Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30056 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30056 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 09/02/1982
avverso l’ordinanza del 27/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza Perugia ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova conces a Meti Mariglent in data 18 maggio 2023.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo, ai dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l’erronea applic della disposizione di cui all’art. 47 Ord. pen. e 125 cod. proc. pen., non carenza di congrua motivazione in ordine alla mancanza di presupposti per l prosecuzione della misura.
Il ricorrente, in particolare, ha eccepito che la revoca del benefici fondata su una circostanza momentanea e transitoria in quanto determinata da un episodio di violenza fisica e verbale nei confronti della moglie, la ha, poi, rimesso la querela i rappresentando che all’interno del nucleo familiare era ritornato l’equilibrio e la serenità, e dichiarando altresì di essere dis ad accogliere il marito in casa.
Il ricorrente ha poi dedotto che i reati per i quali si trova ristret risalenti nel tempo, riguardano condotte di traffico di sostanze di stupefa e non hanno alcun legame con quello commesso nei confronti della moglie.
Pertanto, il ricorrente ha evidenziato che il Tribunale di sorveglia ponendo a base del provvedimento di revoca il comportamento adottato nei confronti della moglie e configurandolo come idoneo a violare gli obblig connessi alla misura e, quindi, ad incidere sul giudizio di affidabili adottato un provvedimento in violazione dell’art. 47, comma 11, Ord. pen. dall’art. 125 cod. proc. pen.
Ad avviso del ricorrente il Tribunale di Sorveglianza ha omesso di valutar che l’episodio si è svolto in ambito esclusivamente familiare a seguito di temporanea crisi del rapporto matrimoniale, peraltro, risolto come dimostra dall’avere la moglie rimesso la querela.
Infine, il ricorrente ha censurato che il provvedimento impugnato non ha spiegato in maniera corretta, convincente ed esaustiva per quale motivo condotta posta in essere, limitata nel tempo, renda impossibile prosecuzione della misura dell’affidamento in prova, in punto di fallimen dell’opera rieducativa, pur non essendosi realizzato alcun mutamen del condizioni ambientali e lavorative.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato con esaustiva motivazione ha rappresentato il quadro complessivo alla luce del quale è stato adottato il provvediment merito. Con analitico percorso argomentativo, il Tribunale di Sorveglianza rilevato che il ricorrente in data 18 maggio 2023 era stato ammes all’affidamento in prova, in relazione ad una pena da scontare per condotte traffico di stupefacenti, in considerazione della prospettiva lavorati operaio manovale e della disponibilità di un domicilio; che nell’autunno 2024, la moglie aveva riferito al servizio sociale che il marito aveva ass comportamenti irascibili e aggressivi; che in data 1 ottobre 2024, NOME COGNOME veniva segnalato alla psicologa; che in data 25 ottobre 2024, moglie del ricorrente tornava a contattare l’UEPE r riferendo che il marito era irascibile, tant’è che veniva esortata a denunziare i fatti di violenza; data 3 febbraio 2025 i Carabinieri comunicavano che la donna non intendeva accogliere il marito in casa poiché aveva posto in essere episodi di viol fisica e verbale, tanto da essersi dovuta recare al pronto soccorso, propone poi la querela, dalla quale conseguiva che il Magistrato di Sorveglia sospendeva la misura alternativa.
Nell’ordinanza impugnata, inoltre, si evidenzia che dal verbale di pron soccorso del 2 febbraio 2025 risultava che la donna era stata colpita con c e pugni al volto e al capo e che, come dalla stessa riferito vi erano sta analoghi episodi in passato.
Tanto premesso, alla luce di tale complesso di dati, il Tribunale correttamente rilevato che le condotte poste in essere dal ricorrent pongono come incompatibili con la prosecuzione della misura, sia per l’esplosione di violenza in danno della moglie, sia per la circostanza che situazione si protraeva da tempo, sia per le motivazioni addotte ( ovvero ritenuto distacco della moglie); circostanze alla luce delle qual provvedimento, con argomentazione coerente e lineare, si è affermata l sussistenza di una concreta possibilità di reiterazione di condotte analogh
Devono, pertanto, ritenersi prive di pregio le deduzioni difensive, quanto il provvedimento impugnato ha fornito esaustiva giustificazi e al
decisione di revoca, avendo affermato che un affidato in prova è chiamato a dimostrare l’abbandono di un sistema di valori delinquenziali, come quelli della
violenza fisica, sicché la non proseguibilità dell’affidamento in prova consegue alla valutazione dell’incapacità del ricorrente all’autocontrollo e al rispetto d
doveri, la cui violazione si pone come incompatibile con le finalità de trattamento.
Né l’intervenuta remissione di querela, alla quale la difesa attribuisce rilievo significativo, può assumere valore determinante nella valutazione della
meritevolezza della prosecuzione del beneficio, la quale deve essere ancorata ai comportamenti posti in essere, essendo irrilevante la mancanza della
condizione di procedibilità in relazione al fatto che ha costituito la ragione del revoca del beneficio.
In conclusione, il Tribunale di sorveglianza ha dato corretta applicazione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di revoca della
misura affidamento in prova, fornendo adeguata motivazione delle ragioni per cui le violazioni commesse dal ricorrente abbiano costituito, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova, non riconducendo in via automatica la decisione di revoca alla violazione commessa (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239 – 01; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De, Rv. 256479 – 01).
Dalle considerazioni espresse deriva, pertanto, il rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.