Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31006 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31006 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il 06/06/1985
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Cons .gliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, disposta in favore di NOME COGNOME in relazione al titolo esecutivo n. 2022/312 SIEP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.
Considerato che avverso l’indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore, Avv. NOME COGNOME denunciando, con un motivo unico, censure (violazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione anche sotto il profilo dell contraddittorietà), pur alla luce delle precisazioni e ulteriori argomentazioni di cui alla memoria del 22 aprile 2025, non consentite in sede di legittimità in quanto costituite da doglianze in punto di fatto nonché manifestamente infondate quanto al dedotto vizio di motivazione che non emerge in base alla lettura dell’ordinanza impugnata (v. p. 2).
Rilevato invero, che il provvedimento valorizza (cfr. pag. 3 dell’ordinanza), con ragionamento lineare e immune da vizi di ogni tipo, la circostanza che il condannato ha modificato il domicilio senza comunicazione al magistrato di sorveglianza e che è venuta meno l’attività lavorativa prestata, in assenza di alternative attività risocializzanti.
Considerato che su tali ragionevoli elementi il Tribunale è pervenuto all’ineccepibile conclusione di ritenere, per l’effetto, interrotto il percors risocializzazione dal condannato avviato in regime alternativo alla detenzione, esponendosi il mantenimento della misura alternativa al rischio di ricaduta.
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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