Revoca Affidamento in Prova: Quando la Violazione delle Prescrizioni Giustifica la Decisione del Giudice
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una fondamentale misura alternativa alla detenzione, mirata al reinserimento del condannato. Tuttavia, il beneficio è subordinato al rigoroso rispetto delle prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce i contorni della revoca dell’affidamento in prova, sottolineando come la condotta complessiva del soggetto e il suo dovere di collaborazione siano centrali nella valutazione del giudice. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
Un soggetto, ammesso alla misura dell’affidamento in prova, si vedeva revocare il beneficio dal Tribunale di Sorveglianza. La decisione scaturiva da ripetute violazioni della prescrizione che gli imponeva di non allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne, specificamente tra le 21:00 e le 07:00.
Di fronte all’ennesima violazione, l’interessato si era difeso adducendo un presunto malfunzionamento dell’impianto citofonico, che a suo dire gli avrebbe impedito di rispondere ai controlli delle forze dell’ordine. Nonostante avesse successivamente provveduto alla riparazione, questa giustificazione non è stata ritenuta sufficiente dal Tribunale, che ha disposto la revoca della misura e la sua sostituzione con la detenzione domiciliare.
La Valutazione del Giudice e la revoca affidamento in prova
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso, ha confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza. I giudici hanno stabilito che l’impugnazione si basava su argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte nel precedente grado di giudizio. La difesa del condannato è stata considerata palesemente infondata (‘ictu oculi insuperata’).
La Corte ha evidenziato come la scusa del citofono rotto non potesse in alcun modo giustificare la condotta, soprattutto perché non teneva conto dei numerosi precedenti controlli con esito negativo effettuati dalla polizia giudiziaria. La decisione sottolinea un principio fondamentale: l’affidato ha un obbligo attivo e non meramente passivo.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della sentenza sono chiare e si fondano su una valutazione complessiva del comportamento del condannato. Al momento dell’ammissione alla misura, il soggetto aveva accettato un preciso insieme di prescrizioni, tra cui l’obbligo esplicito di ‘predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio’.
Questo includeva non solo la verifica del corretto funzionamento del citofono, ma anche il dovere di rendere il proprio domicilio facilmente accessibile e di garantirsi la reperibilità personale, anche tramite telefono fisso o cellulare. La condotta del soggetto, pertanto, non è stata valutata solo in relazione al singolo episodio, ma come parte di un comportamento complessivo incompatibile con il percorso di reinserimento sociale. La revoca dell’affidamento in prova si è quindi basata sulla totale inadeguatezza della giustificazione fornita rispetto al contenuto precettivo degli obblighi assunti.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce che l’affidamento in prova è un’opportunità concessa al condannato, non un diritto incondizionato. La fiducia accordata dal sistema giudiziario deve essere ripagata con un comportamento responsabile e collaborativo. La violazione delle prescrizioni, specialmente se reiterata e non supportata da valide giustificazioni, porta inevitabilmente alla revoca dell’affidamento in prova. La sentenza serve da monito: il condannato ha il dovere di essere parte attiva nel proprio percorso di recupero, assicurando la massima trasparenza e disponibilità nei confronti degli organi di controllo.
Quando può essere disposta la revoca dell’affidamento in prova?
La revoca può essere disposta quando il comportamento complessivo del soggetto è incompatibile con la prosecuzione della misura, in particolare a seguito della violazione delle prescrizioni imposte, come l’obbligo di permanenza domiciliare.
Un guasto tecnico, come un citofono rotto, è una giustificazione valida per non essere reperibile ai controlli?
No, secondo la Corte tale giustificazione è inadeguata, soprattutto se non è in grado di neutralizzare i rilievi negativi di controlli precedenti e se il condannato non ha adottato tutte le misure alternative per essere comunque reperibile.
Quali obblighi ha il condannato in affidamento in prova riguardo ai controlli?
Il condannato ha un obbligo attivo di predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio, verificare il funzionamento degli impianti (es. citofono) e rendersi sempre reperibile personalmente, anche tramite telefono.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29671 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29671 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 2180/2025
– Relatore –
NOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 2 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha disposto la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale a cui era stato ammesso NOME COGNOME in forza di ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta il 28 aprile 2023, e gli ha concesso, in sostituzione, la detenzione domiciliare.
1. La Corte ritiene che l’impugnazione si sia esaurita in deduzioni resistite dalla congrua valutazione della base fattuale compiuta nel provvedimento impugnato e abbia veicolato prospettazioni non fondate sotto il profilo giuridico.
3.1. Va, in tale snodo, ribadito che, nella valutazione degli elementi di fatto inerenti alla revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 47 Ord. pen., rileva l’aspetto comparativo del complessivo comportamento serbato dall’affidato con quelli che hanno originato la revoca.
Sebbene non siano state dedicate ulteriori considerazioni per confutare in modo esplicito la prospettazione di Granata, esternata – dopo l’ennesima violazione della prescrizione di non uscire dalla propria dimora nell’arco orario compreso fra le ore 21:00 e le ore 07:00 – circa il malfunzionamento dell’impianto citofonico, poi fatto riparare, risulta ictu oculi insuperata la valutazione compiuta dai giudici di sorveglianza di totale inadeguatezza della deduzione difensiva, la quale, oltra a non neutralizzare, nemmeno in via di ipotesi, i rilievi negativi sortiti dai controlli senza riscontro positivo operati dalla polizia giudiziaria nelle precedenti occasioni, non si Ł confrontata con il complessivo contenuto precettivo delle prescrizioni imposte al condannato e da questi accettate al momento del provvedimento ammissivo, con particolare riferimento all’espressa collocazione a carico dell’affidato dell’obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle forze dell’ordine, verificare la presenza e il corretto funzionamento dell’impianto citofonico e comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio ai suddetti organi deputati ai controlli, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso o cellulare.
NOME COGNOME