Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16294 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16294 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMECUI CODICE_FISCALE nato a CARRARA il 06/04/1993
avverso l’ordinanza del 14/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Genova, nel ratificare il decreto di sospensione cautelativa emesso in data 18 agosto 2023 dal Magistrato di Sorveglianza di Massa, ha revocato ex tunc la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a NOME COGNOME con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova del 19 ottobre 2022.
In motivazione, il Tribunale sottolinea la gravità della violazione perpetrata dal condannato durante il periodo di affidamento in prova (in particolare, il 17 agosto 2023 egli veniva arrestato in flagranza di reato di furto in abitazione).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione NOME COGNOME deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen., per aver il Tribunale completamente obliterato l’obbligo di motivare in ordine alla ritenuta non computabilità, come pena espiata, del tempo trascorso in affidamento in prova, omettendo qualsivoglia valutazione del periodo positivamente espletato.
Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati poiché inerenti ad asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, nonché tendenti a sollecitare una rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati dai giudici di merito.
Nell’ordinanza gravata, invero, sono stati correttamente valutati gli elementi processuali risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, eviclenziando la gravità della condotta antidoverosa assunta dal detenuto durante il godimento del beneficio, sintomatica di una scarsa adesione ab origine al programma trattamentale e, dunque, legittimante la revoca ex tunc della predetta misura.
Trattasi di un apprezzamento discrezionale che non è suscettibile di revisione in sede di legittimità quando sia sorretto, come nella specie, da idonea e sufficiente motivazione.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente