ancora maggiore alla luce del fatto che COGNOME, allo scopo di proseguire l’affidamento della misura alternativa, arrivava a falsificare le buste paga presentate periodicamente all’UEPE, portando avanti tale attività di falsificazione, incontroversa, dall’agosto del 2021 al febbraio del 2022.
L’atteggiamento del ricorrente, secondo quanto evidenziato dal Tribunale di sorveglianza di Bari a pagina 2 del provvedimento impugnato, dimostrava che «il condannato non abbia in alcun modo rescisso il suo stile di vita deviante improntato proprio sulla capacità di raggirare i soggetti vittime dei reati di truff continuate commessi e, da ultimo, i soggetti rappresentanti istituzionali quali sono i funzionari dell’UEPE».
La gravità dei comportamenti posti in essere da COGNOME, dunque, concretizzava un fatto incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione, rendendo evidente il pervicace rifiuto del ricorrente di accettare ogni percorso rieducativo funzionale al suo effettivo reinserimento sociale. Tale atteggiamento, connotato da pervicacia, imponeva la revoca del beneficio penitenziario concesso al ricorrente nel rispetto di quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: «La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l’obbligo di giustificare l’us del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, COGNOME, Rv. 210789 – 01).
Tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi, della gravità e della reiterazione nel tempo delle infrazioni che coinvolgevano NOME COGNOME il Tribunale di sorveglianza di Bari evidenziava l’inidoneità del beneficio penitenziario che era stato precedentemente concesso al ricorrente ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, imponendone la revoca a far data dal momento del licenziamento dalla ditta RAGIONE_SOCIALE di San Giovanni Rotondo.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 ottobre 2023.