Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30880 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30880 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ALBENGA il 13/10/1977
avverso l’ordinanza del 26/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che con il provvedimento impugnato è stata disposta, nei confronti d NOME COGNOME, la revoca, con effetto ex tunc, della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, con conseguen prosecuzione dell’espiazione della pena in regime ordinario, per essersi egli protagonista, subito prima dell’ammissione e, poi, in costanza di sua esecuzion di comportamenti radicalmente incompatibili con la prosecuzione dell’esecuzione della prova in regime alternativo e tali di dimostrare il fallimento del ten riabilitativo;
che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affer – in ossequio al dettato dell’art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, legge 26 luglio 1975, n. 354, – che la revoca della misura alternati dell’affidamento in prova al servizio sociale discende non già dalla mera violazi della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di f ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazio commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2 COGNOME, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, COGNOME, Rv. 210789);
che, in tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamen del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tri di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare logicamente e adeguatamen l’uso del potere conferitogli;
che il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianz ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell’is dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzi e dagli effetti impeditivi dell’ulteriore svolgimento dell’esperimento della prova presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio af all’autorità giudiziaria;
che il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valut gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o mano incompa con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l’esito, deve procede una valutazione globale dell’intero periodo nell’ottica del recupero social condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, COGNOME, Rv. 248376; Sez. 1, n 1180 del 17/02/2000, COGNOME, Rv. 215706);
che il Tribunale di sorveglianza, ancora, nel procedere alla revoca dell’affidamento, è tenuto a determinare il periodo di pena da considerarsi eventualmente scontato da parte del condannato, procedendo a un’attenta disamina del periodo di prova da lui trascorso onde stabilire, al là di ogni automatismo, se – ed eventualmente fino a qual punto – possa ragionevolmente ritenersi che l’affidato abbia raggiunto un grado, sia pur parziale, di risocializzazione, a tal fine considerando anche il concreto carico delle prescrizioni imposte, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265859; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251844);
che va ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale – nel dichiarare, con la sentenza n. 343 del 1987, l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, decimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all’affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti – ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l’intero corso dell’esperimento;
che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che la detenzione ed il trasporto illeciti di un chilogrammo di marijuana, la reiterata, periodica cessione, da parte del condannato e nei confronti di una pluralità di acquirenti, di quantitativi della medesima sostanza, custoditi presso l’appartamento della madre, condotte poste in essere fino all’aprile del 2024, e l’assunzione, in costanza di esecuzione della misura alternativa alla detenzione, di stupefacenti, siano sintomatici di mancata adesione all’iniziativa risocializzante e di inveterata indifferenza al rispetto di regole e prescrizioni, del tutto incompatibil con la prosecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, e che dal fallimento dell’intervento rieducativo discenda – per necessità e tenuto conto anche della limitata durata della misura alternativa e del modesto carico di prescrizioni che, in concreto, la hanno connotata – il carattere retroattivo della revoca;
che, a fronte di uno sviluppo argomentativo completo, coerente ed armonico, il ricorrente proporre obiezioni di marcata sterilità, che non si emancipano da un’ottica ispirata alla mera confutazione, e si duole, in termini di assoluta genericità, della severità della decisione impugnata che si palesa, piuttosto, congruamente motivata e frutto del fisiologico esercizio della discrezionalità
giudiziale, a fronte del quale egli oppone obiezioni del tutto inidonee ad individ sintomi di illogicità o contraddittorietà;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass
delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso il 05/06/2025.